Proposta di risoluzione - B7-0123/2013Proposta di risoluzione
B7-0123/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio

6.3.2013 - (2013/2543(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0121/2013

Procedura : 2013/2543(RSP)
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B7-0123/2013
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B7-0123/2013
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B7‑0123/2013/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio

(2013/2543(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD),

–   vista la convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 14, il quale vieta la discriminazione in tutte le sue forme, "in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione",

–   visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" nonché su basi di nazionalità,

–   visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), il quale afferma che l'UE "si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini",

–   visto l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale",

–   visto l'articolo 19 del TFUE, il quale attribuisce all'Unione europea un mandato politico per "prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale",

–   visto l'articolo 67 del TFUE, secondo cui l'Unione "si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro [...] il razzismo e la xenofobia",

–   visto l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, che prevede per l'UE la possibilità, "allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione", di adottare direttive per stabilire "norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione",

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'antiziganismo, l'omofobia, la transfobia, la discriminazione, la violenza basata su pregiudizi, l'estremismo e l'approccio dell'UE in materia di diritto penale,

–   vista l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il suo lavoro nell'ambito della lotta contro la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'omofobia e le relative intolleranze e violenze basate su pregiudizi[1],

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'antiziganismo, l'omofobia, la transfobia e le altre forme di discriminazione, violenza basata su pregiudizi e reati generati dall'odio rappresenta una priorità per l'Unione europea;

B.  considerando che, nonostante tutti gli Stati membri abbiano introdotto il divieto di discriminazione nei rispettivi sistemi giuridici al fine di promuovere condizioni paritarie per tutti, la discriminazione e i reati generati dall'odio – ovvero le violenze e i reati motivati da razzismo, xenofobia, antiziganismo o intolleranza religiosa, oppure dall'orientamento sessuale di una persona, dalla sua identità di genere o dalla sua appartenenza a una minoranza, sulla base dell'elenco non esaustivo di motivazioni citate nella Carta dei diritti fondamentali – sono in aumento nell'UE;

C. considerando che i discorsi, le campagne, le pubblicazioni e i programmi che disseminano l'odio e l'intolleranza sono sostenuti dai leader estremisti e populisti di partiti che hanno ottenuto la rappresentanza parlamentare in alcuni Stati membri e stanno così diventando generalizzati; che questi partiti beneficiano altresì di una presenza crescente nei mezzi d'informazione, come pure di un'influenza sempre maggiore sul processo decisionale e sul dibattito politico;

D. considerando l'importanza di un intervento dell'UE e dei suoi Stati membri per combattere il razzismo e la xenofobia, nella sfera pubblica come in quella privata, attraverso una prevenzione che preveda l'educazione a una cultura del rispetto, dell'accettazione e della tolleranza e facendo sì che i reati generati dall'odio siano denunciati dalle vittime, indagati dalle autorità di contrasto e sanzionati dal sistema giudiziario;

E.  considerando che l'attuale crisi economica sta mettendo alla prova il principio di solidarietà, che rappresenta un legame soggiacente che unisce i cittadini europei in quanto membri della stessa comunità politica; che i problemi – come la disoccupazione, l'esclusione e l'insicurezza – sui quali fanno leva le rappresentazioni populiste nei mezzi d'informazione stanno contribuendo all'emergere di sentimenti xenofobici;

F.  considerando che l'UE ha adottato una serie di strumenti per la lotta agli atti e alle discriminazioni in questione, segnatamente la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale)[2], la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione)[3], la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (decisione quadro sul razzismo e la xenofobia)[4] e il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom;

G. considerando che la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato[5] impone agli Stati membri di proteggere e sostenere le vittime di violenze basate su pregiudizi senza discriminazione, anche per quanto riguarda il loro status giuridico, e che tale direttiva riconosce altresì che le vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione possono necessitare di una protezione specifica;

H. considerando che la proposta della Commissione del 2008 riguardante una direttiva del Consiglio sulla tutela del principio di parità di trattamento al di fuori dell'ambito lavorativo indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale (direttiva sulla parità di trattamento) non è stata adottata dal Consiglio dopo cinque anni di discussioni a causa della strenua opposizione di un ristretto gruppo di Stati membri;

