PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
5.6.2013 - (2013/2657(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier, Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0258/2013
B7‑0258/2013
Risoluzione del Parlamento europeo sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari[1],
– visto il processo in corso in seno al gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM) del Consiglio relativo al riesame della posizione comune, la quale, a norma dell'articolo 15 della posizione stessa, deve essere riveduta tre anni dopo l'adozione,
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 19 novembre 2012 sul riesame della posizione comune,
– vista l'azione 11, lettera e), del piano d'azione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, che impegna il SEAE e gli Stati membri a garantire che il riesame della posizione comune del Consiglio tenga conto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale,
– viste la tredicesima e la quattordicesima relazione annuale del COARM[2],
– vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi[3],
– visto il manuale per l'uso, regolarmente aggiornato, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari[4],
– vista l'adozione del trattato globale sul commercio di armi da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013,
– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi[5],
– visto il regolamento 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e il relativo riesame del 2013 previsto dal piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno conseguenze per la sicurezza delle persone, i diritti umani, la democrazia, il buon governo e lo sviluppo socioeconomico e che è pertanto importante rafforzare la politica di controllo dell'Unione europea nei confronti delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e far sì che sia integrata in un sistema di controllo delle armi trasparente, efficace, comunemente accettato e definito;
B. considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante che prevede otto criteri e che, in caso di inottemperanza, la licenza di esportazione dovrebbe essere negata;
C. considerando che tali criteri sono intesi, tra l'altro, a evitare esportazioni di armi che abbiano come conseguenza un inasprimento dei conflitti (criteri 3 e 4) o violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale (criterio 2), a ridurre al minimo il rischio che le merci trasferite siano dirottate verso paesi terzi e utilizzatori finali non ammissibili, oppure a conseguenze negative per le prospettive di sviluppo del paese destinatario (criterio 8); che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo campo di applicazione e che, pertanto, gli otto criteri si applicano anche alle esportazioni all'interno dell'Unione e ai trasferimenti di armi verso Stati che hanno strette relazioni con l'Unione europea;
D. considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che il rispetto degli otto criteri ha la priorità rispetto a eventuali interessi economici, sociali, commerciali o industriali degli Stati membri;
E. considerando che il processo decisionale che porta al rilascio o al rifiuto di una licenza di esportazione di armi è competenza esclusiva degli Stati membri; che nell'Unione europea gli otto criteri sono interpretati in modo molto diverso e che, di conseguenza, la prassi nell'esportazione di armi differisce in modo significativo;
F. considerando che dalla presentazione delle relazioni annuali del Consiglio previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari si è osservata un'evoluzione verso un sistema più rigoroso di verifiche e rendicontazione; che manca tuttavia un sistema standardizzato di verifiche e rendicontazione e che gli Stati membri devono superare ostacoli legislativi e operativi per conseguire una migliore conformità con gli otto criteri;
G. considerando che le relazioni annuali del COARM hanno contribuito a rendere più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri e che il manuale per l'uso si è arricchito di molti orientamenti e chiarimenti;
H. considerando che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea trasmettono dati esaustivi al COARM; che il fatto che i singoli Stati membri seguano procedure diverse per la raccolta e la trasmissione dei dati fa sì che gli insiemi di dati risultino incompleti e non omogenei, il che rende il settore molto meno trasparente; considerando che in generale la rendicontazione degli Stati membri dell'Unione non risponde alle norme minime dettate dalla necessaria responsabilità e dal controllo pubblico;
