PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia dell'UE per l'Artico
5.3.2014 - (2013/2595(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Indrek Tarand, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Margrete Auken, Satu Hassi, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a nome del gruppo Verts/ALE
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sull'Artico e segnatamente la sua relazione su una politica sostenibile dell'UE per il Grande Nord, del gennaio 2011[1] , e la relazione della commissione parlamentare mista sulla politica artica, dell'ottobre 2013,
– visti la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012, dal titolo "Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe" (JOIN(2012)0019) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione, dal titolo "Inventory of activities in the framework of developing a European Union Arctic Policy" (Inventario delle attività nel quadro dell'elaborazione di una politica artica dell'Unione europea) (SWD(2012)0182) e "Space and the Arctic" (Spazio e regione artica) (SWD(2012)0183),
– visti il partenariato UE-Groenlandia 2007-2013 e l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra UE e Groenlandia, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 con una validità di tre anni,
– visto il programma di ricerca e innovazione dell'UE "Orizzonte 2020" per il periodo 2014-2020,
– visti il programma della presidenza del Consiglio artico, il programma del Consiglio nordico dei ministri per la cooperazione artica e il programma del Consiglio euroartico di Barents (BEAC),
– visti gli impegni assunti da Rio+20 riguardo all'avvio dei negoziati per un accordo di attuazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) in materia di protezione della biodiversità nelle aree non soggette alla giurisdizione nazionale,
– viste le strategie nazionali e i documenti strategici nuovi e aggiornati riguardanti le problematiche artiche presentati rispettivamente da Finlandia, Svezia, Danimarca e Groenlandia, Norvegia, Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito,
– viste le dichiarazioni adottate al secondo Forum parlamentare della dimensione settentrionale nel febbraio 2011 a Tromsø,
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata alla terza riunione ministeriale della dimensione settentrionale rinnovata, tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2013,
– viste le rispettive dichiarazioni rilasciate in occasione della nona Conferenza dei parlamentari della regione artica, svoltasi a Bruxelles dal 13 al 15 settembre 2010, e della decima Conferenza dei parlamentari della regione artica, svoltasi a Akureyri dal 5 al 7 settembre 2012,
– vista la relazione del gruppo speciale dell'Organizzazione mondiale del commercio del 25 novembre 2013 dal titolo "European Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal products" (Comunità europee ‒ misure per vietare l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca), in particolare il capitolo 1.3.5 (che istituisce la decisione preliminare adottata il 29 gennaio 2013),
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013, nella causa C-583/11P, e del 25 aprile 2013, nella causa T-526/10, relative alla domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca[2],
– vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE[3],
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030[4],
– visto l'esito della Conferenza sul clima di Cancún (COP16), tra cui l'accordo in base al quale le emissioni dovrebbero essere limitate onde evitare un aumento della temperatura media mondiale superiore a 2°C rispetto ai livelli dell'era preindustriale,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012 costituisce un passo avanti nel dare risposta all'esortazione del Parlamento di formulare una politica coerente dell'Unione europea per la regione artica;
B. considerando che il Parlamento ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente dei parlamentari della regione artica, tramite la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE);
C. considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che l'unica popolazione indigena dell'UE, quella dei sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia;
D. considerando che la Norvegia, che è un partner di fiducia, è associata all'Unione europea attraverso il SEE e l'accordo di Schengen;
E. considerando che l'UE vanta un impegno di lunga data nell'Artico, il quale si è concretizzato nel suo coinvolgimento nella politica comune della dimensione settentrionale con Russia, Norvegia e Islanda (compresa la "Finestra artica"), nella cooperazione di Barents e, in particolare, in seno al Consiglio euroartico di Barents e al Consiglio regionale di Barents, nonché in virtù delle implicazioni del suo partenariato strategico con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia, senza tralasciare la sua partecipazione, in anni recenti, in qualità di osservatore attivo ad hoc in seno al Consiglio artico;
F. considerando che la decisione assunta dal Consiglio artico di Kiruna di "ricevere affermativamente" la candidatura dell'UE allo status di osservatore è oggetto di interpretazioni diverse per quanto concerne la misura in cui all'UE sia accordato tale status di osservatore in seno al Consiglio artico;
G. considerando che l'UE e gli Stati membri recano un prezioso contributo alla ricerca nella regione artica e che i programmi dell'UE, tra cui il nuovo programma quadro Orizzonte 2020, sostengono importanti progetti di ricerca nella regione, apportando benefici, non da ultimo, anche ai popoli e alle economie dei paesi artici;
H. considerando che soltanto il 20% delle riserve mondiali di combustibili fossili può essere sfruttato entro il 2050, onde mantenere l'aumento della temperatura media al di sotto di due gradi Celsius;
I. considerando che, in base alle stime, circa un quinto delle risorse di idrocarburi non ancora scoperte a livello mondiale si trova nella regione artica, ma che occorrono ulteriori ricerche per stabilire con maggiore precisione la quantità di gas e petrolio che è possibile recuperare in modo economico, tenendo conto che la prospezione e l'estrazione di queste riserve devono avvenire in condizioni di totale sicurezza sotto il profilo ambientale;
J. considerando che il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci marini rappresentano minacce importanti per l'Artico, nonché per gli ecosistemi e la biodiversità in tutto il mondo;
K. considerando che la regione in questione, fino a tempi recenti perennemente coperta dai ghiacci marini, è ora libera dai ghiacci per ben 40% della sua superficie per una parte dell'anno;
