Proposta di risoluzione - B7-0082/2013Proposta di risoluzione
B7-0082/2013

PROPOSTA DI DECISIONE SULL'AVVIO DI NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI E IL RELATIVO MANDATO Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

4.2.2013 - (COM(2011)0628 def/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

presentata a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, e dell'articolo 70 bis del regolamento
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (*)

(*) Squadra negoziale: Presidente, relatore e relatori ombra


Procedura : 2011/0288(COD)
Ciclo di vita in Aula

B7‑0082/2013

Proposta di decisione del Parlamento europeo sull'avvio di negoziati interistituzionali e il relativo mandato per quanto concerne la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

(COM(2011)0628 def/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–   visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

 

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La riduzione degli oneri burocratici rappresenta uno degli obiettivi fondamentali e una delle sfide principali per la riforma della PAC. Occorre introdurre soglie di tolleranza e limitazioni "de minimis" realistiche e raggiungere un rapporto equilibrato tra fiducia e azione di controllo, onde assicurare che gli oneri burocratici per gli Stati membri e i beneficiari si mantengano in futuro entro livelli ragionevoli. Nel quadro della riduzione di tali oneri è opportuno tener debitamente conto dei costi amministrativi e di altra natura legati ai controlli a tutti i livelli e premiare il ricorso a sistemi di gestione e di controllo efficaci. L'obiettivo principale deve essere di diminuire i costi amministrativi e di assicurare che gli oneri burocratici a carico degli agricoltori e degli amministratori tornino a livelli ragionevoli.

Or. en

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento di prati e pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. In base al disposto dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE la Corte dei conti può, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presentare un parere sugli atti delegati.

 

(I due emendamenti che rispettivamente sostituiscono "sanzioni" con "sanzioni amministrative" e "prati permanenti" con "prati e pascoli permanenti" si applicano a tutto il testo; la loro approvazione comporta corrispondenti modifiche in tutto il regolamento.)

Or. en

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Il presente regolamento deve prevedere, ove opportuno, deroghe in casi eccezionali e di forza maggiore. In relazione alla normativa agricola, la nozione di forza maggiore va interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Or. en

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'aumento degli obblighi a carico degli organismi di certificazione e degli organismi pagatori non devono accompagnarsi a un ulteriore aumento degli oneri amministrativi negli Stati membri. Soprattutto, detti obblighi non devono essere più rigorosi rispetto alle norme internazionali in materia di revisione contabile. Per quanto concerne l'ambito e l'oggetto del processo di certificazione è opportuno mantenere un equilibrato rapporto costi-benefici. Eventuali obblighi aggiuntivi di reporting devono presentare un chiaro valore aggiunto.

Or. en

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, compresa la gestione del rischio, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

Or. en

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx… del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Infine, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole.

(11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità a livello di azienda agricola. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx… del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Inoltre, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché alla performance ambientale e allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole, ivi comprese le attività per l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera, l'innovazione e l'orientamento al mercato, nonché la promozione e l'attuazione dei principi di contabilità, imprenditorialità e gestione sostenibile delle risorse economiche. Infine, gli Stati membri devono poter includere nel loro sistema la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali e le malattie degli animali e delle piante, nonché la consulenza sulla difesa integrata dai parassiti e sul ricorso ad alternative non chimiche.

Or. en

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC. Tuttavia, gli Stati membri devono essere in grado di stabilire, sulla base di criteri ambientali, economici e sociali, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

Or. en

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.

(13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Al fine di migliorare l'efficienza operativa degli organismi pagatori, è opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri per l'attuazione della PAC siano a carico degli organismi stessi.

Or. en

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole.

(14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole e dell'utilizzo delle risorse da cui l'agricoltura dipende - anche per i sistemi agroforestali - e valutare e fornire tempestivamente l'aiuto necessario in caso di catastrofi naturali.

Or. en

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.

(23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre in via prioritaria un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.

Or. en

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.

(27) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione che eserciti nei confronti della trasmissione tardiva dei dati richiesti effetti dissuasivi proporzionati e commisurati alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini. Tale provvedimento deve comunque, in base al principio di proporzionalità, limitarsi ai casi in cui i ritardi comprometterebbero il meccanismo annuale di discarico sul bilancio.

Or. en

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla necessaria verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire le norme e i principi generali che la Commissione deve seguire in sede di effettuazione di controlli, definire le tipologie di verifica e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri. Tale previsione di assistenza nazionale deve tener conto del principio di proporzionalità, del livello di fiducia sull'affidabilità dei sistemi nazionali di gestione e controllo e della performance generale dei controlli nazionali nel quadro delle verifiche effettuate dalla Commissione.