I. considerando che è stato affermato che gli eventi della primavera araba nell'Africa settentrionale e nel Vicino Oriente non potevano essere previsti; che, tuttavia, la grave situazione dei diritti umani e gli scarsi risultati in materia di buon governo in tali paesi, che avrebbero dovuto e devono essere tenuti presenti ai fini della concessione di licenze di esportazione di armi, erano e continuano a essere noti; che gli eventi della Primavera araba hanno messo in luce i punti deboli e, in taluni casi, il mancato rispetto della posizione comune e dei criteri ivi contenuti da parte di alcuni paesi;
J. considerando che alcuni Stati dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente sono stati negli ultimi anni, e continuano a essere tuttora, tra i principali acquirenti di armamenti europei; che gli Stati membri dell'Unione europea hanno esportato nei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente attrezzature militari per un valore di 8 324,3 milioni di EUR nel 2010 e di 7 975,2 milioni di EUR nel 2011, adducendo come motivazione la promozione della stabilità politica[6]; che tra il 2006 e il 2010 gli Stati membri dell'UE hanno rilasciato, per la sola Libia, licenze di esportazione per un valore di 1 056 milioni di EUR, mentre nello stesso periodo sono state respinte 54 domande di licenze di esportazione verso la stessa Libia per il mancato rispetto dei criteri 2 (nella maggior parte dei casi), 7 e 5[7];
K. considerando che il settore chiede un'espansione delle esportazioni di armi per compensare il previsto calo della domanda nell'Unione e che molti politici e partiti sostengono tale richiesta per contribuire al rafforzamento della base industriale europea nel settore degli armamenti;
L. considerando che il coinvolgimento attivo degli Stati membri impegnati in tale ambito, delle ONG, dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nella valutazione, armonizzazione, attuazione e nel controllo del rispetto della posizione comune procede a rilento e senza particolare convinzione;
M. considerando che alcuni paesi terzi, vale a dire Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Canada, Croazia, Montenegro e Norvegia, hanno sottoscritto ufficialmente i criteri e i principi stipulati dalla posizione comune; considerando che nessun paese del Vicinato europeo, né la Turchia, li ha sottoscritti ufficialmente;
1. constata che, stando ai dati dell'Istituto di ricerca per la pace di Stoccolma (SIPRI), gli Stati membri dell'Unione sono, complessivamente, al primo posto tra gli esportatori di armi al mondo, davanti a USA e Russia, e che una quota crescente di tali esportazioni è destinata a paesi terzi (in misura del 61% nel 2011);
2. esprime soddisfazione per la partecipazione di paesi terzi, europei ed extraeuropei, al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune e del trattato sul commercio di armi; constata però con preoccupazione che gli otto criteri non sono oggetto di un'applicazione e di un'interpretazione coerente negli Stati membri dell'UE; chiede, pertanto, che la posizione comune sia oggetto di un'interpretazione e di un'applicazione standard, uniformi e rivedute, compresi tutti i relativi obblighi, e sia previsto nel contempo un meccanismo che permetta di affrontare le preoccupazioni di uno Stato membro in materia di sicurezza relative ad esportazioni di armi; prende atto che l'Unione europea è la sola associazione di Stati a disporre di un quadro giuridico vincolante, unico al mondo, che permette il controllo delle esportazioni di armi, anche in relazione a regioni di crisi e a paesi che presentano situazioni discutibili in materia di diritti umani nonché a paesi in cui vi è un rischio comprovato che le merci trasferite siano dirottate in maniera non autorizzata verso altri destinatari finali;
3. prende atto dell'impegno del SEAE e degli Stati membri, nel quadro dell'azione 11, lettera e), del piano d'azione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, a garantire che il riesame della posizione comune del Consiglio tenga conto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; chiede al SEAE di riferire in merito alle iniziative adottate per onorare questo impegno e associare le ONG e la società civile al processo di riesame;
4. ritiene che la posizione comune dovrebbe essere completata da un elenco continuamente aggiornato e accessibile al pubblico, corredato da una motivazione esaustiva, che chiarisca in che misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi agli otto criteri;
5. ritiene che occorra introdurre un sistema standardizzato di verifica e di rendicontazione che permetta una valutazione pubblica volta a determinare se, e in quale misura, le esportazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea rispettino gli otto criteri;
6. insiste affinché, alla luce del processo di revisione, la formulazione della posizione comune sia più chiara e meno ambigua onde garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi dei criteri; insiste, in particolare, affinché sia rispettato l'articolo 10 della posizione comune; chiede che nel manuale per l'uso siano inseriti orientamenti più dettagliati per quanto riguarda il criterio 2 e il criterio 7, nonché un aggiornamento degli allegati da I a IV, compreso un riferimento alle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani;
