Proposta di risoluzione - B7-0341/2013Proposta di risoluzione
B7-0341/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul programma di sorveglianza della National Security Agency statunitense, sugli organi e i programmi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2013/2682(RSP)
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B7-0341/2013
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B7‑0341/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di sorveglianza della National Security Agency statunitense, sugli organi e i programmi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea

(2013/2682(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare i suoi articoli 7 e 8, e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare i suoi articoli 48 e 52,

–   visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America[1],

–   vista la Convenzione sulla criminalità informatica (CETS n. 185),

–   visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 17, inerente alle interferenze nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona,

–   vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in particolare gli articoli 24 e 27 sull'inviolabilità delle comunicazioni e dei documenti diplomatici,

–   visti l'accordo UE-USA Safe Harbour, in particolare il suo articolo 3, e l'elenco degli aderenti all'accordo,

–   viste la sua risoluzione del 5 settembre 2001 sull'esistenza di un sistema di intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema di intercettazione ECHELON)[2] e la relativa relazione della sua commissione temporanea sul sistema di intercettazione ECHELON (A5-0264/2001),

 

–   vista la discussione con il commissario Reding del 15 febbraio 2012 sulla legislazione dei paesi terzi e sulla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati (PV 15/02/2012 – 19),

–   vista la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche,

–   visto il pacchetto sulla protezione dei dati che consta delle proposte COM(2012)0011 e COM(2012)0010,

–   visti i negoziati in corso in merito all'accordo UE-USA sulla protezione dei dati personali scambiati per finalità di contrasto,

–   vista la Comunicazione della Commissione su come sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa (COM(2012)0529),

–   visti l'accordo UE-USA TFTP (programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi) e l'accordo UE-USA PNR (codici di prenotazione dei passeggeri),

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i giornali di tutto il mondo hanno rivelato l'esistenza di un programma statunitense denominato PRISM, a seguito delle informazioni lasciate trapelare da Edward Snowden, un ex addetto all'intelligence della NSA che ora sta facendo domanda di asilo politico, programma che presumibilmente comporta la sorveglianza su vasta scala delle comunicazioni di cittadini non statunitensi, per cui anche di cittadini europei;

B.  considerando che il Commissario Reding ha inviato una lettera al procuratore generale statunitense, Eric Holder, in cui esprime le preoccupazioni europee e chiede chiarimenti e delucidazioni riguardo al programma PRISM e ad altri analoghi programmi di ricerca e raccolta dati, nonché riguardo alle leggi in forza delle quali tali programmi possono essere autorizzati;

C. considerando che le suddette indiscrezioni rivelano che gli Stati membri dell'UE hanno presumibilmente collaborato al programma statunitense PRISM o hanno sviluppato analoghi programmi di raccolta di informazioni, come ad esempio il progetto "Tempora" guidata dal servizio di spionaggio del governo britannico (Government Communications Headquarters (GCHQ)); che notizie di stampa hanno rivelato che il GCHQ ha utilizzato cavi in fibra ottica sottomarini per ottenere l'accesso a conversazioni telefoniche e a traffico Internet nell'ambito di un programma battezzato TEMPORA, che si basa sulla sezione 8, paragrafo 4, della legge sulla regolamentazione dei poteri d'indagine (RIPA), che autorizza il ministro degli Esteri britannico a rilasciare un certificato per intercettazioni ad ampio raggio di categorie di materiali relativi al terrorismo o alla criminalità organizzata; che esistono le prove che indicano che gli Stati Uniti sono stati coinvolti nello spionaggio di personale diplomatico delle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e degli uffici delle istituzioni dell'UE; ricorda, a questo proposito, le intercettazioni effettuate nell'ufficio di un parlamentare europeo da parte dei servizi di sicurezza britannici;

D. considerando che la raccolta e la conservazione di grandi quantità di dati personali sono di per sé contrarie ai principi di necessità e proporzionalità della CEDU, secondo i quali ogni limitazione dei diritti fondamentali deve essere proporzionata e necessaria in una società democratica;

E.  considerando che l'articolo 48 della Carta sottolinea la presunzione di innocenza e che, in mancanza di accuse formali, interventi preventivi di polizia o di sorveglianza costituiscono un grande rischio di violazione della presunzione di innocenza ove essi si svolgano su vasta scala senza alcuna prova esistente di condotta criminosa;

F.  considerando che l’articolo 52 della Carta recita: "Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui";

G. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giustamente ammonito che un sistema di sorveglianza segreta per la protezione della sicurezza nazionale può compromettere se non addirittura distruggere la democrazia sotto il pretesto di difenderla e che la semplice esistenza di una legislazione che autorizza un sistema di controllo segreto delle comunicazioni comporta il rischio di sorveglianza per tutti coloro cui tale legislazione potrebbe applicarsi;

