Proposta di risoluzione - B7-0263/2013Proposta di risoluzione
B7-0263/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0258/2013

Procedura : 2013/2657(RSP)
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B7-0263/2013
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B7‑0263/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulle esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio

(2013/2657(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni, in particolare quella del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi[1],

–   vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,

–   vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 19 novembre 2012 sul riesame della posizione comune,

–   vista la quattordicesima relazione annuale del COARM ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari[2],

–   visto il processo in corso, in seno al gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM) del Consiglio, di riesame della posizione comune, la quale, a norma dell'articolo 15 della posizione stessa, è riveduta tre anni dopo l'adozione,

–   viste l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC e la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005,

–   vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, relativa ai controlli delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel 2011 e nel 2012,

–   visti l'adozione del trattato globale sul commercio di armi da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/58) e il testo integrale del trattato aperto alla firma il 3 giugno 2013,

–   viste la proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea, presentata dalla Commissione (COM(2013)273 definitivo), e le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2013 che hanno adottato la proposta e incoraggiato gli Stati membri a firmare il trattato in occasione della cerimonia solenne del 3 giugno a New York o comunque appena possibile,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno conseguenze in termini di sicurezza umana, diritti umani, democrazia, buona governance e sviluppo socioeconomico, e che è quindi importante rafforzare la politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell'UE, che dovrebbe essere integrata in un sistema di controllo delle armi che sia trasparente, efficace, comunemente accettato e definito;

B.  considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante e prevede otto criteri per cui, in caso di inottemperanza, dovrebbe essere rifiutata una licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o dovrebbe quantomeno essere contemplata l'ipotesi di rifiutarla (criteri da 5 a 8); che, tuttavia, gli Stati membri mantengono il controllo ultimo di tutti gli aspetti della concessione delle licenze per l'esportazione di armi e che la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a pronunciarsi sull'attuazione della posizione comune;

C. considerando che tali criteri sono intesi, tra l'altro, a evitare esportazioni di armi che porterebbero a un inasprimento dei conflitti (criteri 3 e 4) o a violazioni dei diritti umani (criterio 2), oppure che si ripercuoterebbero negativamente sulle prospettive di sviluppo del paese destinatario (criterio 8); che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione e che, pertanto, gli otto criteri si applicano anche alle esportazioni all'interno dell'UE e ai trasferimenti di armi in paesi che hanno strette relazioni con l'Unione europea;

D. considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri rappresentano solamente delle norme minime e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare, nel quadro della politica per il controllo degli armamenti, misure più restrittive;

E.  considerando che l'articolo 10 della posizione comune implica chiaramente che il rispetto degli otto criteri ha la precedenza sugli eventuali interessi economici, sociali, commerciali e industriali degli Stati membri;

F.  considerando che nel processo di ristrutturazione dell'industria europea della difesa, fondamentale per le piccole e medie imprese generatrici di posti di lavoro, è necessario tenere conto anche dei criteri della posizione comune;

G. considerando che dalla presentazione delle relazioni annuali al Consiglio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, si è osservato uno sviluppo in direzione di un sistema più rigoroso di verifiche e rendicontazione; che manca tuttavia un sistema standardizzato di verifiche e rendicontazione e che gli Stati membri devono superare gli ostacoli legislativi e operativi al fine di rispettare meglio gli otto criteri;

H. considerando che occorre tener conto degli studi accademici e delle pubblicazioni della società civile aventi per oggetto il rispetto della posizione comune; che non è possibile verificare la conformità agli otto criteri in modo indipendente;

I.   considerando che il sistema di valutazione e monitoraggio del rispetto degli 8 criteri che costituiscono la posizione comune deve estendersi anche alla fase di produzione;

J.   considerando che, nonostante l'esistenza del manuale per l'uso, gli Stati membri applicano e interpretano gli otto criteri della posizione comune in maniera differente al momento di autorizzare o vietare l'esportazione delle stesse categorie di merci militari verso le stesse destinazioni; che occorre pertanto perseguire un'applicazione omogenea e ambiziosa degli otto criteri da parte di tutti gli Stati membri;

