Proposta di risoluzione - B7-0262/2013Proposta di risoluzione
B7-0262/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul tema "Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio"

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0260/2013

Procedura : 2013/2657(RSP)
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B7-0262/2013
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B7‑0262/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio"

(2013/2657(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari[1],

–   visto il processo in corso, in seno al gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM) del Consiglio, di riesame della posizione comune, la quale, a norma dell'articolo 15 della posizione stessa, va riveduta tre anni dopo l'adozione,

–   vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa[2],

–   viste l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC, come pure la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005[3],

–   vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi[4],

–   visto l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nella sua versione aggiornata del 27 febbraio 2012[5],

–   visto il manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, che viene regolarmente aggiornato[6],

–   vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel 2011 e nel 2012[7],

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri", adottate nella sua riunione del 25 giugno 2012, in cui viene espresso il sostegno dell'UE a un trattato internazionale delle Nazioni Unite sul commercio di armi che stabilisca norme comuni vincolanti per il commercio mondiale di armi convenzionali[8], come pure le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 27 e 28 maggio 2013,

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi[9],

–   vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi[10],

–   visti l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le esportazioni di armi possono avere, tra l'altro, ripercussioni considerevoli non solo sulla sicurezza, ma anche sullo sviluppo, e che è quindi importante rafforzare la politica dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

B.  considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante e prevede otto criteri la cui inosservanza dovrebbe comportare il rifiuto delle licenze di esportazione (per i criteri da 1 a 4) o quantomeno l'esame della possibilità di opporre tale rifiuto (per i criteri da 5 a 8);

C. considerando che alcuni paesi terzi, vale a dire la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Canada, la Croazia, il Montenegro e la Norvegia, hanno sottoscritto ufficialmente i criteri e i principi stipulati dalla posizione comune;

D. considerando che, a norma dell'articolo 3 della posizione comune, gli otto criteri costituiscono solamente norme minime e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare misure più restrittive in relazione al controllo delle armi;

E.  considerando che l'articolo 10 della posizione comune stabilisce chiaramente che, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tener conto dell'effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, e che tali fattori non pregiudicano l'applicazione dei criteri summenzionati;

F.  considerando che la posizione comune definisce l'interpretazione comune più ampia del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari utile al coordinamento dei sistemi nazionali di controllo delle esportazioni;

G. considerando che, sin dalla presentazione delle relazioni annuali al Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, si osserva un'evoluzione verso un sistema più rigoroso di verifiche e rendicontazione; che gli Stati membri devono superare ostacoli legislativi e operativi per conseguire una migliore conformità, verificata in modo indipendente, agli otto criteri;

H. considerando che gli Stati membri hanno compiuto importanti progressi verso il raggiungimento di un accordo sull'applicazione e sull'interpretazione degli otto criteri della posizione comune, in particolare grazie al manuale per l'uso della posizione comune elaborato dal COARM, che definisce in maniera dettagliata le migliori pratiche per l'applicazione di tali criteri;

I.   considerando che gli eventi della primavera araba in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale hanno evidenziato un'efficace attuazione della posizione comune; che detti eventi sono stati discussi praticamente a tutte le riunioni del COARM dall'inizio del 2011, e che tali riunioni hanno permesso di armonizzare il necessario riesame delle politiche nazionali di esportazione degli Stati membri verso i paesi in questione; che questo processo di consultazione tra gli Stati membri è stato accompagnato da misure di vigilanza rafforzata, di sospensione e di rinvio delle autorizzazioni, e che le decisioni in tal senso hanno potuto essere adottate rapidamente dai vari Stati membri grazie ai meccanismi di scambio delle informazioni esistenti sia nel quadro del COARM sia al di fuori di esso;

J.   considerando che negli ultimi anni gli Stati membri hanno esportato in diversa misura tecnologia e attrezzature militari in varie regioni del mondo;

K. considerando che il settore richiede un'espansione delle esportazioni di armi per compensare il previsto calo della domanda all'interno dell'Unione, nell'ottica di contribuire al rafforzamento della base industriale europea nel settore degli armamenti;