Or. en

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

(36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. La soglia, comprensiva di interessi, per il recupero delle somme indebitamente versate, deve essere fissata a livelli molto bassi e i recuperi vanno effettuati solo se efficaci in termini di rapporto costo-efficacia. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

Or. en

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure proporzionate che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Per conferire coerenza alle priorità e agli obiettivi programmatici dell'UE, l'ambito di ciò che va considerato rischioso per il bilancio generale dell'Unione deve comprendere anche i rischi per l'ambiente e la sanità pubblica, i cui costi vengono esternalizzati ad altre aree di spesa pubblica, fra cui la spesa dell'Unione. L'efficienza della spesa pubblica va conseguita riducendo al massimo i costi aggiuntivi in altre aree.

Or. en

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) Il presente regolamento deve prevedere, sulle irregolarità nel settore della politica agricola comune, disposizioni più particolareggiate rispetto a quelle del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Il beneficiario che riceva aiuti senza essere in regola con i criteri di ammissibilità o senza assolvere gli impegni legati alla loro concessione va considerato come destinatario di un illecito vantaggio, che va revocato come previsto dall'art. 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Per dissuadere i beneficiari dalla commissione di violazioni, devono applicarsi sanzioni amministrative ex articolo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, sotto forma di riduzione o esclusione dagli aiuti, specie in caso di irregolarità intenzionali o provocate da negligenza. Le sanzioni amministrative possono riguardare gli aiuti per i quali sono state rispettati condizioni di ammissibilità o impegni. E' comunque importante, nel caso delle irregolarità di cui al Titolo III, Capo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx (Pagamenti diretti) che la somma corrispondente al totale delle revoche e riduzioni degli aiuti non superi l'ammontare del pagamento indicato nel predetto Capo.

Or. en

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni amministrative proporzionate. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, compresi i principi generali e i criteri applicabili, le norme sul recupero e la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto. È necessario predisporre forti incentivi perché gli Stati membri riducano il numero dei controlli in loco qualora i tassi di errore mostrino un livello accettabile e prevedere flessibilità sulla base delle norme usuali degli Stati membri o delle regioni interessate, in modo da consentire eccezioni giustificate per ragioni agronomiche, ecologiche o ambientali.

Or. en

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis) Un sistema equo di sanzionamento degli agricoltori che commettono irregolarità deve mirare a escludere le doppie sanzioni e l'applicazione contemporanea di sanzioni amministrative in base al presente regolamento e di sanzioni di tipo penale, salvo in casi di frode.

Or. en

 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 38 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 ter) E' opportuno non comminare sanzioni amministrative, fra cui la restituzione dei pagamenti percepiti dall’agricoltore, in seguito a circostanze che oggettivamente esulano dal suo controllo, soprattutto quando si tratta di eventi imprevedibili.

Or. en

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. Gli Stati membri devono fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.

Or. en

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

(44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di semplicità, chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

Or. en

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)26 e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)27. Nell'ambito di questo meccanismo, noto come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

(50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/200125, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)26 e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)27. Nell'ambito di questo meccanismo, noto come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni amministrative sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC, rispettando il criterio di proporzionalità e tenendo conto del principio di modulazione delle sanzioni come definito nel presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori. La Commissione deve emanare linee guida relative all'interpretazione delle norme sull'identificazione degli animali e sulla registrazione ai fini della condizionalità, norme che devono laddove opportuno assicurare flessibilità a livello di azienda e individuare il giusto equilibrio fra il mantenimento dello spirito della legislazione e l'applicazione di sanzioni amministrative proporzionate. Queste vanno limitate ai casi di inadempienza direttamente e inequivocabilmente imputabile ai beneficiari, specie quando si ha a che fare con ripetute défaillance tecniche.

Or. en

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Per quanto riguarda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva citata, i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno progressivamente secondo un calendario e in particolare i principi generali della difesa integrata si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56) In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterrane è opportuno, in attesa dell'inserimento della direttiva 2000/60/CE nel campo di applicazione della condizionalità, adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.

(57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione. Violazioni involontarie di lieve entità emerse a seguito di ispezioni sulla condizionalità non devono far scattare sanzioni, ma essere oggetto di un avviso. La condizionalità sarà verificata in occasione di una successiva ispezione.

Or. en

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.