K. considerando che l'obiettivo della relazione annuale del COARM è studiare l'attuazione della posizione comune e migliorare la trasparenza delle esportazioni di armi degli Stati membri; che le relazioni annuali del COARM hanno contribuito a rendere più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri e che il manuale per l'uso si è arricchito di molti orientamenti e spiegazioni; che la posizione comune ha consentito di ottenere maggiori informazioni sulla concessione di licenze per l'esportazione di armi;

L.  considerando che la normativa UE sui prodotti a duplice uso regolamenta l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di tali prodotti ed è disciplinata dal regolamento (UE) n. 388/2012; che nel febbraio 2012 è stato adottato con l'intesa di Wassenaar un elenco aggiornato di prodotti e tecnologie a duplice uso, anche se gran parte dei prodotti a duplice uso, segnatamente nel campo delle tecnologie di sorveglianza, non sono ancora coperti da un sistema di controllo delle esportazioni giuridicamente vincolante;

M. considerando che molte delle tecnologie e dei software per la sorveglianza, e numerosi altri prodotti, che sono impiegati in molteplici paesi destinatari per imporre misure repressive nei confronti della popolazione non figurano né nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea né nell'elenco dell'Unione europea dei prodotti a duplice uso;

N. considerando che è sulle nazioni in via di sviluppo che continuano a concentrarsi prevalentemente le attività di vendita all'estero dei fornitori di armi; che nel periodo 2004-2011 il valore degli accordi di trasferimento di armi conclusi con le nazioni in via di sviluppo ammontava a due terzi della totalità di detti accordi a livello mondiale; che i trasferimenti irresponsabili di armi e il debito collegato agli armamenti stanno minando la possibilità per molti paesi in via di sviluppo di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM);

O. considerando che nel Medio Oriente e nel Nord Africa eventi quali la primavera araba hanno ancora una volta portato alla luce il nesso critico tra la democratizzazione e le questioni sui diritti umani come un problema in fatto di commercio di armi con tali paesi; che gli eventi della primavera araba hanno mostrato di nuovo l'assoluta necessità e importanza della posizione comune e dei suoi otto criteri, così come degli accordi internazionali più ampi come il trattato sul commercio di armi; che la lungimiranza dovrebbe consentire alle iniziative e alle relazioni future di mettere in pratica tali insegnamenti, in particolare per quanto riguarda la proliferazione di armi vendute ad attori non statali, come nel caso della Libia, e la possibilità di trasferimenti diretti ai ribelli, come nel caso della Siria;

P.  considerando che Transparency International considera il traffico internazionale di armi una delle tre attività economiche più corrotte al mondo; che, stando alle indagini condotte dal Centro internazionale per la conversione di Bonn (BICC), ad esempio, delle 17 568 licenze concesse nel 2011 in Germania per l'esportazione di armi, 5 149, quindi quasi il 30%, rilasciate per l'esportazione verso 76 paesi, violavano almeno uno degli otto criteri;

1.  osserva che, secondo i dati dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), gli Stati membri dell'UE costituiscono, complessivamente, i principali esportatori di armi al mondo, davanti a Stati Uniti e Russia, e che una quota sempre maggiore delle esportazioni di armi, pari al 61% nel 2011, è destinata a paesi al di fuori dell'Unione europea;

2.  esprime soddisfazione per la partecipazione di paesi terzi, europei ed extraeuropei, al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune e del trattato sul commercio di armi; constata però con preoccupazione che gli otto criteri non sono oggetto di un'applicazione e di un'interpretazione coerente negli Stati membri dell'UE; chiede pertanto che la posizione comune sia interpretata e applicata in modo standard, più uniforme e sottoposto a revisione insieme agli obblighi che ne derivano, e che sia previsto un meccanismo che permetta di affrontare i problemi di sicurezza di uno Stato membro in relazione alle esportazioni di armi;

3.  osserva che l'Unione europea è la sola associazione di Stati a disporre di un quadro giuridico vincolante, unico al mondo, che permette di migliorare il controllo delle esportazioni di armi, anche in relazione a regioni di crisi e paesi che presentano situazioni discutibili in materia di diritti umani nonché a paesi in cui vi è un rischio comprovato che le merci trasferite siano dirottate in maniera non autorizzata verso altri destinatari finali;

