Proposta di risoluzione - B7-0027/2014Proposta di risoluzione
B7-0027/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE

13.1.2014 - (2013/2960(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0016/2014

Procedura : 2013/2960(RSP)
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B7-0027/2014

B7‑0027/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE

(2013/2960(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 21 e 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[1],

–   visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[2],

–   vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza" (COM(2013)0837),

–   visto lo studio, pubblicato il 14 ottobre 2013, riguardante l'impatto sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri esercitato dal diritto dei migranti intra-UE non attivi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e all'assistenza sanitaria sulla base della residenza,

–   vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[3],

–   vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione[4],

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" (COM(2010)0373),

–   vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding, vicepresidente della Commissione, al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,

–   viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, del 1° gennaio 2014, sulla fine delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto alla libera circolazione dei cittadini costituisce una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione, sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale elemento essenziale dell'integrazione europea direttamente connesso alla cittadinanza dell'Unione;

B.  considerando che la libera circolazione è al centro dei valori dell'Unione, in quanto concede ai suoi cittadini la possibilità di scegliere dove risiedere e lavorare e crea mobilità e sviluppo nel mercato del lavoro, nel sistema di istruzione e oltre;

C. considerando che i cittadini dell'UE ritengono la libera circolazione il risultato più positivo conseguito dall'UE nonché un fattore che apporta benefici economici al proprio paese;

D. considerando che la non appartenenza all'area Schengen di alcuni Stati membri non ha ripercussioni sul diritto di tutti i cittadini dell'UE di circolare liberamente sul territorio dell'Unione;

E.  considerando che il diritto dei cittadini dell'UE di risiedere ovunque nell'Unione si applica a tutti i cittadini dell'UE senza restrizioni, ma è subordinato alla condizione, stabilita nella direttiva 2004/38/CE, che dopo tre mesi il cittadino in questione provi di disporre di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere a carico dello Stato membro ospitante;

F.  considerando che la direttiva sulla libera circolazione prevede già la restrizione secondo cui gli individui sono tenuti a dimostrare che dispongono di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di protezione sociale dello Stato membro interessato;

G. considerando che la libera circolazione dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale ai fini del successo del mercato unico dell'Unione; che, sebbene i cittadini dell'Unione che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine siano solo il 2,8% di tutti i cittadini dell'UE, essi rappresentano comunque un elemento essenziale per la buona riuscita del mercato interno e il rilancio dell'economia europea;

H. considerando che la libera circolazione dei lavoratori comporta sia diritti che obblighi e non può essere ritenuta priva di restrizioni;

I.   considerando che il principio di non discriminazione e parità di trattamento sul mercato del lavoro rappresenta un principio fondamentale che deve essere pienamente rispettato;

J.   considerando che, poiché la povertà e la mancanza di prospettive sono fattori che possono spingere un individuo a lasciare il paese di origine e cercare nuove opportunità all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sulla riduzione della povertà in tutta l'UE; che la povertà in sé non può mai essere un motivo per il rimpatrio o il rimpatrio forzato da uno Stato membro a un altro;

K. considerando che dal 1º gennaio 2014 sono state abolite le disposizioni transitorie per la libera circolazione dei lavoratori bulgari e rumeni;

L.  considerando che la recente evoluzione delle nostre società, segnatamente in ragione del mutamento industriale, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto, richiede un grado più elevato di mobilità tra i lavoratori;

M. considerando che, nell'attuale crisi economica che interessa l'Europa, le rimesse che i lavoratori mobili inviano ai paesi di origine possono avere un effetto positivo netto sulla bilancia dei pagamenti di tali paesi;

N. considerando che, secondo recenti studi della Commissione, i lavoratori mobili sono contribuenti netti alle economie e ai bilanci dei paesi ospitanti; che i lavoratori mobili versano nei bilanci dei paesi ospitanti, sotto forma di tasse e di contributi previdenziali, più di quanto non ricevano in prestazioni, mentre la spesa sanitaria per i cittadini mobili dell'UE non attivi è minima rispetto alla spesa sanitaria totale (0,2%) o alle economie dei paesi ospitanti (0,01% del PIL) e i cittadini dell'UE rappresentano una piccolissima percentuale dei destinatari di indennità speciali non contributive;

O. considerando che le aziende incrementano i propri profitti sfruttando manodopera a basso costo oltre confine, il che causa la diminuzione degli stipendi e il peggioramento delle condizioni sociali per tutti; che tale pratica priva inoltre gli Stati membri del gettito fiscale e dei contributi previdenziali;

P.  considerando che la diffusione del dumping sociale, della concorrenza sleale e delle distorsioni di mercato sta portando a un aumento del nazionalismo e del protezionismo;

1.  invita gli Stati membri a onorare i loro obblighi imposti dal trattato per quanto concerne le norme dell'UE relative alla libera circolazione;

2.  invita gli Stati membri a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione di tutti i cittadini dell'UE;

3.  ritiene sbagliata la posizione adottata da alcuni partiti politici secondo cui la migrazione sarebbe un onere per i sistemi nazionali di protezione sociale e il cosiddetto "turismo del welfare" rappresenterebbe una grave minaccia per i sistemi sociali degli Stati membri; sottolinea che nessuno degli Stati membri che denuncia tale onere ne ha presentato le prove alla Commissione come richiesto;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rigorosa applicazione del diritto dell'Unione così da garantire che tutti i lavoratori dell'UE godano dello stesso trattamento e non subiscano discriminazioni per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di occupazione e di lavoro, la retribuzione, il licenziamento nonché le agevolazioni sociali e fiscali, garantendo in tal modo la leale concorrenza tra le imprese; esorta inoltre le autorità nazionali a contrastare qualunque limitazione ingiustificata o ostacolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori come pure il loro sfruttamento;

5.  incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi attuali per garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino integralmente e correttamente la direttiva 2004/38/CE, facendo pieno uso del suo potere di avviare procedure d'infrazione; invita gli Stati membri a eliminare gli attuali ostacoli di natura giuridica e pratica al diritto dei cittadini di circolare liberamente e a non introdurre procedure amministrative onerose e ingiustificate né tollerare pratiche inaccettabili che limitano l'applicazione di tale diritto;

6.  ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare di un cittadino dell'Unione e ai partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi compresi i membri di coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, a tale proposito, a garantire la rigorosa applicazione della direttiva;

7.  invita gli Stati membri a fare ricorso a tutti i mezzi per combattere la migrazione determinata dalla povertà all'interno dell'UE, attuando politiche in materia di pari opportunità, garantendo salari di sussistenza e condizioni di lavoro dignitose nonché percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro, rendendo la crescita economica più inclusiva a livello sociale, senza pregiudicare nel contempo il principio della libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari;

8.  invita gli Stati membri a utilizzare pienamente e in modo trasparente le risorse disponibili a titolo dei fondi europei, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di promuovere l'integrazione, l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, nonché sostenere gli sforzi profusi dalle comunità locali per far fronte all'aumento del numero di cittadini emarginati, indipendentemente dal fatto che siano cittadini di un determinato paese;

9.  invita gli Stati membri a difendere con fermezza il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, quale diritto fondamentale che andrebbe sostenuto garantendo diritti sociali e del lavoro dignitosi e una rigorosa applicazione delle norme in materia di lavoro;

10.  invita a procedere alla revisione della direttiva sui lavoratori distaccati allo scopo di porre fine al dumping sociale e garantire a tutti i lavoratori dell'UE pieni diritti e condizioni dignitose di vita e di lavoro;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.