Proposta di risoluzione - B7-0467/2013Proposta di risoluzione
B7-0467/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla sospensione dell'accordo SWIFT a seguito della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (NSA)

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker a nome del gruppo PPE

Procedura : 2013/2831(RSP)
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B7-0467/2013
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B7‑0467/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sospensione dell'accordo SWIFT a seguito della sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (NSA)

(2013/2831(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli accordi SWIFT e tutte le dichiarazioni e risoluzioni presentate sull'argomento,

–   viste la decisione del Consiglio 2010/412/UE, del 13 luglio 2010, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, nonché le relative dichiarazioni da parte della Commissione e del Consiglio,

–   viste le relazioni di revisione congiunte sull'attuazione dell'accordo,

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 su un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (COM(2011)0429),

–   viste le interrogazioni con richiesta di risposta scritta E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E 2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E 8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ed E-000351/2013,

–   visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   visto l'articolo 87 del TFUE,

–   visto l'articolo 225 del TFUE,

–   visto l'articolo 226 del TFUE,

–   visto l'articolo 218 del TFUE,

–   visto l'articolo 234 del TFUE,

–   visto l'articolo 314 del TFUE,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° agosto 2010;

B.  considerando che, dopo aver respinto l'accordo TFTP provvisorio, il Parlamento europeo ha dato il proprio consenso all'attuale accordo TFTP soltanto in ragione delle maggiori tutele che esso prevede a salvaguardia dei dati personali e del diritto alla riservatezza dei cittadini dell'Unione;

C. considerando che il Parlamento ha acconsentito all'accordo TFTP, nel 2010, perché fermamente convinto della necessità di rintracciare le attività finanziarie dei terroristi;

D. considerando che il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha classificato come segrete per l'UE ("EU Secret") una grande quantità di informazioni importanti relative all'accordo;

E.  considerando che la Commissione ha dichiarato che, sebbene l'accordo preveda rigorose salvaguardie per quanto concerne il trasferimento di dati, riconosce l'intenzione dell'UE di istituire, in un orizzonte temporale più ampio, un sistema grazie al quale l'estrazione dei dati possa avvenire sul suolo dell'UE;

F.  considerando che la Commissione è stata invitata a sottoporre al Parlamento e al Consiglio, non oltre il 1° agosto 2011, un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati sul territorio dell'UE e, non oltre il 1° agosto 2013, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativamente allo sviluppo di un sistema unionale equivalente, in conformità dell'articolo 11 dell'accordo;

G. considerando che, in base alla relazione TESAT 2012 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo (Terrorism Situation and Trend Report) di Europol, il terrorismo costituisce ancora oggi una minaccia per gli Stati membri; che nel 2012 sono stati perpetrati in tutto il mondo 219 attacchi terroristici, dei quali tuttavia, grazie all'attuazione dell'accordo, solo sette sono avvenuti sul territorio dell'Unione;

H. considerando che il 13 luglio 2011 la Commissione ha presentato una descrizione dei diversi passi compiuti verso la creazione del summenzionato quadro giuridico e tecnico, comunicando i risultati preliminari e alcune opzioni teoriche relative a un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, senza entrare nel dettaglio;

1.  ricorda la sua determinazione a combattere il terrorismo e migliorare la cooperazione di polizia, giudiziaria e in materia di intelligence fra gli Stati membri, come pure la sua ferma convinzione che occorra trovare un giusto equilibrio fra le misure di sicurezza e la tutela delle libertà civili, garantendo nel contempo il massimo rispetto della vita privata e della protezione dei dati;

2.  ritiene che l'accordo TFTP sia uno strumento essenziale nella lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità transnazionale;

3.  ricorda l'impatto finanziario provocato dall'attacco terroristico dell'11 settembre, ragion per cui sottolinea l'importanza delle politiche di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi come strumento fondamentale, al punto che una sospensione dell'accordo può essere presa in considerazione soltanto se l'UE stessa è in grado di estrarre i dati pertinenti o se le modalità convenute per il trattamento dei dati personali non sono rispettate;

4.  esprime gratitudine nei confronti degli omologhi statunitensi per l'impegno e la cooperazione profusi nella lotta comune contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità;

5.  sollecita la Commissione a indagare sulle accuse in base alle quali si verificano, o si sono verificate, gravi violazioni dell'accordo e a rimandare eventuali azioni alla fine dell'indagine;

6.  si attende, per motivi di sicurezza e per la responsabilità spettante all'Unione di difendere e proteggere i suoi cittadini da attacchi terroristici, che non vi sarà alcuna sospensione dell'accordo in conseguenza della presunta sorveglianza di massa attuata dalla NSA fintanto che l'indagine della Commissione non sarà conclusa; ritiene che un'eventuale sospensione priva di motivazioni solide e sostanziali equivarrebbe ad aprire una breccia nella politica antiterroristica dell'UE;

7.  esorta la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta legislativa relativa a un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione di dati sul territorio dell'UE, poiché diversamente l'attuale accordo TFTP fra UE e Stati Uniti sarebbe a rischio a partire dal luglio 2015, a causa delle disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo;

8.  si compiace, in tale contesto, delle dichiarazioni già ricevute dal Commissario Malmström e dal direttore di Europol in merito allo stato di avanzamento dell'attuazione dell'accordo e al livello elevato di rispetto dello stesso;

9.  si attende che tutte le parti dell'accordo garantiscano:

a)  che ognuna delle richieste di cui all'articolo 4 non sia astratta, ma quanto più possibile precisa;

b)  che all'espressione "quanto più possibile precisa", figurante all'articolo 4, sia data la stessa interpretazione attualmente data all'espressione "quanto più possibile mirata", figurante all'articolo 5;

c)  che i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e congelamento dei dati possano essere esercitati pienamente a livello pratico;

d)  che il garante permanente nominato dalla Commissione disponga di pieni poteri per controllare in tempo reale e retrospettivamente tutte le ricerche fatte sui dati forniti, bloccare qualsiasi o tutte le ricerche che risultino in violazione dell'articolo 5, contestare tali ricerche e, all'occorrenza, chiedere ulteriori giustificativi in merito al nesso con il terrorismo;

10. si attende che una proposta legislativa relativa a un quadro giuridico e tecnico per l'estrazione dei dati sul territorio dell'UE assicuri:

a)  che sia pienamente rispettata la normativa europea in materia di protezione dei dati;

b)  che non sia estratto alcun dato riguardante l'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payment Area – SEPA), né alcun dato finanziario nazionale, a prescindere dal sistema nel quale è trattato;

c)  che non sia estratto o conservato alcun dato senza autorizzazione preliminare;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché a Europol.