Proposta di risoluzione - B7-0251/2013Proposta di risoluzione
B7-0251/2013

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

presentata a norma dell'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 87 bis, paragrafo 6, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote

Procedura : 2013/2598(RPS)
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B7-0251/2013
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B7-0251/2013
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B7‑0251/2013

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (D025828/03),

–   visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002[1],

–   visto il parere reso il 5 marzo 2013 dal comitato di cui all'articolo 52 del regolamento citato,

–   vista la lettera in data 16 maggio 2013, della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

–   vista la lettera in data 20 maggio 2013 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–   visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],

–   visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

1.  dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.