Proposta di risoluzione - B7-0089/2014Proposta di risoluzione
B7-0089/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato della Commissione (UE) n. .../..., del 17 dicembre 2013, che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

29.1.2014 - (C(2013)9133 – 2014/2546(DEA))

presentata a norma dell'articolo 87 bis, paragrafo 4, del regolamento

Bernd Lange, Vital Moreira, Véronique De Keyser a nome del gruppo S&D
Franziska Keller a nome del gruppo Verts/ALE
Helmut Scholz, Paul Murphy a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2013/3000(DEA)
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B7-0089/2014
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B7‑0089/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione (UE) n. .../..., del 17 dicembre 2013, che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

(C(2013)9133 – 2014/2546(DEA))
 

Il Parlamento europeo,

–       visto il regolamento delegato della Commissione (UE) n. .../..., del 17 dicembre 2013, che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)9133),

–       visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio[1],

–       vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari esteri,

–       visto l'articolo 87 bis, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.     considerando che il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce le modalità del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione, inteso ad assistere i paesi in via di sviluppo agevolando le loro esportazioni all'Unione europea;

B.     considerando che l'SPG consta di un regime generale e due regimi speciali, tra cui il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+), in virtù del quale non vengono applicati dazi all'importazione per oltre 6 000 linee tariffarie provenienti dai beneficiari;

C.     considerando che il regime SPG+ è stato concepito come incentivo credibile per i paesi che intendono assumersi seriamente l'impegno di applicare le convenzioni internazionali di base, le quali svolgono un ruolo essenziale ai fini dello sviluppo sostenibile;

D.     considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce le condizioni che un paese candidato deve soddisfare per diventare un paese beneficiario dell'SPG+ e che questo status non è conferito automaticamente, bensì richiede una valutazione caso per caso riguardo alla presenza delle condizioni richieste;

E.     considerando che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per creare o modificare l'allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+;

F.     considerando che il regolamento (UE) n. 978/2012 non impone alla Commissione di adottare un unico atto delegato per tutti i paesi beneficiari, bensì lascia a tale Istituzione la discrezionalità di decidere se tutti i paesi debbano essere inseriti in unico atto delegato o se ciascun paese debba essere l'oggetto di un singolo atto delegato;

G.     considerando che il 17 dicembre 2013 la Commissione ha adottato un atto delegato per definire l'allegato III aggiungendo tre ulteriori paesi – El Salvador, Guatemala e Panama – mediante un singolo atto delegato;

H.     considerando che ciò limita notevolmente i poteri di controllo dei colegislatori, obbligandoli, in caso di obiezione a un paese candidato, a obiettare all'intero atto delegato, il che penalizza tutti i candidati ammissibili inclusi nell'atto delegato in questione, diversamente da quanto accadrebbe nel caso di un approccio più mirato in cui vengono adottati atti delegati distinti per ciascun paese;

I.      considerando che un atto delegato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto; che tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio;

J.      considerando che, a norma del paragrafo 2 dell'intesa comune tra Parlamento, Consiglio e Commissione sugli atti delegati, le tre istituzioni cooperano durante tutta la procedura di adozione degli atti delegati ai fini di un agevole esercizio dei poteri delegati e di un efficace controllo di tali poteri da parte del Parlamento e del Consiglio;

1.      solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione (UE) n. .../..., del 17 dicembre 2013, che definisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)9133);

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.      chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto della seguente raccomandazione:

         in riferimento all'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato distinto per ogni paese che desidera aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+;

4.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.