H. considerando che, nel quadro dell'accordo Safe Harbour, gli Stati membri e la Commissione sono incaricati di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali; che, ai sensi dell'articolo 3, la Commissione ha il dovere di recedere dell'accordo o di sospenderlo qualora le sue disposizioni non venissero rispettate;

I.   considerando che il pacchetto sulla protezione dei dati è attualmente oggetto di discussione da parte dei due colegislatori;

J.   considerando che esistono seri dubbi circa la volontà di alcuni Stati membri, in particolare il Regno Unito, di impegnarsi in modo costruttivo in merito alla direttiva sulla protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge, al fine di migliorare le norme in materia di protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria;

K. considerando che il progetto di regolamento sulla protezione dei dati trasmesso nel novembre 2011 dal commissario alla giustizia, Viviane Reding, ai suoi colleghi conteneva una disposizione che vincolava la divulgazione di dati personali alle autorità di paesi terzi all'esistenza di un fondamento giuridico, quale ad esempio un accordo di assistenza giudiziaria reciproca, e all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per la protezione dei dati;

L.  considerando che sono state esercitate forti pressioni da parte degli Stati Uniti, pressioni che possono aver determinato la rimozione di tali disposizioni del progetto finale della Commissione;

M. considerando che gli Sati membri sono tenuti a rispettare i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del TUE, nonché i diritti alla protezione della vita privata e dei dati, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali;

N. considerando che il Parlamento ha respinto la proposta della Commissione per l'istituzione di un sistema PNR europeo, visto che esistono serie preoccupazioni per quanto riguarda la legalità, la necessità e la proporzionalità di tale sistema;

O. considerando che la direttiva sulla conservazione dei dati è stata contestata dinanzi alle corti costituzionali e spetta ora alla Corte di giustizia europea emettere una pronuncia pregiudiziale su basi inerenti alla proporzionalità e alla necessità;

P.  considerando che il Parlamento europeo sta attualmente discutendo il nuovo regolamento di Europol;

1.  esprime profondo sconcerto in merito alle rivelazioni sull'esistenza del programma PRISM il quale costituirebbe, se le informazioni attualmente disponibili fossero confermate, una violazione dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati dei cittadini dell'UE, nonché una violazione dei principi fondamentali di necessità e di proporzionalità;

2.  reputa che esistano motivi ragionevoli di ritenere che le comunicazioni del Parlamento europeo, dei deputati e del personale siano state intercettate nell'ambito del programma TEMPORA, in violazione degli obblighi assunti dal Regno Unito in materia di diritti umani; incarica pertanto il Servizio giuridico di esaminare le possibilità di intentare un'azione legale contro il governo britannico a nome del Parlamento europeo, anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

3.  chiede la sospensione immediata dei negoziati relativi all'accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti; invita la Commissione a sospendere qualsiasi ulteriore negoziato sull'accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati Uniti, o la relativa attuazione, fintantoché il Parlamento non sarà stato debitamente informato sulla questione in esame, non sarà stato concluso in modo soddisfacente l'accordo UE‑USA sulla protezione dei dati e non saranno state presentate garanzie efficaci in merito all'effettiva cessazione della sorveglianza illegale messa in atto ai danni di imprese, cittadini, istituzioni e rappresentanze diplomatiche dell'UE;

4.  ricorda il principio della presunzione di innocenza, che costituisce un fondamento essenziale dello Stato di diritto nelle società democratiche; si oppone fermamente al ricorso sempre maggiore alla cosiddetta "vigilanza preventiva", che comporta un'inversione della presunzione di innocenza in quanto ogni persona è trattata come un potenziale criminale;

5.  esprime profonda preoccupazione per le politiche sempre più improntate alla sicurezza adottate dall'UE e dagli Stati membri, che pregiudicano drasticamente i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell'UE e delle persone residenti nell'Unione; è categoricamente contrario alla filosofia dettata dalla paura secondo cui una sicurezza sempre maggiore porterebbe automaticamente a uno spazio di libertà e giustizia;

6.  invita le autorità statunitensi a fornire ai loro partner dell'UE, a livello sia di Unione che di Stati membri, informazioni sulla portata del programma PRISM, sull'esistenza di programmi simili e sul grado di coinvolgimento degli Stati membri dell'UE; chiede altresì agli Stati membri di rivelare l'esistenza di eventuali programmi di questo tipo attualmente in fase di esecuzione o di elaborazione;

7.  ricorda i limiti imposti dalla giurisprudenza della CEDU alla sorveglianza dei singoli da parte dello Stato, i quali prevedono nello specifico che, in una società democratica, le interferenze con il diritto fondamentale alla vita privata dei cittadini devono essere proporzionate e necessarie, possono avvenire solo nei limiti previsti dalla legge e devono essere sottoposte a un opportuno controllo democratico e giudiziario;

