PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE
13.1.2014 - (2013/2960(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Judith Sargentini, Franziska Keller, Marije Cornelissen, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou a nome del gruppo Verts/ALE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0016/2014
B7‑0016/2014
Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[1],
– vista la direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[2],
– visti il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[3], e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[4],
– vista la dichiarazione del Commissario László Andor in data 1° gennaio 2014 sulla fine delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania,
– vista la dichiarazione della Commissione del 25 novembre 2013 sulla difesa della libera circolazione delle persone,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste le dichiarazioni rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione il 15 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il principio della libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale per tutti i cittadini dell'Unione, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la libera circolazione è al centro dei valori dell'UE, in quanto offre ai suoi cittadini la possibilità di scegliere dove vivere e lavorare e crea mobilità e sviluppo nel mercato del lavoro, nel sistema d'istruzione e oltre;
C. considerando che la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari facilita la mobilità ma non concede diritti oltre a quello di soggiornare e risiedere in un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi;
D. considerando che la libera circolazione dei lavoratori comporta sia diritti sia doveri e non può essere ritenuta priva di restrizioni;
E. considerando che la libera circolazione di persone all'interno dell'UE in cerca di opportunità e di una nuova vita è in parte da ricondursi alla povertà di alcune aree dell'Unione;
F. considerando che la povertà può essere un motivo che spinge le persone a lasciare i relativi paesi e a cercare opportunità all'interno dell'UE; che gli Stati membri devono concentrarsi sulla riduzione della povertà in tutta l'Unione; che la povertà in sé non può mai essere un motivo per il rimpatrio o il rimpatrio forzato da uno Stato membro a un altro;
G. considerando che la riduzione della povertà è un obiettivo specifico rientrante nel quadro del Fondo sociale europeo e della strategia Europa 2020, e che spetta agli Stati membri utilizzare di conseguenza i fondi correlati;
H. considerando che il principio di non discriminazione e parità di trattamento sul mercato del lavoro è un principio fondamentale che deve essere pienamente rispettato;
I. considerando che gli Stati membri hanno avuto il tempo necessario per adeguare i relativi sistemi di sicurezza sociale alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, in particolare quelli che ricorrono al periodo di transizione;
1. afferma che il principio della libera circolazione costituisce un diritto fondamentale per tutti i cittadini dell'Unione e che non si possono accettare deroghe alla legislazione dell'UE relativamente a tale diritto fondamentale;
2. deplora l'enfasi estremamente negativa e ingiustificata posta sui cosiddetti oneri derivanti dalla libera circolazione da parte di diversi leader europei nei giorni precedenti alla scadenza del periodo transitorio per Bulgaria e Romania;
3. contesta fermamente la posizione assunta dai medesimi leader europei, i quali chiedono modifiche e restrizioni della libera circolazione dei cittadini; sottolinea che la limitazione dei diritti di un gruppo di cittadini porta all'esclusione e all'isolamento dello stesso, viene percepita come un trattamento ingiusto da parte dell'UE, rischia di esporre questi gruppi ad attacchi da parte di forze xenofobe e ha implicazioni più ampie per quanto concerne l'aumento di episodi di razzismo e xenofobia in tutti gli Stati membri;
4. considera erronea la posizione assunta da alcuni partiti politici secondo cui la migrazione rappresenta un onere per i sistemi di assistenza sociale nazionali e il cosiddetto "turismo del welfare" è una minaccia incalzante per i sistemi sociali degli Stati membri; sottolinea che nessuno degli Stati membri che sostiene l'esistenza di tale onere ha presentato alla Commissione le prove richieste;
5. sottolinea che la direttiva 2004/38/CE prevede già una restrizione secondo la quale le persone sono tenute a dimostrare di avere risorse sufficienti affinché non diventino un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una severa applicazione del diritto del lavoro in modo da assicurare la parità di trattamento di tutti i lavoratori dell'UE; sottolinea che gli Stati membri devono compiere ogni sforzo possibile per porre fine allo sfruttamento dei lavoratori vulnerabili e che ciò va a sostegno di una leale concorrenza commerciale e di mercati del lavoro equi;
7. riconosce che esistono alcuni cosiddetti punti caldi, dove sono giunti gruppi di persone molto povere provenienti da altri Stati membri, e che tale circostanza crea tensioni per le città in questione; osserva che diverse autorità e comunità locali si sono adoperate in modo costruttivo per trovare soluzioni a tali problemi;
8. ritiene, tuttavia, che queste tensioni potrebbero e dovrebbero essere affrontate sia aiutando le persone interessate sia sostenendo le regioni in questione, vale a dire attraverso il Fondo sociale europeo;
9. invita gli Stati membri a difendere con fermezza il diritto alla libera circolazione dei lavoratori in quanto diritto fondamentale che andrebbe sostenuto garantendo diritti sociali e del lavoro dignitosi e una rigorosa applicazione delle norme in materia di lavoro;
10. sottolinea che, laddove i cittadini dell'UE lavorino o risiedano l'uno accanto all'altro, i loro diritti e obblighi non dovrebbero dipendere dalla relativa nazionalità;
11. invita gli Stati membri a ricorrere a ogni mezzo possibile per combattere la migrazione dovuta alla povertà all'interno dell'UE, senza pregiudicare il principio della libera circolazione delle persone e dei loro familiari;
12. invita gli Stati membri a garantire che i lavoratori stranieri cittadini dell'UE e i lavoratori nazionali ricevano lo stesso trattamento;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.