I.   considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intensificare la lotta alla violenza e alla discriminazione basate su pregiudizi quali ad esempio il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'antiziganismo, l'omofobia e la transfobia;

J.   considerando che, in particolare, ha auspicato:

a)  la piena attuazione delle direttive antidiscriminazione già adottate nonché della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, che sarà pienamente esecutiva a partire dal 1° dicembre 2014;

b)  l'adozione, senza ulteriori indugi, della direttiva sulla parità di trattamento;

c)  la revisione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia in vista di un ampliamento del relativo ambito di applicazione, per includervi le motivazioni di orientamento sessuale e di identità di genere, nonché di un rafforzamento delle disposizioni e dell'efficacia della decisione stessa;

d)  il riconoscimento, nel diritto sia nazionale che europeo, del concetto di "reato generato dall'odio", delle motivazioni basate su pregiudizi alla base dello stesso e dei relativi effetti sulle vittime, nonché la raccolta di dati disaggregati relativi a tutti i fattori di discriminazione;

e)  il lancio di una tabella di marcia per la parità in termini di orientamento sessuale e identità di genere;

f)   iniziative volte a intensificare la lotta all'antiziganismo, combattendo la discriminazione, la segregazione e l'espulsione illegale dei rom e garantendo loro il pieno esercizio dei diritti fondamentali;

g)  l'astensione, da parte delle figure pubbliche, dal rilascio di dichiarazioni pubbliche che incoraggino o fomentino l'odio o la stigmatizzazione di gruppi di persone sulla base dell'elenco non esaustivo di motivazioni citate all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

K. considerando che la Presidenza irlandese ha avviato un dibattito, durante il Consiglio informale "Giustizia e affari interni" del 17 e 18 gennaio 2013, sulle azioni dell'UE per combattere la criminalità generata dall'odio, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia, sottolineando altresì la necessità di una protezione e di una raccolta di dati migliorate nonché di un impegno più forte da parte dei leader a sostenere attivamente i valori europei e a favorire un clima di reciproco rispetto e l'inclusione delle persone di diversa appartenenza religiosa o etnica o di diverso orientamento sessuale;

L.  considerando che la Commissione ha recentemente avvertito che, con l'espandersi della minaccia dell'estremismo violento, i discorsi politici intrisi di razzismo, estremismo e populismo possono anche ispirare "lupi solitari" a effettuare uccisioni indiscriminate;

M. considerando che una raccolta esaustiva di dati concernenti tutti i fattori di discriminazione e i reati generati dall'odio rappresenta uno strumento necessario per provare la discriminazione nei procedimenti giudiziari, valutare l'efficacia della legislazione antidiscriminazione ed elaborare leggi e politiche mirate ed efficaci;

N. considerando che tutti i paesi partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ivi inclusi tutti gli Stati membri, hanno riconosciuto che i reati generati dall'odio, per definizione commessi sulla base di pregiudizi, devono essere contrastati mediante norme penali e politiche specifiche su misura;

1.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i reati generati dall'odio e gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori attraverso le seguenti azioni:

a)   proporre una revisione ambiziosa della decisione quadro 2008/913/GAI nella direzione indicata dal Parlamento, includendo esplicitamente determinate forme ed espressioni di antisemitismo, islamofobia, antiziganismo, omofobia e transfobia;

b)   recepire correttamente la decisione quadro e perseguire penalmente la xenofobia, il razzismo, l'antiziganismo e le altre forme di violenza e di odio rivolte a qualsiasi gruppo minoritario, compresi i discorsi di incitamento all'odio;

c)   garantire che tutti i pertinenti strumenti giuridici dell'UE in materia di diritto penale, tra cui la decisione quadro, prevedano uno spettro più ampio di sanzioni progressive, comprendenti, se del caso, pene sostitutive come l'obbligo di svolgere servizi socialmente utili, e che tali strumenti rispettino pienamente i diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione;

d)  potenziare il ruolo delle autorità nazionali preposte alla lotta contro la discriminazione, in modo da facilitare l'attribuzione di responsabilità per quanto concerne la promozione di discorsi di incitamento all'odio e l'istigazione a commettere reati generati dall'odio;

e)  varare una strategia globale volta a contrastare i reati generati dall'odio, la violenza basata su pregiudizi e la discriminazione;