8.  rammenta il principio di proporzionalità sancito dalla Convenzione sulla criminalità informatica, sottoscritta dagli Stati Uniti, che prevede all'articolo 15 l'obbligo di rispettare detto principio nell'attuazione delle misure volte a garantire la sicurezza informatica;

9.  ribadisce il diritto dei cittadini di essere informati dell'esistenza di leggi o politiche suscettibili di limitare i loro diritti e libertà fondamentali, nonché di assicurare che i responsabili della loro applicazione rispondano del proprio operato;

10. invita il Consiglio ad accelerare i lavori in relazione alla direttiva sulla protezione dei dati, che rappresenta uno strumento assolutamente necessario per garantire lo Stato di diritto e tutelare i diritti dei cittadini nel campo dell'applicazione della legge;

11. invita i colegislatori dell'UE ad adottare un approccio orizzontale per le proposte legislative concernenti le politiche di applicazione della legge che prevedono la raccolta e la conservazione di dati personali, in particolare in relazione alle proposte sui dati del codice di prenotazione dell'UE e su Europol, invece di adottare un approccio frammentario che rischia di dare luogo a un dedalo ingestibile di norme e principi incoerenti;

12. chiede che sia formalizzata la posizione del Parlamento secondo cui, fino all'approvazione della direttiva sulla protezione dei dati, non devono essere adottate nuove misure di applicazione della legge che prevedano la raccolta e la conservazione di dati;

13. ricorda a questo proposito che, secondo le relazioni di valutazione dell'autorità di controllo comune di Europol, l'accordo TFTP tra UE e USA permette il trasferimento in blocco di dati personali ed è pertanto passibile di annullamento da parte delle corti costituzionali in quanto non rispetta il criterio di proporzionalità sancito dalla CEDU;

14. sottolinea che le imprese che prestano servizi ai cittadini dell'UE sono obbligate a rispettare il diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati, e si oppone al concetto di autoregolamentazione delle imprese nell'ambito dei diritti fondamentali;

15. deplora che la Commissione abbia soppresso l'ex articolo 42 della versione del regolamento sulla protezione dei dati trapelata all'esterno; invita la Commissione a spiegare i motivi di tale soppressione; chiede al Consiglio di seguire l'approccio del Parlamento e di reintrodurre la suddetta disposizione;

16. sottolinea che le imprese soggette alla giurisdizione di un paese terzo che prestano servizi ai cittadini dell'UE e alle persone residenti nell'Unione dovrebbero fornire agli utenti un'avvertenza chiara e ben visibile della possibilità che i dati personali siano elaborati dai servizi incaricati dell'applicazione della legge e dai servizi di intelligence per effetto di ordini segreti o ingiunzioni;

17. prende atto delle iniziative con cui alcune società operanti su Internet si sono impegnate a rivelare l'identità delle autorità pubbliche che hanno chiesto e ottenuto l'accesso ai dati degli utenti; esorta tutte le altre imprese ad agire senza indugio in tal senso;

18. sottolinea la necessità di predisporre procedure che consentano agli informatori di rivelare l'esistenza di programmi segreti di sorveglianza senza il timore di incorrere in conseguenze legali; invita gli Stati membri, di concerto con il SEAE, a offrire asilo politico a Edward Snowden, che ha avuto il coraggio di denunciare questa violazione ampia e sistematica dei diritti fondamentali, nonché ad assicurare un rapido trattamento della sua domanda;

19. sollecita l'UE ad affrontare con i propri omologhi statunitensi la questione delle norme in materia di protezione dei dati da applicare nelle relazioni bilaterali e, in questo contesto, ad assicurare che entrambe le parti rispettino i diritti fondamentali come pure il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; invita la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti negoziali in suo possesso per garantire il raggiungimento di questo obiettivo;

20. critica l'abuso sistematico del concetto di "sicurezza nazionale" per mascherare gli interessi economici nazionali o gli interessi politici della classe dirigente; condanna il ricorso a questo concetto indefinito per giustificare le attività di spionaggio condotte ai danni di cittadini e diplomatici dell'UE;

21. sottolinea la necessità di istituire un equivalente a livello europeo delle commissioni parlamentari‑giudiziarie miste di controllo e di inchiesta esistenti in alcuni Stati membri per i servizi di intelligence;

22. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione e di riferire all'Aula entro la fine dell'anno, valutando tra l'altro la possibilità di creare una commissione di controllo e di inchiesta a livello di Unione europea incaricata di esaminare la cooperazione delle agenzie di intelligence degli Stati membri e l'utilizzo dei dati personali dei cittadini dell'UE;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio d'Europa, ai parlamenti degli Stati membri, al presidente degli Stati Uniti, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti e ai segretari statunitensi per la Sicurezza interna e la Giustizia.