L.  considerando che l'industria della difesa rimane un settore di rilievo nonché un'importante fonte di posti di lavoro nell'Unione europea, contribuendo in modo significativo all'occupazione e allo sviluppo, il che è particolarmente rilevante nel contesto della crisi economica e finanziaria;

M. considerando che le attività di R&S dell'industria della difesa hanno un importante effetto di ricaduta che contribuisce a numerose applicazioni civili;

N. considerando che, a seguito dei tagli significativi apportati ai bilanci per la difesa sin dall'inizio della crisi economica nel 2008, le esportazioni svolgono un ruolo sempre più importante per tale settore;

1.  osserva che, secondo i dati dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), gli Stati membri dell'UE costituiscono, complessivamente, i principali esportatori di armi al mondo[11], davanti a USA e Russia, e che una quota sempre maggiore delle esportazioni di armi, pari al 61% nel 2011[12], è destinata a paesi al di fuori dell'Unione europea;

2.  rileva che l'UE è la sola unione di Stati a disporre di un quadro giuridico vincolante, unico al mondo, che consente di migliorare il controllo delle esportazioni di armi, tra l'altro in regioni in stato di crisi e in paesi che presentano situazioni discutibili in materia di diritti umani, ed esprime soddisfazione, in questo contesto, per la partecipazione di paesi terzi europei ed extraeuropei al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune; constata tuttavia che gli otto criteri non sono applicati e interpretati con lo stesso rigore in tutti gli Stati membri dell'UE; chiede pertanto che la posizione comune e tutti gli obblighi che ne derivano siano oggetto di un'interpretazione e di un'applicazione più uniformi;

3.  constata che il controllo della conformità ai criteri avviene nel rispetto delle normative nazionali; reputa che i parlamenti nazionali o gli organi parlamentari preposti debbano assicurare un controllo efficace dell'applicazione dei criteri;

4.  valuta positivamente il fatto che il Consiglio abbia adottato la versione aggiornata dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar, che tiene conto di tutte le modifiche apportate nel 2011 all'elenco delle munizioni; invita il Consiglio ad adottare altresì le ultime modifiche apportate nel 2011, tra l'altro all'elenco dei prodotti a duplice uso, e approvate da un gruppo di esperti nel dicembre 2012;

5.  invita gli Stati membri, nell'ambito dei controlli delle esportazioni e dell'applicazione degli otto criteri, a prestare maggiore attenzione a tutte le tecnologie e le attrezzature militari menzionate nella posizione comune 2008/944/PESC;

6.  invita inoltre ad assicurare una migliore applicazione dei criteri contemplati dalla posizione comune 2008/944/PESC prima di proporne di nuovi;

7.  sottolinea l'importante ruolo svolto dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo nell'applicare e nel far rispettare a livello nazionale e unionale le norme stabilite dalla posizione comune e nell'istituire un sistema di controllo trasparente che preveda un obbligo di rendicontazione; chiede pertanto l'instaurazione di un meccanismo di controllo trasparente e solido che rafforzi il ruolo dei parlamenti;

8.  sottolinea l'importanza e la legittimità del controllo parlamentare sui dati e sulle modalità di esecuzione dei controlli delle esportazioni di armi e chiede, pertanto, che siano assicurati le misure, il sostegno e le informazioni necessari per poter esercitare tale funzione di controllo in modo incondizionato;

9.  plaude alla conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite e dopo sette anni di lunghi negoziati, di un trattato sul commercio di armi giuridicamente vincolante avente a oggetto il commercio internazionale di armi convenzionali, che instaura un efficace sistema internazionale di controllo delle armi basato su una maggiore trasparenza e responsabilità e definisce norme internazionali di massimo rigore, rendendo così l'utilizzo illecito e irresponsabile delle armi convenzionali sempre più difficile;

10. riconosce che, con l'adozione del trattato sul commercio di armi da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la comunità internazionale ha dimostrato un forte impegno a regolamentare il commercio internazionale di armi conformemente ai principi della trasparenza e della responsabilità;

11. sottolinea l'importanza di attuare il trattato sul commercio di armi in modo efficace e credibile;

12. riconosce il ruolo coerente e costante svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.