f)   approvare senza ulteriori indugi la direttiva sulla parità di trattamento, che costituisce uno dei principali strumenti dell'UE per promuovere e garantire un'autentica parità nell'UE e per contrastare la violenza basata su pregiudizi e la discriminazione;

g)  rivedere e rafforzare il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom, assicurando un riconoscimento e un sostegno a lungo termine alla lotta contro l'antiziganismo;

h)  assicurare l'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom tramite revisioni a intervalli regolari, monitoraggio e sostegno, onde consentire alle autorità locali, regionali e nazionali di sviluppare e attuare, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), politiche, programmi e interventi per l'inclusione dei rom efficaci e rispettosi dei diritti umani; controllare rigorosamente il rispetto dei diritti fondamentali e l'attuazione della direttiva 2004/38/CE[6] relativa al diritto di circolare e di soggiornare liberamente;

i)   valutare sistematicamente l'impatto e l'utilizzo delle migliori pratiche messe a punto mediante i vari programmi pertinenti dell'UE (Daphne, Diritti fondamentali e cittadinanza 2007-2013, Diritti, uguaglianza, cittadinanza e giustizia 2014-2020), compresa la partecipazione delle organizzazioni della società civile interessate;

j)   garantire un'ampia raccolta di dati attendibili sui reati generati dall'odio, ad esempio registrando, quanto meno, il numero di episodi segnalati dal pubblico e registrati dalle autorità, il numero di condanne e i motivi in base ai quali tali reati sono stati considerati discriminatori e sono state irrogate le pene; condurre indagini di vittimizzazione per far luce sulla natura e l'entità dei reati non denunciati, sulle esperienze delle vittime di reato con le forze dell'ordine e sui motivi che inducono le vittime a non denunciare i reati in questione; organizzare campagne di sensibilizzazione fra le vittime di reati generati dall'odio e le autorità competenti;

k)  garantire che gli Stati membri provvedano alla raccolta di dati disaggregati per tutti i tipi di discriminazione, da utilizzare per mettere a punto indicatori dei diritti fondamentali in collaborazione con la FRA, al fine di elaborare misure legislative e politiche opportunamente informate e mirate, in particolare nel settore della non discriminazione e nel contesto nelle strategie nazionali di integrazione dei rom;

l)   sostenere programmi di formazione per le autorità giudiziarie e di contrasto al fine di lottare contro le pratiche discriminatorie attuate dalle forze dell'ordine e dai tribunali;

m) mettere a punto meccanismi che rendano visibili nell'Unione europea i reati generati dall'odio, garantendo che i reati originati da pregiudizi, come quelli di matrice razzista, xenofobica, antisemita, islamofobica, omofobica o transfobica, siano punibili nel quadro del sistema penale, che tali reati siano adeguatamente registrati e siano l'oggetto di indagini efficaci, che i responsabili siano perseguiti e puniti penalmente e che alle vittime siano offerte un'assistenza, una protezione e un risarcimento adeguati, fornendo così un incoraggiamento alle vittime e ai testimoni di reati generati dall'odio a denunciare gli episodi;

n)  introdurre la tabella di marcia per la parità in termini di orientamento sessuale e identità di genere ripetutamente richiesta dal Parlamento;

o)  provvedere a che l'Unione europea firmi la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD), alla luce del fatto che tutti gli Stati membri l'hanno già ratificata;

p)  tradurre in pratica i pertinenti impegni assunti dagli Stati membri in altre sedi internazionali, ad esempio la decisione 9/09 del Consiglio ministeriale dell'OSCE sulla lotta contro i reati generati dall'odio e la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

q)  sostenere e integrare le politiche e i programmi nazionali con l'obiettivo specifico di eliminare la violenza contro le persone disabili in fase di attuazione della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;

r)   integrare le questioni connesse a tutte le forme di violenza basata su pregiudizi nel programma di lavoro delle agenzie dell'UE (ad esempio FRA, Europol, Accademia europea di polizia, Eurojust, FRONTEX e Ufficio europeo di sostegno per l'asilo);

2.  invita gli Stati membri che sollevano obiezioni in merito alla direttiva sulla parità di trattamento, bloccandone l'iter, a rendere pubbliche le loro motivazioni in modo da consentire un dibattito pubblico in materia;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.