PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla cittadinanza dell'UE in vendita
13.1.2014 - (2013/2995(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a nome del gruppo GUE/NGL
B7‑0028/2014
Risoluzione del Parlamento europeo sulla cittadinanza dell'UE in vendita
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 13 e 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010 nella causa C-135/08 Janko Rottman contro Freistaat Bayern,
– visto il documento della Rete europea dell'immigrazione dell'8 novembre 2012 dal titolo Inchiesta specifica sui migranti benestanti,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le norme per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza rientrano nella competenza degli Stati membri; che la cittadinanza dell'UE presenta un valore aggiunto e non si sostituisce alla cittadinanza nazionale, anche se resta intesa come uno statuto fondamentale dei cittadini degli Stati membri slegata dalla posizione economica;
B. considerando che la cittadinanza dell'Unione è legata a diversi diritti, tra cui il diritto di elettorato passivo e attivo alle elezioni locali ed europee e alla libera circolazione e che detti diritti sono garantiti dall'Unione stessa nell'intero suo territorio;
C. considerando che la libera circolazione all'interno dell'UE è strettamente legata alla cittadinanza dell'Unione; che essa è concessa a cittadini di paesi terzi abilitati legalmente a soggiornare e risiedere in uno Stato membro dell'Unione;
D. considerando che ognuno ha il diritto di lasciare un paese, anche il proprio, e di ritornarvi, che ognuno ha il diritto a una cittadinanza e che nessuno deve essere privato arbitrariamente della propria cittadinanza né gli può essere negato il diritto i cambiarla;
E. considerando che diversi Stati membri hanno di recente adottato misure per facilitare la migrazione di persone con specializzazione elevata o con cospicue risorse economiche, in particolare con la vendita di visti;
F. considerando che Malta ha adottato una legislazione che consente la vendita di passaporti in cambio di importi monetari cospicui;
G. considerando che dette proposte sono legate alla situazione economica e finanziaria di alcuni Stati membri, alle misure di austerità e agli obiettivi di riduzione del disavanzo e dei debiti pubblici eccessivi in quanto conseguenza delle politiche imposte dall'Unione; che le misure volte a mettere in vendita la cittadinanza hanno lo scopo di finanziare i bilanci pubblici degli Stati membri o di facilitare gli investimenti negli stessi;
H. considerando che la concessione della cittadinanza, dello statuto di residente o del soggiorno temporaneo non dovrebbe dipendere dalla posizione economica o sociale; che i diritti e le libertà sono concessi a tutti e pertanto non possono essere oggetto di transazioni finanziarie, tra cui anche quelle effettuate dagli Stati;
I. considerando che i migranti che vengono in Europa per viverci o lavorarvi non dovrebbero essere trattati in modo differente sulla base della loro posizione economica o sociale;
1. condanna fermamente l'adozione di normative legislative o di programmi mirati a concedere la cittadinanza, oppure lo statuto di residente permanente o temporaneo, soltanto sulla base della capacità finanziaria o in cambio di progetti di investimento negli Stati membri; evidenzia che tali prassi sono una violazione dei principi di parità e di non discriminazione e configurano una discriminazione tra migranti;
2. sottolinea che, alla luce dei diritti ad essa collegati, la cittadinanza e i permessi di residenza permanente o temporanea non dovrebbero essere considerati una merce di scambio;
3. osserva che la cittadinanza dell'Unione è un titolo importante concesso a tutti i cittadini degli Stati membri, in quanto implica la concessione di diritti fondamentali e istituisce obblighi per gli Stati membri dell'UE;
4. condanna energicamente tali prassi mentre ai migranti che da anni lavorano e concorrono validamente all'Unione europea viene perfino negata la possibilità di chiedere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono; deplora fermamente la circostanza che mentre la cittadinanza è venduta ad alcuni migranti, altri mettono in pericolo la propria vita per eludere i dispositivi di protezione delle frontiere dell'UE;
5. ricorda il suo impegno ad aprire le politiche migratorie a prescindere da cittadinanza, patrimonio o reddito;
6. deplora il fatto che diversi Stati membri non abbiano ancora concesso la cittadinanza o il diritto di voto a persone arrivate nel paese prima del 1991 e ai loro discendenti (nel caso della Lettonia il 15% della popolazione) o concesso il diritto di voto a cittadini di paesi terzi con residenza regolare nel proprio territorio;
7. ritiene che la concessione della cittadinanza nazionale o del titolo di residenza sulla base della capacità finanziaria sia contraria allo spirito di fiducia reciproca in relazione alla cittadinanza tra tutti i cittadini e le persone che risiedono nell'Unione europea nonché tra gli Stati; ritiene inoltre che ciò potrebbe avere ripercussioni rilevanti per la libera circolazione, i diritti di voto e i programmi di esenzione dal visto da cui traggono vantaggio tutti i cittadini dell'UE;
8. invita tutti gli Stati membri a tenere in debito conto le convenzioni europee e internazionali in materia di diritti umani quando esercitano le loro prerogative in materia di cittadinanza e titoli di residenza permanente o temporanea;
9. sollecita un ampio dibattito sui principi condivisi che dovrebbero orientare le politiche degli Stati membri in materia di nazionalità, cittadinanza e titoli di residenza permanente o temporanea;
10. invita gli Stati membri a onorare tutti i loro obblighi internazionali, in particolare la Convenzione europea sui diritti dell'uomo;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.