(60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata. Gli Stati membri potranno anche istituire un sistema di avviso preventivo per le prime violazioni di lieve entità, in modo che il sistema della condizionalità possa essere meglio accettato dalle comunità agricole e gli agricoltori possano essere più efficacemente coinvolti nell'attuazione delle norme. Tale sistema dovrà prevedere lettere di avviso contenenti una richiesta di intervento rimediativo da parte del beneficiario, seguite l'anno successivo da una verifica da parte dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 68

 

Testo della Commissione

Emendamento

(68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati servendosi per quanto possibile delle fonti già esistenti. Inoltre, il quadro di monitoraggio e valutazione deve tener conto e rispecchiare in modo adeguato la struttura della PAC, giacché il quadro di monitoraggio e valutazione per il secondo pilastro non può essere applicato al primo pilastro, soprattutto per il fatto che quest'ultimo ha la possibilità di produrre sinergie grazie al carattere relativamente uniforme delle misure. Occorre che questo principio sia tenuto nella debita considerazione. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

Or. en

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 70 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70 quater) Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Occorre analizzare quest’obiettivo alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà di applicazione dal 1° gennaio 2014. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Un aumento dei tassi minimi di controllo oltre i livelli attualmente in vigore creerebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali e non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco. Stando così le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli rafforza il controllo pubblico dell’utilizzo di tali stanziamenti e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Appare opportuno permettere alle autorità nazionali di affidarsi al controllo pubblico nell’applicare le nuove regole che semplificano il processo amministrativo di attuazione dei Fondi dell’Unione e che riducono i connessi costi amministrativi, avvalendosi dell’effetto preventivo e deterrente nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici e scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari.

(70 quater) Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.

Or. en

 

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 70 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70 quinquies) Lobiettivo del controllo pubblico sullutilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull’identità del beneficiario, l’importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un’ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(70 quinquies) L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'importo concesso a carico di ciascun fondo, la finalità e la natura della misura considerata. Al fine di delineare un quadro preciso della distribuzione territoriale del sostegno della PAC, è altresì opportuno che siano fornite informazioni in merito all'ubicazione delle aziende cui si applicano le misure. È opportuno salvaguardare il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Or. en

 

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 70 septies

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70 septies) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo del controllo pubblico dell’utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall’altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell’entità dell’aiuto. Da un’analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l’efficacia di tale pubblicazione e limitare l’ingerenza nei diritti dei beneficiari, è opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l’importo dell’aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 70 octies

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70 octies) È opportuno che tale soglia rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l’applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L’articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell’importo dell’aiuto. Per ragioni di coerenza è opportuno utilizzare gli stessi criteri per fissare soglie specifiche per Stato membro ai fini della pubblicazione del nome di un beneficiario. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un’immagine precisa della PAC.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 70 nonies

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70 nonies) Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all’uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei “beni pubblici” forniti dall’agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell’uso dei fondi pubblici ricevuti.

(70 nonies) Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all’uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Affinché questo obiettivo possa essere raggiunto anche in altri settori della politica dell’Unione, si dovranno applicare regole analoghe anche ai beneficiari degli altri Fondi europei (FESR, FSE e FEP). Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei “beni pubblici” forniti dall’agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell’uso dei fondi pubblici ricevuti.

Or. en

 

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "agricoltore", "attività agricola", "superficie agricola" e "azienda" stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "agricoltore", "attività agricola" e "superficie agricola" stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

Or. en

 

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Salvo che per le finalità del Titolo VI, ai fini del presente regolamento si applica la definizione di "azienda" di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) xxx/xxx [DP].

Or. en

 

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Agli effetti del presente regolamento si intende per "legislazione settoriale agricola" ogni atto in vigore emanato sulla base dell'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC e, laddove applicabile, ogni atto delegato o di esecuzione emanato sulla base di detti atti.

Or. en

 

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) una fitopatia che colpisca la totalità o una parte della produzione del beneficiario;

Or. en

 

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) l'esproprio di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

f) l'esproprio dell'azienda, o di parte di essa, non prevedibile alla data di presentazione della domanda o il rientro in possesso dei terreni da parte del proprietario.

Or. en

 

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare congiuntamente tutte le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Or. en

 

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione, sulla base di una valutazione dei rischi, effettua una revisione delle prove documentali fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 102 e valuta il funzionamento dei sistemi al fine di confermare che gli organi di gestione e di controllo soddisfano i requisiti per il riconoscimento nazionale.

Or. en

 

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

b) una dichiarazione di affidabilità di gestione che attesti la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno sulla base di criteri di performance misurabili e che confermi la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

Or. en

 

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.

c) una sintesi

 

i) dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate;

 

ii) delle statistiche di controllo trasmesse conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto v), e

 

iii) di altri controlli ritenuti pertinenti.

Or. en

 

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:

Qualora, in forza delle norme costituzionali di uno Stato membro, siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri individuano un organismo, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:

Or. en

 

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Or. en

 

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) le norme relative all'ambito e alla qualità delle attività oggetto della dichiarazione di affidabilità di gestione degli organismi pagatori;

Or. en

 

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;

Or. en

 

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria..

