Proposta di risoluzione - B7-0031/2014Proposta di risoluzione
B7-0031/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla cittadinanza dell'UE in vendita

13.1.2014 - (2013/2995(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Kinga Göncz, Sylvie Guillaume a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0015/2014

Procedura : 2013/2995(RSP)
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B7-0031/2014
Testi presentati :
B7-0031/2014
Testi approvati :

B7‑0031/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla cittadinanza dell'UE in vendita

(2013/2995(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 4 e 8 del trattato sull'Unione europea,

–   visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che ogni Stato membro dovrebbe agire in maniera responsabile per preservare i valori e i risultati comuni dell'Unione, e che tali valori e risultati sono inestimabili e non possono avere un prezzo;

B.  considerando che diversi Stati membri hanno introdotto programmi che comportano direttamente o indirettamente la vendita della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi, anche senza alcun requisito di residenza;

C. considerando che un crescente numero di Stati membri rilascia permessi di soggiorno temporanei o permanenti a cittadini di paesi terzi che effettuano investimenti in tali Stati membri;

D. considerando che in alcuni Stati membri è possibile ottenere la residenza permanente, che dà accesso a tutto lo spazio Schengen; che determinati Stati membri stanno adottando misure che possono di fatto portare alla vendita della cittadinanza dello Stato membro in questione;

E.  considerando che in alcuni casi tali programmi d'investimento possono avere effetti secondari negativi, come le distorsioni del mercato immobiliare locale;

F.  considerando che alcuni programmi nazionali che comportano la vendita della cittadinanza dell'UE pregiudicano la fiducia reciproca su cui si fonda l'Unione;

G. considerando che i cittadini dell'UE, in particolare, hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione, specialmente nello spazio Schengen, di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni al Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nonché di beneficiare, nei paesi terzi, dell'assistenza dall'ambasciata o del consolato di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, se il loro paese non è rappresentato;

H. considerando che l'UE si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, costruita attraverso anni di graduale lavoro e di buona volontà da parte degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme;

I.   considerando che sono state espresse preoccupazioni anche in merito all'uso illecito di tali programmi d'investimento, incluse questioni come il riciclaggio di denaro;

J.   considerando che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda possibili discriminazioni, in quanto tali pratiche degli Stati membri permettono di ottenere la cittadinanza dell'UE soltanto ai cittadini più ricchi di paesi terzi, senza che vengano presi in considerazione altri criteri;

K. considerando che la cittadinanza non comporta soltanto diritti ma anche responsabilità;

L.  considerando che la cittadinanza dell'UE è una delle principali conquiste dell'Unione e che, in base ai trattati dell'UE, le questioni della residenza e della cittadinanza sono di esclusiva competenza degli Stati membri;

1.  è preoccupato che questa forma di ottenimento della cittadinanza dell'UE in alcuni Stati membri pregiudichi il concetto stesso di cittadinanza europea;

2.  invita gli Stati membri a riconoscere e a tenere fede alle proprie responsabilità per quanto concerne la difesa dei valori e degli obiettivi dell'Unione;

3.  invita la Commissione, in qualità di custode dei trattati, a indicare chiaramente se tali programmi rispettino la lettera e lo spirito dei trattati e il codice frontiere Schengen, nonché le norme dell'Unione in materia di non discriminazione;

4.  ribadisce che l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sancisce il principio della "leale cooperazione" tra l'Unione e gli Stati membri, che si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati;

5.  esprime preoccupazione per le implicazioni di alcuni programmi d'investimento e di cittadinanza recentemente adottati da vari Stati membri dell'Unione;

6.  riconosce che le questioni della residenza e della cittadinanza sono di competenza degli Stati membri, ma invita questi ultimi a essere prudenti nell'esercitare le loro competenze in questo ambito, poiché ciò si ripercuote su altri Stati membri;

7.  osserva che la cittadinanza dell'UE implica un interesse nell'Unione e dipende dai legami di una persona con l'Europa o i suoi Stati membri o dai legami personali con cittadini dell'Unione; ricorda che la cittadinanza dell'UE non dovrebbe mai diventare un prodotto commerciabile;

8.  sottolinea che i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE si fondano sulla dignità umana e non dovrebbero essere acquistati o venduti a nessun prezzo;

9.  evidenzia che l'accesso a finanziamenti non dovrebbe costituire il principale criterio per il conferimento della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi; invita gli Stati membri a tenere conto delle preoccupazioni circa i reati connessi alla frode, come il riciclaggio di denaro;

10. osserva che la competizione in atto per condizioni d'investimento più allettanti o risorse finanziarie può portare a un abbassamento degli standard e dei requisiti legati all'ottenimento di un permesso di soggiorno nello spazio Schengen e della cittadinanza dell'UE;

11. invita la Commissione a valutare i diversi programmi di cittadinanza alla luce dei valori europei, nonché dello spirito e della lettera della legislazione e della prassi dell'Unione, e a formulare raccomandazioni allo scopo di definire criteri e orientamenti dell'Unione per l'accesso alla cittadinanza dell'UE attraverso programmi nazionali, al fine di preservare il valore dell'Unione europea come comunità di valori;

12. invita gli Stati membri che hanno adottato programmi nazionali che permettono la vendita diretta o indiretta della cittadinanza dell'UE a cittadini di paesi terzi ad allinearli allo spirito dei valori dell'Unione;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.