Proposta di risoluzione - B7-0480/2013Proposta di risoluzione
B7-0480/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui flussi migratori nel Mar Mediterraneo, con particolare riferimento ai tragici eventi di Lampedusa

16.10.2013 - (2013/2827(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Rebecca Harms a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0474/2013

Procedura : 2013/2827(RSP)
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B7-0480/2013
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B7‑0480/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel Mar Mediterraneo, con particolare riferimento ai tragici eventi di Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–   vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–   visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

–   visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo[1],

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2013, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013)0197),

–   visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[2],

–   vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo: "Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte" (JOIN/2013/0004),

–   vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale[3],

–   vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale su un "Sistema permanente di ricollocazione volontaria all'interno dell'UE", del 20 maggio 2013,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della sua delegazione a Lampedusa nel novembre 2011,

–   visti gli articoli 77 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che nella tragedia avvenuta il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa hanno perso la vita oltre 300 migranti;

B.  considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 20 000 persone sono morte in mare dal 1993, il che evidenzia ancora una volta l'urgente necessità di rivedere la strategia dell'Unione in materia di politica di migrazione e di asilo, di fare tutto il possibile per salvare la vita delle persone in pericolo, nonché di far sì che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;

C. considerando che nell’aprile 2012 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) ha adottato la risoluzione n. 1872(2012) dal titolo “Vite perse nel Mediterraneo: chi è responsabile?", che concludeva che, qualora una zona di ricerca e salvataggio non sia coperta poiché lo Stato responsabile di tale zona non ottempera al suo obbligo giuridico di "prestare assistenza", lo Stato che riceve la prima richiesta di aiuto è responsabile del coordinamento delle operazioni di ricerca e di soccorso;

D. considerando che vi è ancora una certa confusione a livello dell'Unione riguardo alla ripartizione delle responsabilità fra i vari enti coinvolti (la NATO, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e gli Stati membri) nella prestazione di assistenza alle imbarcazioni in difficoltà, nonché riguardo alla responsabilità del coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio;

E.  considerando che la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali[4], ha creato incertezza tra i pescatori e altri lavoratori marittimi per quanto riguarda le responsabilità e la probabilità di impunità in caso di salvataggio di vite in mare;

F.  considerando che la legislazione dell'UE contempla già un certo numero di strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui il codice dei visti e il codice frontiere Schengen;

G. considerando che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione a titolo del Fondo per l'asilo e la migrazione e del Fondo per la sicurezza interna, come pure i fondi stanziati nel quadro dell'azione preparatoria "Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza", che comprende tra l'altro misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione;

H. considerando che l'Unione sta attualmente negoziando partenariati per la mobilità con i paesi del Mediterraneo meridionale, anche in relazione alla gestione delle frontiere; che l'Italia e la Libia, a seguito dell'accordo firmato nell'aprile 2012, hanno deciso nel luglio 2013 di rafforzare la cooperazione in materia di controllo dell'immigrazione; che diversi Stati membri (Spagna, Italia, Francia, Malta, Portogallo, Cipro e Grecia) e la Libia hanno deciso, nel settembre 2013, di unire le forze nell'ambito del progetto "Seahorse Mediterraneo";

1.  è del parere che Lampedusa debba rappresentare un vero e proprio campanello d'allarme per l'Europa e che l'unico modo di evitare un'altra tragedia sia quello di riconoscere a livello politico che l'obbligo di salvataggio e di soccorso prevale su qualsiasi altra norma e legge, e di adottare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e la responsabilità, con il sostegno di strumenti comuni;

2.  invita l'UE e gli Stati membri, per quanto riguarda le azioni esterne, a non avviare collaborazioni con i paesi limitrofi in materia di controllo dell'immigrazione fino a quando tali paesi non abbiano dimostrato di rispettare i diritti umani dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche mediante l'istituzione di un efficace sistema di valutazione delle domande d'asilo e la protezione dei rifugiati; chiede un incremento dell'assistenza finanziaria a favore dell'UNHCR; raccomanda la conclusione di un accordo sulla sede tra la Libia e l'UNHCR; chiede una maggiore assistenza tecnica, comprese le risorse umane, per un migliore controllo dei rifugiati e per agevolarne il reinsediamento;

