Proposta di risoluzione - B7-0126/2013Proposta di risoluzione
B7-0126/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie

6.3.2013 - (2012/2803(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Richard Ashworth a nome del gruppo ECR

Procedura : 2012/2803(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0126/2013
Testi presentati :
B7-0126/2013
Testi approvati :

B7‑0126/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie

(2012/2803(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 295, 310, 311, 312 e 317 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE),

–   visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il protocollo n. 1 al trattato di Lisbona,

–   visto l'accordo politico raggiunto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale, previa approvazione del Parlamento europeo;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 301, paragrafo 1, del TFUE, tutte le entrate e le spese dell'Unione devono essere iscritte nel bilancio;

C. considerando che, a norma dell'articolo 295 del TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione e che, a tale scopo, dovrebbe essere adottato un accordo interistituzionale inteso migliorare il funzionamento della procedura annuale di bilancio e della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio;

D. considerando che l'articolo 312, paragrafo 5, del TFUE, impegna Parlamento, Consiglio e Commissione ad adottare ogni misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro finanziario;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 311 del TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e deve essere finanziata integralmente tramite risorse proprie; che il Consiglio è tenuto a consultare in Parlamento prima di adottare una nuova decisione sulla riforma delle risorse proprie e deve altresì ottenere l'approvazione del Parlamento prima di adottare un regolamento sulle misure di attuazione del sistema delle risorse proprie;

F.  considerando la necessità che l'Unione europea disponga di un bilancio e di una procedura di bilancio che rispecchiano pienamente la trasparenza e la democrazia del processo decisionale e di controllo del Parlamento, sulla base del rispetto dei principi di unità e universalità, in virtù dei quali tutte le entrate e le spese devono essere iscritte integralmente senza contrazione fra di esse;

 

CONTESTO

1.  è perfettamente consapevole del fatto che i negoziati sul QFP 2014-2020 si svolgono in un contesto economico estremamente difficile, in cui gli Stati membri stanno compiendo sforzi notevoli e costanti per il risanamento dei bilanci nazionali;

2.  rammenta che l'Unione europea ha bisogno di un bilancio moderno e di investimenti lungimiranti, tanto a livello degli Stati membri che a livello di Unione; sottolinea, nonostante gli sforzi d'investimento in atto, la rilevanza di lungo periodo della duplice strategia di un risanamento di bilancio favorevole alla crescita, che coniuga la riduzione del disavanzo e del debito pubblici alla promozione degli investimenti in oggetto;

3.  rileva la fondamentale importanza di ottenere il pieno sostegno dei cittadini dell'Unione nel contesto delle attuali ristrettezze di bilancio; sottolinea che la sfida per l'Unione non sarà quella di spendere di più, bensì di spendere con maggiore efficienza, facendo fronte alle effettive necessità;

 

OSSERVAZIONI GENERALI

Massimali

4.  approva l'accordo politico raggiunto sui massimali totali del QFP in occasione del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013, accordo che costituisce una risposta pragmatica e realistica alle difficili condizioni economiche e di bilancio in tutti gli Stati membri;

5.  riconosce che i massimali del QFP non sono che uno degli aspetti dei futuri bilanci e che una spesa efficiente ed efficace riveste un'importanza analoga se non maggiore; rammenta inoltre la necessità che tutte le spese dell'Unione siano mirate alle regioni e agli Stati membri che ne hanno più bisogno, conformemente al principio di uguaglianza e di solidarietà tra i nuovi e i vecchi Stati membri;

Unità del bilancio

6.  rileva con soddisfazione che il Consiglio europeo insiste sulla necessità che tutte le voci di spesa, ad eccezione di taluni strumenti di flessibilità, restino nell'ambito del QFP e permangano al di sotto dei massimali convenuti per gli stanziamenti; osserva che tale disposizione garantisce la prevedibilità, la trasparenza e l'unità dei finanziamenti nell'ambito del QFP;

Spendere meglio

7.  ribadisce che la creazione di un valore aggiunto europeo e la garanzia di una sana gestione finanziaria – efficienza, efficacia, economia – devono essere, ora più che mai, i principi guida del bilancio dell'Unione europea, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del TUE e sancito dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato di Lisbona ;

8.  chiede che, a norma dell'articolo 310, paragrafo 5, e dell'articolo 317 del TFUE, gli Stati membri diano esecuzione al bilancio in conformità del principio di sana gestione finanziaria; ricorda agli Stati membri che hanno l'obbligo giuridicamente vincolante di garantire che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio e che devono assumersi la loro parte di responsabilità per ovviare, con crescente urgenza, alle carenze individuate dalla Corte dei conti;

Reste à liquider (RAL)

9.  esprime preoccupazione per il crescente livello degli stanziamenti da liquidare (RAL) e riconosce allo stesso tempo che l'entità di tali impegni, all'atto di riportarli al prossimo QFP, crea notevoli incertezze riguardo ai livelli dei pagamento dei Fondi strutturali, in particolare per il 2014 e il 2015, allorché dovrà essere pagata una quota sostanziale dei RAL in virtù della regola N+2;

10. sottolinea che gli Stati membri devono essere rassicurati riguardo al livello dei pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione previsti per il prossimo QFP, e ciò sia per anticipare l'entità effettiva dei contributi annuali sia per pianificare l'assorbimento delle entrate;