7. prende atto del fatto che il controllo della conformità ai criteri viene eseguito nel rispetto delle normative nazionali, che non vi è alcuna possibilità di verificare la conformità agli otto criteri in modo indipendente e che non vi è alcuna conseguenza nel caso in cui uno Stato membro violi gli otto criteri; ritiene che debba essere prevista la possibilità di un controllo indipendente delle violazioni della posizione comune; è del parere che i parlamenti nazionali o gli organi parlamentari specifici, quali le commissioni parlamentari di vigilanza, debbano assicurare un effettivo controllo dell'applicazione dei criteri; invita gli Stati membri e l'alto rappresentante/vicepresidente a sollecitare un'applicazione omogenea e ambiziosa degli otto criteri da parte di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri e l'alto rappresentante/vicepresidente a promuovere inoltre livelli di trasparenza molto più elevati attraverso la pubblicazione di serie di dati più tempestive e complete per quanto riguarda le esportazioni di armi di tutti gli Stati membri; sottolinea a tale riguardo l'importanza della cooperazione con la società civile;
8. chiede che nella posizione comune sia inserito lo strumentario post-embargo, che offrirà l'opportunità di scambiare regolarmente informazioni su base trimestrale per quanto riguarda i dinieghi, le licenze rilasciate, le merci, la categoria dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, il numero totale di prodotti e l'utente finale; invita gli Stati membri e il COARM a coinvolgere anche altre unità e gruppi di lavoro dell'UE interessati;
9. chiede che nella posizione comune dell'Unione europea sia inserito un criterio supplementare sulle esportazioni di armi che imponga gli Stati membri di valutare il rischio di corruzione attiva e passiva prima di approvare una licenza di esportazione di armi verso qualsiasi paese;
10. deplora la decisione adottata dal governo francese nel giugno 2011 di vendere navi da guerra Mistral alla Russia, nonostante l'invasione russa della Georgia, violando il successivo piano di pace in sei punti e la situazione generale dei diritti dell'uomo in Russia;
11. invita gli Stati membri, nell'ambito dei controlli delle esportazioni e dell'applicazione degli otto criteri, a prestare maggiore attenzione ai prodotti che possono avere usi sia civili che militari, come le tecniche di sorveglianza, e ai pezzi di ricambio e ai prodotti che possono essere impiegati in una guerra elettronica o per commettere violazioni non letali dei diritti dell'uomo;
12. deplora che nel 2010 solo il 63% degli Stati membri dell'Unione europea abbia inviato serie di dati complete sulle esportazioni di armi; osserva che i paesi che solitamente inviano informazioni incomplete sulle loro esportazioni sono anche i principali paesi esportatori di armi, a livello di UE e mondiale;
13. constata che le procedure per la raccolta dei dati e le prassi per la pubblicazione delle serie di dati registrati sulle esportazioni di armi differiscono da Stato membro a Stato membro e che, di conseguenza, la relazione annuale del COARM contiene informazioni standardizzate sulle licenze di esportazione rilasciate, ma non contiene alcune informazioni importanti sulle esportazioni effettive di armi; chiede, di conseguenza, l'introduzione di una procedura standardizzata di presentazione delle informazioni relative alle effettive esportazioni, da applicarsi in modo uniforme in tutti gli Stati membri; plaude alle iniziative degli Stati membri volte a migliorare la situazione in modo da presentare e pubblicare informazioni accurate, aggiornate ed esaustive; chiede che le singole licenze rifiutate vengano segnalate nella relazione annuale del COARM, facendo riferimento al numero dei criteri in base ai quali sono state rifiutate nonché allo Stato membro interessato;
14. suggerisce, in tale contesto, di raccogliere e pubblicare, a livello nazionale e nella relazione annuale del COARM, ulteriori informazioni a disposizione degli Stati membri, in particolare un elenco dei paesi per i quali i trasferimenti violerebbero uno o più degli otto criteri stabiliti, unitamente ad un elenco completo degli Stati membri dell'Unione europea che, nel periodo considerato, hanno esportato armi verso tali paesi;