3.  chiede, per quanto riguarda le misure interne dell'UE, un aumento della dotazione di bilancio destinata all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO);

4.  sottolinea che la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo è una delle forme più concrete di solidarietà e di condivisione delle responsabilità; sottolinea l'importanza di progetti quali il progetto pilota di ricollocazione da Malta all'interno dell'UE (EUREMA) e la relativa proroga, in base al quale i beneficiari di protezione internazionale sono tuttora ricollocati da Malta in altri Stati membri, e raccomanda lo sviluppo di ulteriori iniziative di questo tipo; si rammarica del fatto che tale progetto non abbia avuto il successo atteso a causa della riluttanza degli Stati membri a parteciparvi; invita gli Stati membri a partecipare più attivamente al progetto EUREMA in uno spirito di solidarietà e di condivisione delle responsabilità; invita la Commissione a proporre un meccanismo permanente ed efficace di ricollocazione all'interno dell'UE;

5.  chiede a Frontex di coadiuvare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne dell'UE, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare (articolo 2 del citato regolamento Frontex); esorta Frontex ad avvalersi dell'intera gamma di strumenti a sua disposizione per attuare nel Mediterraneo la propria strategia sui diritti fondamentali, chiedendo in particolare al suo responsabile per i diritti fondamentali una valutazione dell'operazione Hermes, con particolare riferimento alle recenti tragedie avvenute nel canale di Sicilia;

6.  sottolinea in particolare l'importanza della condivisione delle responsabilità in materia di asilo e raccomanda la creazione di un meccanismo dotato di finanziamenti adeguati e fondato su criteri oggettivi e sul diritto dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione di scegliere il luogo in cui presentare la domanda, onde ridurre la pressione sugli Stati membri che ricevono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

7.  ricorda che la solidarietà UE dovrebbe andare di pari passo con la responsabilità; ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di venire in aiuto dei migranti in mare; invita gli Stati membri che sono venuti meno ai loro obblighi internazionali a non respingere più le imbarcazioni con migranti a bordo;

8.  invita l'UE e gli Stati membri ad abrogare o annullare eventuali normative che configurano come reato l'assistenza prestata a migranti in mare; chiede al Consiglio di rivedere la direttiva 2002/90/CE al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria a migranti che si trovano in difficoltà in mare è un'azione che va accolta favorevolmente e non dovrebbe essere in alcun modo sanzionabile; chiede agli Stati membri di abrogare qualsiasi normativa che configura come illecito penale l'ingresso o il soggiorno nel loro territorio;

9.  esprime preoccupazione dinanzi al numero crescente di persone che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo in direzione dell'UE; invita gli Stati membri ad adottare misure che permettano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita;

10. sottolinea che, nell'accogliere i rifugiati e i migranti, occorre adottare un approccio più coerente e dimostrare una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri sottoposti a particolare pressione; invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal sistema europeo comune di asilo (CEAS) siano attuate correttamente;

11. chiede, con riferimento all'Italia, alla Grecia e a Malta, la sospensione dei trasferimenti di cui alla normativa Dublino II qualora non sia possibile salvaguardare i diritti dei richiedenti asilo; ritiene che il regolamento Dublino II[5], che disciplina l'attribuzione delle competenze per le richieste di asilo, imponga un onere sproporzionato sugli Stati membri che costituiscono i punti d'ingresso nell'UE, e non preveda una ripartizione equa delle competenze in materia di asilo tra gli Stati membri; constata che il sistema Dublino II, quale finora applicato e in un contesto caratterizzato da sistemi di asilo diversi e da una carente attuazione dell'acquis in materia di asilo, abbia portato a un trattamento iniquo dei richiedenti asilo, oltre ad avere un impatto negativo sul ricongiungimento e l'integrazione delle famiglie; sottolinea, inoltre, le sue carenze in termini di efficienza e di efficacia in rapporto ai costi, dato che oltre la metà dei trasferimenti concordati non viene effettuata e che vi è ancora un numero significativo di domande multiple; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che i richiedenti asilo rimpatriati in uno Stato membro, in applicazione del regolamento Dublino II, non vengano discriminati per la sola ragione di essere oggetto di trasferimento secondo la normativa Dublino II;

