PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle condizioni di lavoro e sulle norme di salute e sicurezza a seguito dei recenti incendi di fabbriche e crolli in Bangladesh
20.5.2013 - (2013/2638(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin, Marc Tarabella a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0223/2013
B7‑0223/2013
Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni di lavoro e sulle norme di salute e sicurezza a seguito dei recenti incendi di fabbriche e crolli in Bangladesh
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo di cooperazione CE-Bangladesh del 2001,
– vista le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quella del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh[1],
– ricordando le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali[2] e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali[3],
– visto il rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dal titolo "Globalizzazione dei diritti sociali: l'Organizzazione internazionale del lavoro e oltre",
– visto il rapporto dell'OIL dal titolo "Il lavoro nel Sud globale: Sfide e alternative per i lavoratori",
– visto il rapporto dell'OIL dal titolo "Globalizzazione, flessibilizzazione e condizioni di lavoro in Asia e nel Pacifico",
– viste le conclusioni della missione di alto livello dell'OIL in Bangladesh dall'1 al 4 maggio 2013,
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione[4],
– vista la versione aggiornata delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2011),
– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) C-187 del 2006, sul contesto promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, e C-155 del 1981, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che non sono state ratificate dal Bangladesh e dal Pakistan, come pure le rispettive raccomandazioni (R-197); vista inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (1947, C-081), della quale sono firmatari sia il Bangladesh che il Pakistan, e le relative raccomandazioni (R-164),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681);
– visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani,
– vista la dichiarazione congiunta del VP/AR Catherine Ashton e del Commissario UE responsabile per il commercio Karel de Gucht, del 30 aprile 2013, rilasciata in seguito al recente crollo di un edificio in Bangladesh,
– visto l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici del Bangladesh, firmato dall'industria bangladese delle confezioni il 13 maggio 2013,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 24 aprile 2013 1 127 persone hanno trovato la morte nel crollo di una fabbrica di abbigliamento nell'edificio del Rana Plaza, presso Dhaka, in Bangladesh, segnando la peggiore tragedia nella storia dell'industria dell'abbigliamento nel mondo; che almeno altre otto persone sono rimaste uccise in un incendio di una fabbrica di Dhaka il 9 maggio 2013;
B. considerando che il proprietario del Rana Plaza e altre otto persone sono stati arrestati con l'accusa di aver costruito illegalmente l'edificio, il quale avrebbe sviluppato gravissimi problemi strutturali, e di aver costretto i lavoratori a continuare a lavorare nonostante le loro preoccupazioni in merito alla sicurezza;
C. considerando che le condizioni di tali fabbriche tessili sono spesso carenti, con scarsa considerazione per diritti dei lavoratori ad esempio quelli riconosciuti dalle principali convenzioni dell'OIL e spesso con scarsa o nessuna considerazione per la sicurezza; che in molti casi i proprietari di tali fabbriche sono rimasti impuniti e che pertanto hanno fatto poco per migliorare le condizioni di lavoro;
D. considerando che il mercato europeo rappresenta la principale destinazione delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento del Bangladesh, e che società occidentali di primo piano riconoscono di avere concluso contratti con le fabbriche del Rana Plaza per la fornitura di capi di abbigliamento;
E. considerando che in Bangladesh vi sono oltre 5 000 fabbriche tessili che impiegano circa 3,5 milioni di persone, e che il Bangladesh è il secondo più grande esportatore mondiale di abiti confezionati, superato solo dalla Cina;
F. considerando che l'aumento del costo del lavoro in altre parti del mondo ha portato a delocalizzare posti di lavoro scarsamente qualificati nel settore manifatturiero verso l'India, il Pakistan, la Cambogia, il Vietnam e, in particolare, il Bangladesh, paese nel quale l'abbigliamento rappresenta attualmente il 75% delle esportazioni;
