Proposta di risoluzione - B7-0026/2014Proposta di risoluzione
B7-0026/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla libertà di circolazione

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Timothy Kirkhope, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki a nome del gruppo ECR

Procedura : 2013/2960(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0026/2014
Testi presentati :
B7-0026/2014
Testi approvati :

B7‑0026/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di circolazione

(2013/2960(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visto il titolo IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 151 afferente,

–   visti i trattati di adesione e i protocolli associati,

–   visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità[1], quale codificato dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[2],

–   vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto di vivere e di lavorare in un altro Stato membro è una delle libertà fondamentali dell'Unione europea, riconosciute dai trattati;

B.  considerando che il 1° gennaio 2014 i controlli transitori applicati alla Bulgaria e alla Romania hanno preso fine in tutta l'UE;

C. considerando che i flussi di mobilità dovrebbero essere motivati principalmente dalla domanda di manodopera;

D. considerando che la libera circolazione dei lavoratori, se regolamentata correttamente, può contribuire a creare un'economia europea più forte e un'UE più flessibile, pronta a far fronte alle sfide della corsa globale;

E.  considerando che la società europea moderna richiede una maggiore mobilità dei lavoratori, in particolare a causa dei mutamenti industriali, della globalizzazione, dei nuovi modelli lavorativi, dell'evoluzione demografica e dello sviluppo dei mezzi di trasporto;

F.  considerando che la Commissione ha recentemente presentato una serie di proposte volte a risolvere le questioni in sospeso relative alla libertà di circolazione;

1.  osserva che la libertà di circolazione è stata un fattore positivo nel completamento del mercato unico e nell'evoluzione della crescita economica europea;

2.  invita gli Stati membri a onorare i loro obblighi imposti dal trattato per quanto concerne le norme dell'UE relative alla libertà di circolazione;

3.  sottolinea che la libertà di circolazione resterà un aspetto positivo dell'Unione europea fintantoché sarà regolamentata e applicata in modo sostenibile e fintantoché l'UE adotterà le misure corrispondenti contro gli abusi di tale diritto, preservando così la fiducia dei cittadini europei in tale principio;

4.  invita il Consiglio ad esaminare attentamente la più recente comunicazione della Commissione sulla riforma di tale principio, in particolare il chiarimento del "test di residenza abituale", gli sforzi volti a risolvere le sfide in materia di inclusione sociale, lo scambio di buone prassi tra le autorità locali e le norme sull'accesso alla sicurezza sociale;

5.  invita gli Stati membri ad attuare i loro sistemi di informazione sui visti e i loro sistemi di informazione Schengen in modo efficace onde garantire la sicurezza di tutti i cittadini dell'UE;

6.  invita gli Stati membri a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali per tutti i cittadini dell'Unione europea;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che tutti i lavoratori dell'Unione siano trattati in modo uguale ed equo, a garantire una concorrenza leale tra le imprese e a prevenire il dumping sociale ed economico;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.