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato. Qualora sia un organismo di revisione privato, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. L'organismo di certificazione esprime un parere, redatto in conformità degli standard internazionali riconosciuti in materia di audit, riguardante la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo introdotti, nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Il parere indica anche se detto esame mette in dubbio la dichiarazione di affidabilità di gestione ex articolo 7, paragrafo 3, lettera b).

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 111 riguardo all'adozione di norme relative allo statuto degli organismi di certificazione e ai loro compiti specifici, inclusi i controlli, che dovranno strutturati nella maniera più efficiente, basandosi per quanto possibile su campioni integrati al fine di ridurre al massimo l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e degli Stati membri.

 

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative ai certificati e alle relazioni che gli organismi di certificazione devono predisporre insieme ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Or. en

 

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda e sulla gestione del rischio aziendale ("sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi selezionati. Gli organismi selezionati possono essere pubblici e/o privati.

2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;

c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;

c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;

 

c bis) lo sviluppo sostenibile delle attività economiche delle aziende agricole conformemente alle misure proposte dai programmi di sviluppo rurale, ivi comprese quelle relative all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato e alla promozione e attuazione dei principi contabili e dei principi di imprenditorialità e di gestione sostenibile delle risorse economiche;

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e almeno delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD].

d) la performance ambientale e lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole quali definite dagli Stati membri e prioritariamente di quelle che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD].

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare tra l'altro:

a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera d);

 

 

a bis) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

 

a ter) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

 

a quater) la consulenza sulla difesa integrata dai parassiti e sul ricorso ad alternative non chimiche;

b) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].

b) i requisiti previsti dalla legislazione nazionale, indicati agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].

Or. en

 

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso di qualifiche adeguate e partecipino regolarmente a corsi di formazione in servizio.

Or. en

 

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.

3. L'autorità nazionale fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi individuati.

Or. en

 

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia data la priorità agli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, sulla base di criteri ambientali, economici e sociali, le categorie di beneficiari che devono avere accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, categorie che possono includere:

 

a) gli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale;

 

b) gli agricoltori che partecipano alle misure destinate a garantire efficienza in termini di emissioni di carbonio, di utilizzo dei nutrienti e/o di energia descritte al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];

 

c) le reti che operano con mezzi limitati ex articoli 53, 61 e 62 del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Or. en

 

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione ha la prerogativa di emanare atti delegati ex articolo 111 che fissino il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

Or. en

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale; di garantire il monitoraggio agroeconomico e agroecologico dei terreni agricoli e forestali e delle condizioni delle risorse agrarie di base e delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, ad esempio, per quanto riguarda le rese, l'efficienza delle risorse e la produzione agricola a lungo termine; di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il follow-up a posteriori del sistema agrometeorologico.

Or. en

 

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il monitoraggio della sanità e della funzionalità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Or. en

 

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

Or. en

 

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Or. en

 

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3.

4. Qualora nuove e importanti informazioni si rendessero disponibili dopo l'adozione della decisione di cui ai paragrafi 2 e 3, entro il 1° dicembre la Commissione europea può, sulla base di tali informazioni, adottare atti di esecuzione per l'adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3, senza applicare la procedura di cui all’articolo 112, paragrafi 2 e 3.

Or. en

 

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Prima dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anzitutto dell'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

6. Prima di presentare la proposta di cui al paragrafo 2, la Commissione esamina se le condizioni per l'attivazione della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, siano soddisfatte e, in caso affermativo, presenta una proposta in tal senso.

Or. en

 

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

Or. en

 

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Or. en

 

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 7% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.

Or. en

 

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse o al totale delle spese ammissibili, pubbliche o private.

Or. en

 

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione mensile delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);

Or. en

 

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio di uno Stato membro che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Or. en

 

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri che a causa del loro ordinamento federale presentano più programmi di sviluppo rurale, possono conguagliare le somme inutilizzate al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno finanziario relativo a uno o più programmi di sviluppo rurale, con le somme spese oltre tale data a titolo di altri programmi di sviluppo rurale. Qualora dopo il conguaglio dovessero esservi somme residue da disimpegnare, queste sono imputate proporzionalmente ai programmi di sviluppo rurale che registrano spese minori del previsto.

Or. en

 

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) la parte degli impegni di bilancio concernenti gli aiuti ex articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. XXXXXX (Sostegno allo sviluppo rurale).

Or. en

 

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

soppresso

Impegni di bilancio

 

La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx. Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

 

Or. en

 

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

soppresso

Pagamenti agli Stati membri

 

1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati.