G. considerando che le esportazioni di abbigliamento provenienti dal Bangladesh raggiungono un valore totale di ben 18 miliardi di EUR all'anno; che i lavoratori del Rana Plaza erano pagati soltanto 29 EUR al mese;
H. considerando che, secondo la "Campagna abiti puliti", i costi della manodopera in questo settore rappresentano dall'1 al 3% del prezzo finale del prodotto;
I. considerando che determinate società occidentali di primo piano hanno interrotto la produzione di merci in Bangladesh in risposta all'ondata di incidenti fatali che ha colpito le fabbriche del paese, al fine di rafforzare le norme di sicurezza nella propria catena di approvvigionamento;
J. considerando che diverse importanti società occidentali hanno ora firmato un accordo giuridicamente vincolante elaborato da organizzazioni locali del lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle norme di base in materia di sicurezza sul luogo di lavoro all'interno delle 5 000 o più fabbriche di abbigliamento in Bangladesh, in seguito alle critiche diffuse delle società internazionali che collaborano con i produttori di abbigliamento locali;
1. esprime il suo dolore dinanzi alla perdita di vite umane registrata nei recenti crolli e incendi di fabbriche; esprime il suo cordoglio alle famiglie in lutto e ai feriti; ribadisce che l'elevato numero di vittime registrato negli ultimi anni tra i lavoratori delle fabbriche tessili in Bangladesh e nell'Asia meridionale in generale è inaccettabile;
2. invita le autorità del Bangladesh ad agire immediatamente per garantire che le fabbriche di tutto il paese rispettino le norme internazionali del lavoro e le convenzioni dell'OIL;
3. rammenta che il Bangladesh beneficia di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" del sistema di preferenze generalizzate (SPG), nell'ambito della promozione della gestione responsabile delle catene di approvvigionamento che implicano i paesi in via di sviluppo; sottolinea, pertanto, che il Bangladesh è tenuto ad assicurare l'effettiva attuazione di diverse convenzioni fondamentali ONU/OIL relative ai diritti umani e dei lavoratori nel quadro dell'iniziativa "Tutto tranne le armi";
4. invita la Commissione a verificare il rispetto di dette convenzioni da parte del Bangladesh; ritiene che in mancanza di un miglioramento delle condizioni di lavoro le preferenze tariffarie non andrebbero concesse;
5. invita il governo del Bangladesh a promuovere l'esecuzione di indagini complete in relazione ai recenti avvenimenti e ad attuare misure intese a prevenire il ripetersi di simili tragedie, compresi il pieno rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza (in particolare della legge sul lavoro del Bangladesh del 2006) da parte dell'industria manifatturiera e l'introduzione di un sistema efficace e indipendente di ispezioni del lavoro e degli edifici industriali;
6. si attende che i responsabili di reati colposi o altri reati penali connessi alla più recente tragedia siano assicurati alla giustizia; si attende altresì che le autorità locali e i dirigenti delle fabbriche cooperino al fine di garantire a tutte le vittime pieno accesso al sistema giudiziario, consentendo loro di richiedere un indennizzo;
7. plaude all'azione dei rivenditori europei che hanno già contribuito ai sistemi di indennizzo e hanno sottoscritto l'accordo giuridicamente vincolante sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh, al fine di partecipare al finanziamento della sicurezza antincendio e del risanamento strutturale nelle fabbriche di cui si servono; esprime profondo rammarico per il fatto che alcuni rivenditori occidentali di primo piano, tra cui il gruppo Wal-Mart, Gap, NKD, Metro e Ernstings, hanno deciso di non sottoscrivere l'accordo;
8. ribadisce il suo appello ai principali marchi di abbigliamento internazionali ad analizzare in modo critico le proprie catene di approvvigionamento e a cooperare con i propri subappaltatori, al fine di migliorare gli standard professionali in materia di salute e sicurezza; invita i rivenditori, le ONG e tutti gli altri soggetti interessati, compresa eventualmente la Commissione, a collaborare per mettere a punto uno standard di etichettatura volontaria atto a certificare che un prodotto è stato fabbricato rispettando le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento;
9. invita BusinessEurope, come pure le imprese e i rivenditori europei attivi in Bangladesh direttamente o attraverso subappaltatori, a firmare un accordo volontario per la responsabilità sociale delle imprese (RSI) sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, nonché ad attuare le pertinenti norme;