4.  prende atto dell'impegno del SEAE e degli Stati membri, nell'ambito dell'azione 11, lettera e), del piano d'azione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia, a garantire che il riesame della posizione comune del Consiglio tenga conto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; chiede al SEAE di riferire in merito alle iniziative adottate per onorare questo impegno;

5.  rammenta che gli acquisti di armi effettuati secondo processi non trasparenti hanno contribuito in modo significativo all'eccessivo indebitamento di taluni paesi, tra cui alcuni Stati membri; insiste pertanto sulla necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di armi e sull'esigenza di continuare a includere nella relazione annuale dell'UE le informazioni relative al commercio intracomunitario di armi;

6.  ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che permetta una valutazione pubblica volta a determinare se, e in quale misura, le valutazioni dei rischi e le decisioni relative alle esportazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea siano state guidate dagli otto criteri della posizione comune, onde permettere considerazioni quanto al grado di applicazione dei criteri da parte delle autorità nazionali; reputa importante che tale sistema si basi sul principio di trasparenza;

7.  insiste affinché, alla luce del processo di revisione, la formulazione della posizione comune sia resa più chiara e meno ambigua onde garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi dei criteri; insiste, in particolare, affinché sia rispettato l'articolo 10 della posizione comune; chiede che nel manuale per l'uso siano inseriti orientamenti più dettagliati per quanto riguarda il criterio 2 e il criterio 7, nonché un aggiornamento degli allegati da I a IV, compreso un riferimento alle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani;

8.  deplora che non sia possibile verificare la conformità agli otto criteri in modo indipendente e che non esistano, né siano previsti, meccanismi sanzionatori in caso di violazione degli otto criteri da parte di uno Stato membro; ritiene opportuno prevedere modalità per eseguire verifiche indipendenti nonché meccanismi sanzionatori in caso di violazione della posizione comune;

9.  prende atto del fatto che il controllo della conformità ai criteri viene eseguito nel rispetto delle normative nazionali, che non vi è alcuna possibilità di verificare la conformità agli otto criteri in modo indipendente e che non vi è alcuna conseguenza nel caso in cui uno Stato membro violi gli otto criteri; ritiene opportuno prevedere modalità per eseguire verifiche indipendenti delle violazioni della posizione comune; è del parere che i parlamenti nazionali o gli organi parlamentari specifici, quali le commissioni parlamentari di vigilanza, debbano assicurare un'effettiva sorveglianza dell'applicazione dei criteri;

10. invita gli Stati membri e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a sollecitare un'applicazione omogenea e ambiziosa degli otto criteri da parte di tutti gli Stati membri; esorta gli Stati membri e il VP/AR a promuovere inoltre livelli di trasparenza molto più elevati attraverso la pubblicazione in modo più tempestivo e completo di serie di dati riguardanti le esportazioni di armi di tutti gli Stati membri; sottolinea a tale riguardo l'importanza della cooperazione con la società civile;

11. chiede, inoltre, una migliore applicazione dei criteri contenuti nella posizione comune 2008/944/PESC e suggerisce di valutare la possibilità di applicare ed estendere gli otto criteri, nell'ambito delle disposizioni della posizione comune, anche ai servizi legati alle esportazioni di armi; chiede che, in caso di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, si proceda a una verifica della compatibilità con gli otto criteri, qualora vi siano motivi per ritenere che le esportazioni di tali prodotti e tecnologie possano violare uno di essi;

12. constata che le procedure per la raccolta dei dati sulle esportazioni di armi e le prassi per la pubblicazione delle serie di dati registrati differiscono da Stato membro a Stato membro e che, di conseguenza, la relazione annuale del COARM contiene informazioni standardizzate sulle licenze di esportazione rilasciate ma non contiene alcune importanti informazioni sulle esportazioni effettive di armi; chiede pertanto l'introduzione di una procedura standardizzata di presentazione delle informazioni relative alle effettive esportazioni, la quale deve applicarsi in modo uniforme in tutti gli Stati membri; plaude alle iniziative degli Stati membri volte a migliorare la situazione al fine di presentare e pubblicare informazioni precise, aggiornate ed esaustive; chiede che le singole licenze rifiutate vengano segnalate nella relazione annuale del COARM, facendo riferimento al numero dei criteri in base ai quali sono state rifiutate nonché allo Stato membro interessato;