 

2. Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c).

 

3. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

 

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato.

 

Or. en

 

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Disimpegno automatico relativo al premio per la cooperazione locale innovativa

 

La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

 

Si applica mutatis mutandis l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

 

Or. en

 

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora che sono a carico del bilancio nazionale.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora. Il presente paragrafo non si applica quando la responsabilità del ritardato pagamento non è attribuibile allo Stato membro.

Or. en

 

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, a condizione di aver messo a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento. Nel far ciò, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità e delle disposizioni particolareggiate adottate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, la Commissione distingue chiaramente i casi in cui la presentazione tardiva delle informazioni mette a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio dai casi in cui tale rischio non sussiste. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato.

Or. en

 

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele di questa politica.

Or. en

 

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare ulteriormente l'obbligo stabilito dall'articolo 46 e prescrivere le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori.

Or. en

 

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per adottare ulteriori norme relative al pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.

Or. en

 

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 7 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro del disposto dell'articolo 7, paragrafo 5;

Or. en

 

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) le attività che gli organismi di certificazione sono tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 9;

Or. en

 

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo e coordina i controlli al fine di limitare le conseguenze negative per gli organismi pagatori. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Or. en

 

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sulle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

Or. en

 

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti possono essere conservati in forma elettronica.

Or. en

 

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati ex articolo 111, norme riguardanti:

Or. en

 

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le condizioni alle quali va eseguita l'archiviazione elettronica della documentazione ex articolo 51, primo comma, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Or. en

 

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di inosservanza e basa la determinazione degli importi da escludere sulla valutazione del rischio che la violazione può comportare per i fondi agricoli.

Or. en

 

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie sui singoli casi di irregolarità individuati o tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'eventuale opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

 

Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando sia impossibile, date le caratteristiche del caso, identificare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare.

Or. en

 

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. In questo contesto agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare mediante idonea documentazione che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione.

Or. en

 

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che, prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento, tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute. La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione.

Or. en

 

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 108 del trattato o all'articolo 258 del trattato;

b) connesse ad aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 TFUE o ad infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE;

Or. en

 

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscono gli obiettivi delle varie fasi della procedura di liquidazione dei conti, i differenti ruoli e responsabilità delle varie parti coinvolte e le norme riguardanti:

Or. en

 

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

b) la verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, l'entità delle rettifiche da apportare ai fini del cofinanziamento, i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Or. en

 

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'organismo incaricato del recupero, di una relazione di controllo o documento analogo che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti devono essere inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Or. en

 

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

Or. en

 

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare; questa condizione si considera soddisfatta se l'importo da recuperare nei confronti del beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento non è superiore a 300 EUR o

Or. en

 

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Or. en

 

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni e procedure per i recuperi dei crediti e degli interessi di mora di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Or. en

 

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

Or. en

 

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) evitare indebiti costi ambientali e di salute pubblica, specialmente evitando di finanziare a titolo della PAC attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento del bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica.

Or. en

 

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, proporzionato e basato sui rischi per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.

Or. en

 

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Viene evitata l'introduzione di nuovi sistemi di pagamento - che a loro volta comportano nuovi sistemi di controllo e di sanzionamento per il greening - in quanto creerebbe la necessità di nuove e complesse procedure amministrative e conseguenti appesantimenti burocratici.

Or. en

 

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Per assicurare che gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano realizzati in modo corretto ed efficiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 per precisare gli obblighi specifici a carico degli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  108

422-424, 427, 433

Proposta di regolamento

Articolo 61

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti le disposizioni sul livello minimo di controlli in loco necessari per una gestione del rischio efficace e proporzionata. Tali disposizioni indicano le circostanze in cui gli Stati membri devono adattare il numero di controlli in loco in base al livello di rischio intrinseco e prevedono la possibilità di ridurre il numero di controlli qualora i tassi di errore si situino a un livello accettabile e i sistemi di gestione e di controllo operino correttamente.

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco.

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e richieste di pagamento ed è completato da controlli in loco, il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco e il cui numero deve essere adattato in funzione di tale scopo.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche alle aree in cui il rischio di errore è più elevato.

 

Per ottemperare al principio di proporzionalità dei controlli, occorre tenere conto di elementi quali:

 

– l'ammontare delle somme di cui trattasi;

 

– l'esito di precedenti audit effettuati sui sistemi di gestione e controllo;

 

– l'adesione volontaria a sistemi di gestione certificati in base a standard riconosciuti a livello internazionale.

Or. en

 

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 64

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace dei controlli e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, in merito alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli.

1. Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti in particolare:

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

 

 

-a) le disposizioni applicabili alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli;

a) i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;

a) le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare secondo un approccio basato sul principio di proporzionalità e fondato sul rischio, per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;

b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;

 

c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;

d) le disposizioni relative alla designazione delle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;

e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara per entrambi.

 

1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i termini entro i quali la Commissione deve rispondere all'indicazione che lo Stato membro intende ridurre il numero dei suoi controlli in loco.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica], rispettivamente.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica], rispettivamente.

Or. en

 

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità o gli impegni relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto è revocato, in toto o in parte.

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta, in tutto o in parte, i criteri di ammissibilità per un dato regime di aiuti previsti dalla legislazione settoriale agricola, la quota dell'aiuto corrispondente è revocata in toto.

 

In particolare, in caso di mancata osservanza dei criteri di ammissibilità relativi a unità numerabili come ettari di terra o numero di capi, l'aiuto è revocato in toto per le unità per le quali i criteri di ammissibilità non sono stati rispettati.

 

1 bis. Se l'aiuto è legato al rispetto di impegni precisi da parte del beneficiario e ne è stata accertata l'inosservanza da parte di quest'ultimo, l'aiuto corrispondente è revocato in tutto o in parte.

2. Qualora lo preveda la legislazione dell'Unione, gli Stati membri impongono sanzioni sotto forma di riduzioni od esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.

2. Qualora gli atti legislativi ex articolo 289, paragrafo 3, del trattato lo prevedano, gli Stati membri, laddove applicabile e fatte salve le ulteriori disposizioni degli atti delegati, impongono sanzioni amministrative sotto forma di riduzioni o esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.

La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per uno o più anni civili.

Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 bis e alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 sono graduati in funzione della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e possono arrivare fino all'esclusione totale per uno o più anni civili da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno oggetto dell'infrazione.

 

2 bis. La graduazione delle sanzioni si basa sui seguenti criteri generali:

 

– la "gravità" di un'infrazione, che deve dipendere in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, in particolare dal rischio che essa rappresenta per il fondo dell'Unione, tenendo conto in modo coerente delle finalità dell'obbligo o della norma di cui trattasi;

 

– la "portata" di un’infrazione, che deve essere determinata tenendo conto in particolare del fatto se l’infrazione ha conseguenze di vasta portata o limitate all’azienda;

 

– la "durata" di un'infrazione, che deve essere determinata dall'autorità competente, la quale tiene conto in particolare del periodo di tempo durante il quale gli effetti dell'infrazione prevedibilmente perdureranno o della possibilità di farli cessare con mezzi ragionevoli;

 

– la "recidività" di un'infrazione, ossia l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma o obbligo, purché il beneficiario sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare i provvedimenti necessari per porre fine alla precedente inadempienza.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche e alle sanzioni amministrative di cui ai paragrafi precedenti sono integralmente recuperati.

Or. en

 

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 65 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 65 bis

 

Revoche e riduzioni dei pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

 

In deroga all'articolo 65 l'importo delle revoche e delle riduzioni applicate ai sensi di tale articolo per inadempienza agli obblighi di cui al Titolo III, Capo 2 del regolamento ... (Pagamenti diretti) non supera l'importo del pagamento di cui a detto Capo.

Or. en

 

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, o qualsiasi altra sanzione, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;

a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;

Or. en

 

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;

g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;

Or. en

 

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui alle lettere da a) a i), ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della pertinente legislazione;

Or. en

 

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile;

soppresso

Or. en

 

 

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le norme e le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.

b) le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.

Or. en

 

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 68

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).

2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx.

2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

 

3 bis. Gli Stati membri fanno un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire il sistema integrato, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e garantire che i controlli siano effettuati in modo efficace ed efficiente.

Or. en

 

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Tuttavia, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati solo a partire da tale anno. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.

Or. en

 

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 2 e paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

 

2 bis. Gli Stati membri possono decidere che una domanda di aiuto o una richiesta di pagamento che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 resti valida per un certo numero di anni, a condizione che i beneficiari interessati siano soggetti all'obbligo di segnalare ogni variazione dei dati inizialmente presentati. La domanda pluriennale è comunque subordinata alla conferma annuale da parte del beneficiario.

Or. en

 

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco, il cui scopo è quello di verificare il rispetto delle disposizioni dei regimi di aiuto e il livello di rischio intrinseco.

2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.

2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento dei beneficiari comprendente una parte casuale, volta a ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che permetta di rivolgere attenzione particolare alle richieste ad alto rischio.

3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

Or. en

 

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 76

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1º dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo. Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1º dicembre e non prima del 16 ottobre.

 

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzano gli Stati membri ad aumentare fino all'80% la percentuale degli anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.