10. plaude alla decisione del governo del Bangladesh di permettere ai 4 milioni di lavoratori del settore dell'abbigliamento presenti nel paese di formare associazioni sindacali senza il preventivo consenso dei proprietari delle fabbriche; rileva l'importante ruolo che possono svolgere i lavoratori e i sindacati, ad esempio attraverso il costante sviluppo di comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli impianti, e l'importanza di formare i lavoratori in merito alle modalità attraverso le quali possono tutelare i loro diritti e la sicurezza, compreso il diritto di rifiutare il lavoro pericoloso;
11. invita la Commissione a promuovere attivamente fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero l'obbligo di un comportamento responsabile, in particolare garantendo la rigorosa osservanza di tutti i loro impegni giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nel settore dei diritti dell'uomo, del lavoro e dell'ambiente;
12. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giuridica transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali al fine di garantire che le vittime di violazioni della legislazione sociale o ambientale, o della mancata osservanza della responsabilità sociale delle imprese o delle prassi di scambio equo da parte delle multinazionali e delle loro filiali dirette, possano avere un effettivo accesso alla giustizia nel paese in cui la violazione ha avuto luogo, e a sostegno dell'introduzione di procedure giudiziarie internazionali volte ad assicurare, se necessario, che le violazioni del diritto da parte delle società siano punite;
13. si compiace dell'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh, stipulato da alcuni sindacati, ONG e multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili, volto a migliorare le norme di sicurezza negli impianti produttivi nonché ad accettare di farsi carico dei costi che tali misure comportano, in particolare istituendo un sistema di ispezioni indipendenti e sostenendo attivamente la creazione, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori in ciascuna fabbrica, di "comitati per la salute e la sicurezza", che sono obbligatori per legge ma raramente operativi; invita tutti i pertinenti marchi di abbigliamento a sostenere questi sforzi;
14. invita tutti i soggetti interessati a intensificare gli sforzi per lottare contro la corruzione, la cui presenza all'interno della catena di approvvigionamento in molti paesi dell'Asia meridionale è palese, compresa la collusione tra gli ispettori di sicurezza e i proprietari degli impianti; rammenta la necessità di attuare con coerenza le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; sottolinea l'importanza che rivestono disposizioni solide in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, indipendentemente dal paese in cui si trova il loro posto di lavoro;
15. chiede una consultazione piena e attiva e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, ivi compresi sindacati liberi e indipendenti, nello sviluppo, la gestione e il monitoraggio dei processi e delle strutture di RSI delle aziende; invita dette organizzazioni rappresentative a cooperare con i datori di lavoro per promuovere un'occupazione di qualità e condizioni di lavoro decorose;
16. si compiace delle iniziative attualmente lanciate dalla Commissione volte a fornire sostegno per migliorare la sicurezza delle fabbriche in Bangladesh, ad esempio attraverso il progetto che prevede la "Promozione degli standard lavorativi nel settore delle confezioni" e l'attività congiunta con il servizio antincendio e la direzione per la difesa civile del Bangladesh; chiede che tale cooperazione sia rafforzata ed estesa ad altri paesi della regione, a seconda dei casi;
17. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che i funzionari dell'Unione responsabili per il commercio, qualora operanti presso le delegazioni dell'UE, ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla RSI, in particolare per quanto concerne l'attuazione del quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e riparare", e che le delegazioni dell'Unione fungano da punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le sue imprese e le relative filiali;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti del Bangladesh e del Pakistan nonché al direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
- [1] Testi approvati, P7_TA(2013)0027.
- [2] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
- [3] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
- [4] GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.