Proposta di risoluzione - B7-0475/2013Proposta di risoluzione
B7-0475/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui flussi migratori nel Mediterraneo, in particolare i tragici eventi di Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Jan Mulder a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0474/2013

Procedura : 2013/2827(RSP)
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B7-0475/2013
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B7‑0475/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel Mediterraneo, in particolare i tragici eventi di Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–   visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

–   visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1],

–   vista la proposta relativa alla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri,

–   visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)[2],

–   vista la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) No .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)[3],

–   vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo: "Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte" (JOIN/2013/0004),

–   vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale[4],

–   vista l'interrogazione orale su un "Sistema permanente di ricollocazione volontaria all'interno dell'UE", del 20 maggio 2013,

–   vista la relazione della commissione LIBE sulla visita della sua delegazione a Lampedusa nel novembre 2011,

–   viste la visita di José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, e di Cecilia Malmström, commissario per gli Affari interni, a Lampedusa il 9 ottobre 2013 e la relativa discussione in Aula, tenutasi lo stesso giorno, in materia di politiche migratorie dell'UE nel Mediterraneo, con particolare riguardo ai tragici eventi al largo di Lampedusa,

–   visti gli articoli 77 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che nelle ultime tragedie avvenute al largo di Lampedusa hanno perso la vita almeno 360 migranti e che si registra un numero ancora più elevato di persone disperse;

B.  considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dal 1993 a questa parte sono morte in mare almeno 20 000 persone, il che dimostra ancora una volta la necessità di fare tutto il possibile per salvare la vita delle persone in pericolo e di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;

C. considerando che i contrabbandieri e i trafficanti di esseri umani sfruttano i migranti irregolari, che le reti criminali ingannano, inducono o costringono le vittime a venire in Europa, e che dette reti mettono in serio pericolo la vita dei migranti, rappresentando nel contempo una sfida per l'UE;

D. considerando che il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità è sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

E.  considerando che il nuovo Sistema europeo comune di asilo (CEAS) rivisto è inteso a fornire regole più chiare e a garantire una protezione giusta e adeguata ai rifugiati che necessitano di protezione internazionale;

F.  considerando che la legislazione dell'UE contempla già alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari per i rifugiati, tra cui il codice dei visti e il codice frontiere Schengen;

G. considerando che gli Stati membri vanno incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione a titolo del Fondo Asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro dell'azione preparatoria "Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza", che copre, tra l'altro, misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello dell'Unione;

1.  esprime profondo dolore e rammarico per la tragica perdita di vite umane al largo di Lampedusa; esorta l'Unione europea e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per scongiurare ulteriori tragedie analoghe in mare;

2.  è del parere che Lampedusa debba rappresentare un campanello d'allarme per l'Europa e che l'unico modo per evitare un'altra tragedia consista nell'adottare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e sulla responsabilità, con il supporto di strumenti comuni;

3.  invita a fornire assistenza umanitaria ai sopravvissuti dei tragici eventi in parola e chiede all'Unione e agli Stati membri di mantenere l'impegno volto a garantire i diritti fondamentali universali dei sopravvissuti, in particolare dei minori non accompagnati;

4.  sottolinea che l'ingresso legale nell'UE è preferibile all'ingresso irregolare, che è più pericoloso e potrebbe comportare anche il rischio di alimentare la tratta di esseri umani e la perdita di vite umane; sollecita pertanto gli Stati membri a vagliare tutte le attuali norme e procedure dell'UE volte ad assicurare un ingresso sicuro nell'Unione al fine di ammettere temporaneamente le persone costrette alla fuga dal loro paese; osserva che la legislazione dell'UE contempla già alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari per i rifugiati, tra cui l'articolo 25 del codice dei visti e l'articolo 5 del codice frontiere Schengen;

5.  esprime preoccupazione per il crescente numero di persone che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo verso l'UE; invita gli Stati membri ad adottare misure che consentano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura ed equa al sistema di asilo dell'Unione;

6.  ricorda che la solidarietà dell'UE dovrebbe andare di pari passo con la responsabilità; rammenta agli Stati membri il loro obbligo giuridico di soccorrere i migranti in mare;

7.  esorta gli Stati membri ad avvalersi delle loro competenze e a ricorrere a tutte le misure esistenti in materia di salvataggi in mare;

