PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di regolamento della Commissione relativo al progetto di regolamento (UE) n. …/.., del XXX, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
2.10.2013 - (D028112/02 – 2013/2758(RPS))
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson
B7‑0440/2013
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione relativo al progetto di regolamento (UE) n. …/.. del XXX recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(D028112/02 – 2013/2758(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione (D028112/02),
– visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE[1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
– visto il parere emesso il 12 luglio 2013 dal comitato di cui all'articolo 65 del predetto regolamento,
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],
– visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento,
A. considerando che il regolamento (CE) n. 216/2008 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali;
B. considerando che i requisiti essenziali in materia di limitazione dei tempi di volo sono stabiliti all'articolo 8, lettera f, dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, che annovera una serie di fattori da contemplare nelle regole in materia di prevenzione dell'affaticamento;
C. considerando che, nel suo progetto di regolamento, la Commissione fornisce una sua interpretazione di almeno tre di questi fattori che contribuiscono all'affaticamento, vale a dire la stanchezza, il lavoro notturno e la privazione del sonno, e che tale interpretazione è in contraddizione con i dati scientifici di almeno cinque relazioni (2009-2013) e non è corredata di alcuna consulenza scientifica a sostegno delle norme proposte; considerando che ciò equivale a non aver adeguatamente considerato quei fattori;
D. considerando che, non prendendo in considerazione tutti i fattori annoverati dalle disposizioni essenziali di cui all'articolo 8, lettera f, del regolamento (CE) n. 216/2008 e basando la propria proposta su altri fattori non collegati alla sicurezza, la Commissione integra nel regolamento requisiti essenziali alterando in tal modo la legislazione primaria;
E. considerando che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera a, del regolamento (CE) n. 216/2008 prevede che le norme di attuazione relative ai tempi di volo e di servizio e i requisiti in materia di riposo includano inizialmente tutte le principali disposizioni della sottoparte Q, dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e tecnici;
F. considerando che, non procedendo a una valutazione propria del fondamento scientifico della proposta, la Commissione non ha agito secondo il principio di precauzione e prudenza e non ha ottemperato al proprio mandato di tenere conto delle prove scientifiche disponibili qualora sorgano dubbi sulla sicurezza di alcune parti della proposta relativa ai tempi di volo;
G. considerando che, contrariamente agli Stati membri che hanno partecipato alla riunione del comitato dell'AESA, il Parlamento europeo non ha avuto accesso alle disposizioni sostanziali delle specifiche di certificazione e non ha quindi la possibilità di esercitare il proprio diritto di controllo con piena cognizione delle questioni in gioco, ma si trova in una situazione di disparità rispetto agli Stati membri;
H. considerando che ciò è contrario alla prassi normativa, in cui le norme sulle operazioni di volo dovrebbero includere tutte le pertinenti disposizioni di fondo; che il fatto di conferire all'EASA la facoltà di adottare decisioni in merito ai requisiti essenziali eccede il mandato previsto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e priva il Parlamento europeo della possibilità di esercitare una qualsiasi forma di controllo democratico;
1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
2. invita la Commissione a ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione relativo al progetto di regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del XXX, recante modifica del regolamento (CE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
3. sottolinea che i regolamenti in materia di tempi di volo incidono pesantemente sulla sicurezza del trasporto aereo e sugli interessi sociali del personale, come avviene per i tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali, e che le decisioni relative ai regolamenti in oggetto sono chiaramente di natura politica; sottolinea che i regolamenti sul tempo di volo toccano importanti questioni politiche che dovrebbero essere affrontate fin dall'inizio della preparazione delle relazioni legislative di codecisione, con piena trasparenza nei confronti dei cittadini europei, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo;
4. è convinto che la Commissione sia andata al di là del mandato conferitole ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, demandando all'Agenzia la competenza di modificare parti essenziali di tale regolamento mediante specifiche di certificazione in materia di reperibilità e tempi di riposo ridotti;
5. ritiene che parti sostanziali del progetto di regolamento della Commissione non abbiano una base scientifica, come prescrive il regolamento (CE) n. 216/2008, che la Commissione non sia riuscita a fornire prove scientifiche sufficienti a rimuovere ragionevoli dubbi circa il rischio di sicurezza inerente al lavoro notturno e alla privazione del sonno e che il progetto contravvenga pertanto al principio di proporzionalità ed ecceda le competenze di esecuzione previsti da detto regolamento;
6. considera necessaria l'adozione di nuove norme volte a prevenire l'affaticamento del personale di bordo e invita pertanto la Commissione a presentare, con urgenza, una nuova proposta che soddisfi i requisiti del mandato e rispetti il principio di proporzionalità; esorta la Commissione a includere i seguenti elementi nella sua proposta modificata: periodi di servizio di volo non superiori a 10 ore e durata complessiva dei periodi di reperibilità e di servizio di volo soggetta a un tetto massimo di 18 ore;
7. sottolinea che, in virtù di una "clausola di rafforzamento della sicurezza", gli Stati membri, ove lo ritengano necessario, devono poter applicare disposizioni più rigorose rispetto a quelle contenute nel regolamento, purché rispettino tutte le disposizioni dello stesso;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.