Proposta di risoluzione - B7-0339/2013Proposta di risoluzione
B7-0339/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla revisione della Presidenza irlandese, compreso l'accordo sul QFP

1.7.2013 - (2012/2799(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Richard Ashworth a nome del gruppo ECR

Procedura : 2012/2799(RSP)
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B7-0339/2013
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B7‑0339/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della Presidenza irlandese, compreso l'accordo sul QFP

(2012/2799(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 295, 311 e 312 del TFEU,

–   viste la proposta del 29 giugno 2011 e la proposta modificata del 6 luglio 2012 della Commissione, relative a un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388),

–   visto l'accordo politico conseguito al Consiglio europeo del 7-8 febbraio,

–   visto l'accordo politico conseguito al vertice dei tre Presidenti nel contesto dell'articolo 324 del TFUE il 27 giugno 2013,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale (QFP), previa approvazione del Parlamento europeo;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 295 del TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro cooperazione e che, a tal fine, dovrebbe essere adottato un accordo interistituzionale inteso a migliorare il funzionamento della procedura di bilancio annuale e la cooperazione tra le istituzioni sulle questioni finanziarie;

C. considerando che, a norma dell'articolo 311 del TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e deve essere finanziata integralmente tramite risorse proprie; che il Consiglio è tenuto a consultare in Parlamento prima di adottare una nuova decisione sulla riforma delle risorse proprie e deve altresì ottenere l'approvazione del Parlamento prima di adottare un regolamento sulle misure di attuazione del sistema delle risorse proprie;

1.  accoglie con favore l'accordo globale conseguito tra il Parlamento europeo e la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, con la collaborazione piena della Commissione, sul progetto di quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e un progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria;

2.  è pienamente consapevole che fatto che i negoziati sul QFP 2014-2020 si sono svolti in una congiuntura economica assai difficile, in cui gli Stati membri sono impegnati in sforzi notevoli e incessanti per conseguire risanamenti finanziari nei rispettivi bilanci e ritiene che l'intesa raggiunta rappresenti una risposta pragmatica e realistica alle sfide connesse alla situazione economica e finanziaria in tutti gli Stati membri;

3.  riconosce che i massimali del QFP non sono che uno degli aspetti dei futuri bilanci e che una spesa efficiente ed efficace riveste un'importanza analoga se non maggiore; rammenta inoltre la necessità che tutte le spese dell'Unione siano mirate alle regioni e agli Stati membri che ne hanno più bisogno, conformemente al principio di uguaglianza e di solidarietà tra i nuovi e i vecchi Stati membri;

4.  ritiene che, alla luce del contesto macroeconomico e delle sfide poste da un'economia mondiale in rapida evoluzione, che un bilancio di minore entità richieda maggiore flessibilità sia tra le rubriche che tra gli esercizi finanziari e rileva che l'intesa conseguita offre garanzie sufficienti per una struttura di bilancio abbastanza flessibile, tale da consentire all'Unione di adempiere correttamente i propri obblighi e far fronte ai cambiamenti di circostanze e di priorità, nel rispetto dei massimali convenuti;

5.  si compiace del fatto che l'attuale sistema delle risorse proprie sia rimasto immutato grazie all'accordo unanime del Consiglio nel contesto delle prerogative derivanti dal trattato e dichiara la propria disponibilità a pervenire quanto prima a un'intesa sul regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione dell'accordo;

6.  prende atto del fatto che il pacchetto convenuto tra Parlamento europeo e Consiglio significa che il QFP avrà una durata settennale; ribadisce la sua posizione che sarebbe preferibile disporre di un quadro non superiore a cinque anni;

7.  insiste pertanto sul fatto che i quadri futuri, dal 2020 in poi, abbiano una durata non superiore a cinque anni, consentendo maggiore flessibilità e prontezza di risposta e nel contempo allineando meglio il periodo del QFP al mandato delle istituzioni, migliorando in tal modo la responsabilità e il controllo democratici; accoglie con favore in detto contesto la dichiarazione con cui a Commissione conferma di voler esaminare con maggiore precisione le modalità per uniformare le proprie proposte ai cicli politici delle istituzioni;

8.  rileva che i negoziati tra il Consiglio e il Parlamento sulle proposte legislative riguardanti i programmi pluriennali in molti casi restano soggetti alla procedura legislativa ordinaria, incoraggia i due rami dell'autorità legislativa a proseguire il lavoro volto ad assicurare che tutti i programmi di spesa siano pronti all'avvio il 1° gennaio 2014, consentendo quindi una transizione armoniosa dall'attuale quadro a quello nuovo;

9.  assume l'impegno di deliberare la sua decisione giuridica formale sul pacchetto concordato non appena saranno pronti taluni elementi giuridici da esaminare nella procedura legislativa ordinaria che esigono l'inserimento successivo nel regolamento QFP; conferma la propria disponibilità a esprimere il proprio accordo giuridico formale quando detti elementi saranno pronti e sottolinea che nessuno dei pacchetti concordati il 27 giugno 2013 sarà rimesso in discussione;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. nonché alle altre istituzioni e organi interessati.