8.  invita l'UE e gli Stati membri ad abrogare o rivedere eventuali normative che configurano come reato l'assistenza prestata a migranti in mare; invita la Commissione europea a rivedere la direttiva del Consiglio 2002/90/CE volta a definire le sanzioni in caso di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in pericolo in mare costituisce la regola generale e non può essere in alcun modo sanzionabile;

9.  invita l'Unione a raggiungere rapidamente un accordo sulle nuove disposizioni in materia di intercettazione per quanto riguarda le operazioni in mare svolte sotto il coordinamento di Frontex, in modo da conseguire misure di salvataggio efficaci e coordinate a livello dell'UE e garantire che le operazioni siano condotte nel pieno rispetto delle pertinenti leggi e norme internazionali in materia di diritti umani e rifugiati, nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare;

10. invita Frontex e gli Stati membri a garantire che tutte le guardie di frontiera e l'altro personale degli Stati membri che partecipano alle squadre di guardie di frontiera europee, come anche il personale dell'Agenzia, ricevano una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, conformemente all'articolo 5 del regolamento Frontex riveduto;

11. invita l'Unione e gli Stati membri ad adoperarsi per la creazione di meccanismi efficaci per l'individuazione di luoghi sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei migranti soccorsi in mare;

12. invita l'Unione e gli Stati membri a prevedere l'accesso, per coloro che possono aver bisogno di protezione internazionale, a procedure di asilo eque ed efficienti, basate sul presupposto secondo cui uno sbarco non implica necessariamente che la responsabilità, in termini di trattamento e soluzioni, spetti unicamente allo Stato nel cui territorio sono state sbarcate le persone soccorse in mare;

13. invita l'Unione europea e gli Stati membri a gestire i flussi migratori misti per mezzo degli strumenti europei e nazionali a disposizione, nonché a garantire un buon livello di coordinamento e comunicazione, ad esempio agevolando lo scambio di informazioni tra guardie costiere nazionali;

14. invita l'Unione, Frontex e gli Stati membri ad assicurare che l'assistenza ai migranti in difficoltà e il salvataggio in mare figurino fra le priorità fondamentali in sede di attuazione del regolamento Eurosur appena adottato;

15. chiede un aumento del bilancio destinato all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) al fine di coadiuvare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare; ricorda che un adeguato finanziamento di questi strumenti è fondamentale per poter sviluppare un approccio coordinato; invita inoltre gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione pratica con EASO e Frontex, anche tramite aiuti in natura (personale distaccato, sostegno materiale ecc.);

16. si rammarica che l'UE non abbia potuto o voluto elaborare una strategia globale per il Mediterraneo, che ponga la migrazione dei lavoratori nel contesto dello sviluppo sociale, economico e politico dei paesi del vicinato; esorta il vicepresidente/alto rappresentante ad attribuire maggior rilievo alle misure volte a scoraggiare l'emigrazione incontrollata e a incentivare i governi dei paesi del Mediterraneo meridionale a esercitare un controllo più efficace sulle loro frontiere;

17. invita l'Unione a continuare a offrire assistenza umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di crisi del Nord Africa e del Medio Oriente per affrontare alla radice le cause all'origine della migrazione;

18. invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate correttamente; rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo le persone che richiedono protezione internazionale e assicurare a queste ultime l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti;

19. evidenzia in particolare l'importanza di condividere la responsabilità finanziaria in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo, che disponga di finanziamenti adeguati e sia fondato su criteri oggettivi, inteso a ridurre la pressione a carico degli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

20. invita l'UE e gli Stati membri ad adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di rifugiati negli Stati membri; sollecita la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a provvedere alla pianificazione di emergenza, ivi inclusa la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea, laddove le condizioni lo richiedano;

21. invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità con il diritto internazionale e dell'UE in vigore; invita gli Stati membri a porre immediatamente fine a eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del diritto internazionale ed europeo e segnala che le misure di detenzione di migranti devono sempre costituire oggetto di decisione amministrativa, nonché essere debitamente giustificate e temporanee;

22. incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, oltre alle quote nazionali esistenti, e l'ammissione per motivi umanitari; incoraggia inoltre gli Stati membri a fare uso dei fondi ancora disponibili a titolo dell'azione preparatoria/progetto pilota sul reinsediamento;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.