13. invita gli Stati membri a fornire informazioni supplementari e più aggiornate che potrebbero, ove necessario, essere utilizzate quale base per redigere un elenco comune delle esportazioni e dei trasferimenti di armi dei paesi che violerebbero uno o più criteri tra gli otto stabiliti, quale base per una migliore comprensione e per maggiori controlli da parte degli organi di controllo nazionali e quelli comunemente accettati a livello internazionale, come pure ai fini della relazione annuale del COARM; suggerisce, in tale contesto, di istituire un meccanismo di controllo post-esportazione;

14. chiede che la relazione annuale del COARM fornisca altresì informazioni sulla destinazione finale delle esportazioni in seno all'Unione, sui trasferimenti successivi verso paesi terzi che possono essere problematici, nonché sulla produzione soggetta a licenza al di fuori dell'UE; suggerisce inoltre di includere nella relazione annuale del COARM il seguito dato alle questioni relative alle esportazioni di armi individuate nelle relazioni precedenti, nonché le misure adottate dagli Stati membri per risolverle;

15. rileva con soddisfazione che i funzionari statali responsabili del rilascio delle licenze nazionali di esportazione sono consultati, e dovrebbero esserlo con maggiore regolarità, in occasione delle riunioni del COARM in collaborazione con il gruppo di lavoro "Diritti dell'uomo" del Consiglio (COHOM), dal momento che possono apportare un importante contributo all'attuazione della posizione comune nonché al miglioramento della qualità delle informazioni scambiate; ritiene inoltre che occorra estendere le consultazioni alle organizzazioni della società civile e ai rappresentanti dell'industria della difesa che affrontano la questione relativa al controllo delle esportazioni di armi;

16. conferma il suo pieno sostegno alla conclusione di un trattato sul commercio delle armi solido e giuridicamente vincolante, sotto l'egida delle Nazioni Unite, avente a oggetto il commercio e i trasferimenti internazionali di armi convenzionali; sottolinea pertanto la necessità che tale obiettivo costituisca una delle priorità della politica estera dell'Unione e plaude alla decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato;

17. esorta gli Stati membri e le altre parti negoziali a firmare, ratificare e dare piena attuazione al trattato sul commercio delle armi;

18. sottolinea l'importanza dei meccanismi di trasparenza e responsabilità ai fini di un'efficace attuazione di qualsiasi accordo internazionale sul controllo delle armi; chiede pertanto l'introduzione di meccanismi per lo scambio di informazioni e buone pratiche tra gli Stati contraenti per quanto concerne le decisioni in materia di esportazione, importazione e trasferimento di armi, oltre a disposizioni chiare e rigorose affinché gli Stati contraenti riferiscano pubblicamente, con cadenza annuale, in merito a tutti i trasferimenti di armi;

19. sottolinea e accoglie con favore il fatto che il trattato vieti in modo specifico il trasferimento di determinate armi convenzionali, tra cui quelle di piccolo calibro, qualora ciò costituisca una violazione delle sanzioni e, in particolare, degli embarghi sulle armi imposti in conformità del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, qualora contravvenga agli obblighi internazionali dello Stato esportatore derivanti dagli accordi che esso ha concluso a livello internazionale, specialmente per quanto concerne il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali, e qualora si sia a conoscenza della possibilità che le armi e i prodotti esportati siano utilizzati per compiere genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e attacchi ai danni di civili;

20. invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a onorare gli impegni assunti dall'UE per quanto riguarda la lotta all'accumulazione e al traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni; ricorda che tali impegni sono intesi ad assistere i paesi terzi nella gestione delle scorte, nella marchiatura e in analoghi sforzi tesi al controllo delle armi leggere e di piccolo calibro, e sono inoltre complementari agli accordi UE che disciplinano il trasferimento di prodotti militari allo scopo di evitare che gli Stati membri dell'Unione riforniscano paesi in cui le armi sono suscettibili di essere utilizzate in modo improprio;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.