11. invita la Commissione a precisare con esattezza la composizione dei RAL e a determinare se l'attuale livello record dei RAL sia riconducibile per lo più alla crisi economica o se invece evidenzia problemi strutturali di più ampia portata; chiede una gestione più efficace del bilancio, affinché il volume dei RAL sia ricondotto a livelli più sostenibili;

 

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Durata

12. prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo, secondo cui il prossimo QFP avrà una durata settennale; ribadisce la propria posizione, secondo cui sarebbe preferibile avere un quadro della durata massima di cinque anni;

13. insiste, pertanto, sulla necessità che i futuri quadri pluriennali, a decorrere dal 2020, abbiano una durata massima di cinque anni, che consente una maggiore flessibilità e reattività alle mutevoli condizioni economiche e di bilancio in un contesto globale in continua evoluzione, nonché un migliore allineamento della durata del QFP al mandato delle istituzioni, rafforzando in tal modo la rendicontabilità e responsabilità democratiche;

Riesame intermedio

14. plaude al paragrafo 11 delle conclusioni del Consiglio europeo e insiste sulla necessità che qualsiasi QFP stabilito con il Parlamento contenga una clausola di riesame giuridicamente vincolante, che preveda un'analisi strategica e un riesame delle priorità di spesa nell'ambito dei massimali già convenuti, oltre a permettere al bilancio dell'Unione di reagire più efficacemente al cambiamento delle circostanze; rileva che ciò darebbe la possibilità al neoeletto Parlamento e alla nuova Commissione di valutare le priorità per la durata dei loro rispettivi mandati; propone il seguente calendario per lo svolgimento di un tale riesame strategico:

· in seguito alle elezioni europee e previa consultazione con gli Stati membri e il nuovo Parlamento, e comunque entro il giugno 2015, la Commissione dovrebbe presentare un riesame strategico del finanziamento appropriato di ciascuno degli strumenti, programmi e fondi proposti, corredato, se del caso, delle pertinenti proposte;

· in base alle procedure interne e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, il Consiglio e il Parlamento dovrebbero adottare una posizione comune su eventuali proposte della Commissione entro e non oltre il 30 marzo 2016;

· fatto salvo l'accordo del Parlamento e del Consiglio, il riesame strategico riguarderebbe gli anni 2017-2020;

Necessità di una maggiore flessibilità del QFP

15. è del parere, tenuto conto del contesto macroeconomico e delle sfide rappresentate da un'economia mondiale in rapida evoluzione, che un bilancio di minore entità richiede maggiore flessibilità sia tra le rubriche che tra gli esercizi finanziari;

16. afferma che è disposto a dare la propria approvazione soltanto una volta che avrà ricevuto garanzie sufficienti riguardo a un'architettura di bilancio dotata della necessaria flessibilità, che consenta all'Unione di fronteggiare in maniera adeguata le mutevoli circostanze e priorità nel rispetto dei massimali già convenuti;

Risorse proprie

17. prende atto dell'accordo unanime in seno al Consiglio, conformemente alle prerogative sancite dal trattato, sulla sezione del bilancio dedicata alle entrate; osserva, a tale proposito, che il Parlamento – pur non esercitando alcun diritto giuridico al di là della consultazione riguardo al regolamento del Consiglio che stabilisce misure relative al sistema delle risorse proprie – sarà chiamato, a norma dell'articolo 311 del TFUE, ad approvare un regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di esecuzione;

18. esprime il proprio impegno deciso a trovare rapidamente un accordo con il Consiglio in tale ambito, in linea con le pertinenti disposizioni del trattato;

 

 

NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI

19. rammenta che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il QFP, previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono; esorta pertanto le istituzioni a trovare un modus operandi reciprocamente vantaggioso onde assicurare che venga evitata una crisi di bilancio inutile e potenzialmente dannosa; rileva, a tale proposito, l'importanza di rispettare l'articolo 312, paragrafo 5, del TFUE, che impone alle istituzioni di adottare ogni misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro finanziario;

20. sottolinea che si tratta della prima volta che un regolamento QFP sarà adottato a norma delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, il quale prevede nuove modalità di cooperazione interistituzionale, che combinano l'efficacia del processo decisionale con l'attenzione alle rispettive prerogative definite dal TFUE;

21. manifesta la propria disponibilità ad avviare negoziati approfonditi con il Consiglio, ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE, allo scopo di garantire la propria approvazione e una celere adozione del regolamento QFP, nonché di un accordo interistituzionale che funga da base giuridica stabile e prevedibile per i programmi di spesa settoriale;

22. sottolinea che gli attuali negoziati tra il Consiglio e il Parlamento sulle proposte legislative inerenti ai programmi pluriennali proseguiranno nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; incarica le proprie commissioni specializzate ad avviare i negoziati con le rispettive formazioni del Consiglio;

23. sottolinea che il mancato raggiungimento di un accordo su un QFP pregiudicherebbe la logica alla base della programmazione a medio termine, che è intesa a fornire un quadro giuridico e di bilancio stabile per i grandi programmi, la cui attuazione avviene su diversi anni; rileva che una simile eventualità non è nell'interesse di nessuna istituzione, né tantomeno nell'interesse dei beneficiari dei programmi dell'Unione negli Stati membri;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organismi interessati.