15. invita gli Stati membri a fornire ulteriori informazioni più aggiornate che potrebbero, ove necessario, essere utilizzate come base per stilare un elenco comune delle esportazioni e dei trasferimenti di armi dei paesi che violino uno o più degli otto criteri stabiliti, quale base per una migliore comprensione e per maggiori controlli da parte degli organi di controllo nazionali e quelli comunemente accettati a livello internazionale, come pure ai fini della relazione annuale del COARM; suggerisce, in tale contesto, di istituire un meccanismo di controllo post-esportazione;
16. rileva che la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa operata dalla direttiva ha reso notevolmente più agevoli le esportazioni di ami all'interno dell'Europa; chiede, in tale contesto, che la relazione annuale del COARM fornisca anche informazioni dettagliate in merito alle esportazioni di armi all'interno dell'Europa che abbiano violato uno o più degli otto criteri definiti; chiede che la relazione annuale del COARM fornisca anche informazioni sulla destinazione finale delle esportazioni all'interno dell'Europa e sui successivi trasferimenti eventualmente problematici verso paesi terzi;
17. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla società civile, dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo nell'applicare e nell'imporre a livello nazionale ed europeo le norme stabilite dalla posizione comune e nel consolidare un sistema di controllo trasparente e con precise responsabilità; chiede pertanto un meccanismo di controllo trasparente e solido che rafforzi il ruolo dei parlamenti e della società civile, anche attraverso l'istituzione di un gruppo indipendente di esperti destinato ad assistere il COARM riguardo all'applicazione e all'attuazione degli otto criteri di esportazione e all'elaborazione di un elenco di paesi terzi per i quali è necessario esercitare particolare cautela e vigilanza per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della posizione comune; chiede una discussione approfondita sulla relazione annuale del COARM nel quadro di una riunione congiunta delle sottocommissioni DROI e SEDE del Parlamento europeo;
18. sottolinea l'importanza e la legittimità del controllo parlamentare sui dati e sulle modalità di esecuzione dei controlli sulle esportazioni di armi e chiede quindi le misure, il sostegno e le informazioni necessari per poter esercitare tale funzione di controllo in modo incondizionato a livello nazionale ed europeo;
19. rileva con soddisfazione che i funzionari statali responsabili del rilascio delle licenze nazionali di esportazione sono consultati, e dovrebbero esserlo più regolarmente, in occasione delle riunioni del COARM in collaborazione con il gruppo di lavoro "Diritti dell'uomo" del Consiglio (COHOM), in quanto possono arrecare un importante contributo all'attuazione della posizione comune nonché al miglioramento della qualità delle informazioni scambiate; ritiene inoltre che occorra estendere le consultazioni alle organizzazioni della società civile e ai rappresentanti dell'industria della difesa che affrontano la questione relativa al controllo delle esportazioni di armi;
20. ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 della posizione comune, gli Stati membri si adoperano al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri della posizione comune; invita il SEAE a riferire in merito agli sforzi compiuti in questo senso; deplora che nessuno dei paesi del vicinato UE né la Turchia si siano ufficialmente allineati ai criteri e ai principi della posizione comune; invita il SEAE e gli Stati membri a incoraggiare tali paesi ad allinearsi alla posizione comune;
21. ribadisce il suo pieno sostegno a favore di un trattato sul commercio delle armi solido e giuridicamente vincolante, sotto l'egida delle Nazioni Unite, avente a oggetto il commercio e i trasferimenti internazionali di armi convenzionali; sottolinea, pertanto, che questo obiettivo deve rappresentare una delle priorità della politica estera dell'UE;
22. deplora i collegamenti insufficienti e la mancanza di coerenza tra i diversi strumenti dell'UE per quanto riguarda il commercio di armi e di attrezzature di sicurezza, tra cui la posizione comune 2008/944/PESC, il regolamento sul duplice uso e il regolamento UE n. 1236/2005 sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura; chiede un quadro unico UE globale per la regolamentazione del commercio di armi e attrezzature di sicurezza;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- [1] GU L 335 del 13.12.08, pag. 99.
- [2] GU C 382 del 30.12.2011, pag. 1. GU C 386 del 14.12.2012, pag. 1.
- [3] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.
- [4] Consiglio dell'Unione europea, 9241/09 del 29.4.2009.
- [5] GU C 244 E del 18.10.07, pag. 210.
- [6] Relazione sulle esportazioni di armi 2012 a cura della Conferenza comune Chiesa e sviluppo (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung - GKKE), pag. 9.
- [7] "The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls", Mark Bromley, Non-Proliferation Papers, n. 7, gennaio 2012, pag. 12.