 

2 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri possono decidere, tenuto conto dei rischi di pagamento in eccesso, di versare fino al 50% dei pagamenti applicabili di cui al titolo III del regolamento (UE) xxx/xxx [PD] e fino al 75% del sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 61, paragrafo 1. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari dell'intervento o dell'insieme di operazioni.

 

2 ter. In caso di circostanze eccezionali e se vi sono disponibilità di bilancio la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, autorizzare anticipi anteriormente al 16 ottobre.

Or. en

 

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) le regole concernenti il ricorso alla tecnologia per la creazione del sistema integrato, onde assicurarne l'ottimizzazione;

Or. en

 

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;

Or. en

 

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;

Or. en

 

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;

Or. en

 

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies) norme relative alle domande di aiuto e alle richieste di pagamento di cui all'articolo 73 nonché alle domande di diritti all'aiuto, che stabiliscano l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le norme in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, le esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

Or. en

 

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b sexies) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;

Or. en

 

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;

b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi; fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], le norme di ammissibilità sono coerenti con la necessità di affrontare i problemi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità e quindi non devono penalizzare l'agricoltura ad elevato valore naturalistico o i sistemi agroforestali a pascolo oppure causare degrado della qualità dell'ambiente; una certa flessibilità, purché giustificata da ragioni agronomiche o ecologiche, è consentita sulla base degli standard normativi dello Stato membro o della regione interessata;

Or. en

 

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità intenzionali, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;

b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità gravi, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;

Or. en

 

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

soppresso

Or. en

 

Emendamento             134

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) le definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente Capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

Or. en

 

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ex articolo 111 per:

 

a) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette;

 

b) gli opportuni controlli e verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi i test.

Or. en

 

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;

soppresso

Or. en

 

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;

a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente e inequivocabilmente attribuibili al beneficiario;

Or. en

 

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e

b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario o

Or. en

 

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione, compresi gli obblighi relativi alla difesa integrata.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri divenuti membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a prato e pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a prato e pascolo permanente entro limiti definiti.

 

In circostanze debitamente giustificate, uno Stato membro può tuttavia derogare al primo comma, purché si adoperi per evitare una riduzione significativa della sua superficie totale a prato e pascolo permanente.

Or. en

 

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

Or. en

 

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 94

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Or. en

 

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità e definiscono una serie di requisiti e standard verificabili da applicare a livello di azienda.

Or. en

 

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il controllo di requisiti, norme, atti o campi di condizionalità può tenere conto degli elementi seguenti:

 

– partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;

 

– partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme di cui trattasi.

Or. en

 

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo. Nel far ciò gli Stati membri si concentrano soprattutto sulle richieste di pagamento a più alto rischio, secondo il principio della proporzionalità.

Or. en

 

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 al fine di stabilire norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.

Or. en

 

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile direttamente e inequivocabilmente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Or. en

 

Emendamento             153

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 99

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto, secondo il criterio della proporzionalità, della natura, della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

 

Gli Stati membri possono inoltre istituire un sistema di avviso preventivo per le inadempienze non considerate gravi. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un primo avviso al beneficiario, notificandogli il rilievo e l'obbligo di adottare misure correttive. Con tale sistema, applicabile solo ai casi di prima inadempienza non giudicati gravi, ci si limita a contestare al beneficiario l'inadempienza. L'avviso è seguito da idonei controlli nell'anno successivo per verificare che l'inadempienza sia stata sanata. In caso positivo, non si applica alcuna riduzione. In caso negativo, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che presentano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali devono essere sempre considerati gravi.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

3. In caso di inadempienza per negligenza grave, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Or. en

 

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 101

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.

1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.

2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni.

2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, sulla base del rischio e in modo proporzionato, coerente e non discriminatorio, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni. Tali atti delegati contengono in particolare norme per l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative in caso di inadempienze dovute a guasti tecnici dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali di cui all'allegato II, CGO 7 e CGO 8 e non imputabili ad atti oppure omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

Or. en

 

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto v

 

Testo della Commissione

Emendamento

v) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

v) unitamente al conto delle spese del FEAGA e del FEASR, una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

Or. en

 

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) Se, per assolvere gli obblighi di cui al presente articolo gli Stati membri sono tenuti a condurre analisi statistiche, la Commissione mette tempestivamente a loro disposizioni tutti i dati informativi necessari.

Or. en

 

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al  ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio medio mensile fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al  ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

Or. en

 

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 aventi per oggetto misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.

Or. en

 

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 110

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune, in particolare:

 

a) dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx,

 

b) delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx,

 

c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx

 

d) dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

La Commissione monitora tali interventi in base alle relazioni degli Stati membri, in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.