12. è del parere che l'ingresso nell'UE in condizioni di sicurezza e legalità sia un mezzo più efficace rispetto all'ingresso irregolare, con tutti i rischi connessi al traffico di persone, ai traffici illeciti e ai pericoli in mare; invita, pertanto, gli Stati membri ad accogliere le persone in cerca di protezione internazionale attraverso il sistema dei visti e, in particolare, ad applicare l'articolo 25 del codice dei visti, in base al quale uno Stato membro può rilasciare un visto con validità territoriale limitata quando lo ritiene necessario per motivi umanitari, o l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen, il quale prevede che uno Stato membro possa autorizzare i cittadini di paesi terzi a entrare nel proprio territorio per motivi umanitari; invita gli Stati membri a potenziare le loro capacità consolari con personale competente nelle regioni con un numero elevato di rifugiati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di vagliare ulteriormente, con carattere di urgenza, le altre possibilità di istituire un accesso legale nell'UE per i migranti; invita gli Stati membri a concludere in via prioritaria i negoziati sulla proposta di direttiva concernente i lavoratori migranti stagionali[6]; chiede alla Commissione di preparare una tabella di marcia per istituire un sistema di migrazione legale per l'UE;

13. rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo le persone che richiedono protezione internazionale e assicurare loro l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti nonché condizioni di accoglienza umane;

14. sollecita la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a provvedere alla pianificazione di emergenza, ivi inclusa la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea[7], ove e qualora le condizioni lo richiedessero;

15. invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e dell'UE in vigore; invita gli Stati membri a porre immediatamente fine a eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del diritto internazionale ed europeo, in particolare per quanto concerne la detenzione dei minori, e segnala che i provvedimenti detentivi nei confronti di migranti devono essere sempre presi in ultima istanza e costituire oggetto di decisione amministrativa nonché essere debitamente giustificati e temporanei;

16. incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, associato alle quote nazionali esistenti, e l'ammissione per motivi umanitari; incoraggia gli Stati membri a ricorrere ai fondi ancora disponibili a titolo dell'azione preparatoria / progetto pilota sul reinsediamento; chiede agli Stati membri di definire il contributo, aumentando l'ammontare pro capite;

17. invita l'Unione a raggiungere rapidamente un accordo sulle nuove disposizioni per quanto riguarda le operazioni in mare svolte sotto il coordinamento di Frontex, in modo da conseguire misure di salvataggio efficaci e coordinate a livello dell'UE e garantire che le operazioni siano condotte nel pieno rispetto delle pertinenti leggi e norme internazionali in materia di diritti umani e rifugiati, nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare; si dichiara pienamente favorevole alla tesi secondo cui la norma sulle ricerche e il salvataggio nell'ambito delle operazioni congiunte debba essere giuridicamente vincolante e invita gli Stati membri ad appoggiarla;

18. invita l'Unione e gli Stati membri ad adoperarsi per la creazione di meccanismi efficaci e prevedibili per l'identificazione di luoghi sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei migranti recuperati in mare; ricorda che un luogo sicuro è un luogo in cui la sicurezza dei sopravvissuti e la tutela dei loro diritti fondamentali, compreso il principio di non respingimento, non sono minacciati;

19. invita l'Unione e gli Stati membri a istituire meccanismi di profilazione e di rinvio, tra cui l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti per quanti possono necessitare di protezione internazionale, sulla base del presupposto che uno sbarco non implica necessariamente che la responsabilità, in termini di trattamento e soluzioni, sia da attribuirsi unicamente allo Stato nel cui territorio sono state sbarcate le persone recuperate in mare;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.