2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:

2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:

a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per i prezzi dei fattori di produzione, il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Per assicurare l'applicazione efficiente del presente paragrafo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 111 riguardanti l'elaborazione e i contenuti del quadro di monitoraggio e valutazione, fra cui una serie di indicatori e i relativi metodi di calcolo.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, senza imporre loro indebiti oneri amministrativi, nonché disposizioni sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

Or. en

 

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 110 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 bis
Pubblicazione dei beneficiari

soppresso

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:

 

a) fatto salvo l’articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:

 

i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;

 

ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

 

iii) nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

 

b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

 

c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell’esercizio finanziario considerato;

 

d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

 

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

 

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

 

Or. en

 

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 110 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 ter
Soglia

soppresso

Se l’importo dell’aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all’importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

 

Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell’articolo 110 quinquies.

 

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

 

Or. en

 

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 110 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 quater
Informazione dei beneficiari

soppresso

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità all’articolo 110 bis e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell’Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione.

 

In conformità alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

 

Or. en

 

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 110 quinquies – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme:

soppresso

a) relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 110 bis e 110 ter;

 

b) ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 110 quater;

 

c) relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

 

Or. en

 

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli … è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da….*

 

_____________

 

*Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione presenta una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di un periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata per un periodo di identica durata, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio concordino tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. A tal fine, il Parlamento europeo decide a maggioranza dei suoi membri e il Consiglio a maggioranza qualificata.

Or. en

 

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi "a prova di clima" e a individuare i fondi UE che possono utilizzare a tal fine; in particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.

Or. en

 

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monocolture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi

Or. en

 

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi

Or. en

 

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali, al fine di promuovere l'uso efficiente dell'acqua.

Or. en

 

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture; sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.

Or. en

 

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

– Informazione su interventi finalizzati all'innovazione.

– Informazione sugli obiettivi dei Partenariati europei per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. …/… [SR].

Or. en

 

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Informazioni sugli attuali gruppi operativi creati ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. …/… [SR], compresi i loro compiti e, se del caso, promozione dello scambio e della collaborazione con tali gruppi.

Or. en

 

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 – trattino 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

– Informazioni sui programmi di sviluppo rurale orientati alla realizzazione delle priorità Trasferimento delle conoscenze e Innovazione in agricoltura, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [SR].

Or. en

 

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (orizzontale per tutti i temi di cui sopra)

Or. en

 

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Acque" – CGO 1 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articoli 4 e 5

Conformità con il programma d'azione e con il codice di buona prassi agricola per le aziende agricole in zone vulnerabili

Or. en

 

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Acque" – BCAA 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE

soppresso

Or. en

 

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Copertura minima del suolo

soppresso

Or. en

 

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

soppresso

Or. en

 

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo con mezzi adeguati, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante o per residui di potatura.

Or. en

 

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio – BCAA 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento

soppresso

Or. en

 

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 2 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

 

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Biodiversità" – CGO 3 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Or. en

 

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi" – BCAA 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ed eventuali misure per evitare attacchi parassitari e specie invasive

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, habitat seminaturali, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Or. en

 

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Sicurezza alimentare" – CGO 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

soppresso

Or. en

 

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Sicurezza alimentare" – CGO 5 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

soppresso

Or. en

 

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)

soppresso

Or. en

 

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

soppresso

Or. en

 

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" – CGO 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) – Articoli 3, 4 e 5.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Malattie degli animali" – CGO 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

soppresso

Or. en

 

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Malattie degli animali" – CGO 9 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

soppresso

Or. en

 

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)" (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)

Or. en

 

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Azione sulla resistenza antimicrobica (ARA)" (nuovo) – BCAA 8 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Piano d'azione della Commissione per la lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748 def., 15.11.2011). Per gli animali destinati alla produzione di alimenti: Buone pratiche agricole per evitare le infezioni, compresi limiti di densità; documentazione di trattamenti, tra cui le profilassi; astensione dall'uso di antimicrobici di importanza critica

Or. en

 

 

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Allegato II – Tema principale "Prodotti fitosanitari" – CGO 10 – Ultima colonna

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 55, prima e seconda frase

Corretta applicazione di prodotti fitosanitari; uso di prodotti autorizzati solo nelle quantità raccomandate e in linea con le indicazioni riportate sull'etichetta; registrazione del nome del prodotto utilizzato, della sua formulazione, della data in cui è stato applicato sul lotto di terreno interessato, della persona che lo ha utilizzato e del livello delle qualifiche di tale persona, della quantità utilizzata e del metodo di applicazione

Or. en