L. considerando che le acque incontaminate, un tempo ricoperte dai ghiacci, sono probabilmente le uniche acque al mondo in cui non sia mai stata praticata la pesca e, per questo motivo, custodiscono preziosi coralli d'acqua fredda ed ecosistemi ancora da scoprire;
M considerando che la crosta di ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo a una velocità tre volte superiore a quella degli anni Novanta e contribuisce a innalzare il livello dei mari;
N. considerando che nel 2012 più di 2 000 scienziati di 67 paesi hanno chiesto una moratoria sulla pesca commerciale nell'Artico fino al completamento di ulteriori ricerche;
O. considerando che gli Stati artici detengono la sovranità e la giurisdizione sul proprio territorio e sulle proprie acque e che occorre rispettare il diritto della popolazione artica di perseguire l'utilizzo sostenibile delle proprie risorse naturali;
P. considerando che l'Artico è circondato da acque internazionali e che i cittadini e i governi di tutto il mondo, compresa l'Unione europea, condividono la responsabilità di una migliore tutela dell'Artico;
Q. considerando che al momento non sono disponibili tecnologie in grado di ripulire gli sversamenti di petrolio in presenza di ghiaccio;
R. considerando che il trasporto e l'utilizzo di oli pesanti combustibili sono vietati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nelle acque circostanti l'Antartico;
S. considerando che il crescente interesse per la regione artica dimostrato da soggetti non artici, quali la Cina, il Giappone, l'India e altri paesi, il loro stanziamento di risorse alla ricerca polare e, non da ultimo, la conferma del conferimento dello status di osservatori presso il Consiglio artico alla Corea del Sud, alla Cina, al Giappone, all'India e a Singapore indicano un crescente interesse geopolitico mondiale nei confronti dell'Artico;
L'Unione europea e l'Artico
1. ricorda l'adozione della sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord e accoglie positivamente la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012; ribadisce che, essendo tre dei suoi Stati membri – Danimarca, Finlandia e Svezia – Stati artici, e visto che la Norvegia e l'Islanda appartengono al SEE e all'area Schengen, l'Unione europea ha un legittimo interesse in virtù dei suoi diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale, del suo impegno a favore di politiche ambientali, climatiche e di altro tipo, dei suoi finanziamenti, delle sue attività di ricerca e dei suoi interessi economici, anche nei settori del trasporto marittimo e dello sviluppo delle risorse naturali; ricorda inoltre che all'interno dell'Unione europea, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena d'Europa, i sami;
2. prende atto della dichiarazione del Consiglio artico di Kiruna del maggio 2013 e della sua decisione di concedere all'Unione europea e ad altre entità statali lo status di osservatore; esorta la Commissione a continuare a trattare le questioni pendenti con il Canada e a tenere il Parlamento debitamente informato degli sviluppi;
3. sostiene gli sforzi della Commissione finalizzati a ottenere lo status di osservatore permanente presso il Consiglio artico, cionondimeno invita l'UE a perseguire attivamente gli obiettivi della strategia dell'UE per la regione artica in tutte le organizzazioni internazionali pertinenti, nell'attesa dell'approvazione definitiva del suo status di osservatore;
4. considera il Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un consesso importante per la cooperazione fra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Russia, la Svezia e la Commissione; prende atto del lavoro svolto dal BEAC per quanto attiene alle questioni sanitarie e sociali, l'istruzione e la ricerca, l'energia, la cultura e il turismo; rileva il ruolo consultivo del gruppo di lavoro delle popolazioni indigene (WGIP) in seno al BEAC;
5. richiama l'attenzione sui contributi che l'Unione europea apporta alla ricerca e allo sviluppo e sull'impegno degli operatori economici registrati e attivi in virtù delle leggi dell'UE nella regione artica;
6. invita la Commissione a presentare proposte sulle possibilità di sviluppare il progetto Galileo o progetti quali il Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, che possono avere un impatto sulla regione artica, in modo da permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, investendo quindi, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est al fine di contribuire a una maggiore prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla conoscenza dei principali processi geodinamici dell'area;
7. si compiace dell'individuazione di zone significative sotto il profilo ecologico e biologico nella regione artica nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, quale processo importante per garantire l'efficace conservazione della biodiversità artica, e sottolinea l'importanza di applicare un approccio basato sulla gestione ecosistemica agli ambienti costieri, marini e terrestri dell'Artico, come evidenziato dal gruppo di esperti in materia di gestione ecosistemica del Consiglio artico;
8. esprime preoccupazione per il fatto che l'attuazione, da parte dei membri del Consiglio artico, dell'accordo sulla ricerca e il salvataggio e dell'accordo sull'intervento in caso di sversamenti di petrolio riguardi unicamente attività di preparazione e reazione, ma non si occupi di regolamentare la prevenzione degli sversamenti di petrolio e non contempli disposizioni atte a garantire che gli operatori siano ritenuti pienamente responsabili sotto il profilo economico e ambientale;
9. chiede l'impegno attivo della popolazione indigena, degli organismi europei, della società civile e delle imprese nel processo di attuazione;
10. sottolinea la necessità che l'UE si impegni attivamente in tutti i gruppi di lavoro pertinenti del Consiglio artico o nelle organizzazioni regionali o internazionali rilevanti, quali l'Organizzazione marittima internazionale, la Convenzione sulla diversità biologica e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
11. prende atto delle nuove strategie per l'Artico pubblicate di recente da alcuni Stati membri dell'UE – fra i quali figurano membri del Consiglio artico come la Finlandia, la Danimarca e la Svezia e paesi osservatori come la Germania e il Regno Unito – ed esprime l'auspicio che tali strategie aggiornate porteranno non solo a una comprensione più realistica, ma anche a impegni concreti nell'Artico, ponendo l'accento, al riguardo, sulla necessità di tener conto delle politiche e dei programmi comuni dell'UE che interessano l'Artico;
12. prende atto della decisione del nuovo governo islandese di sospendere i negoziati di adesione all'UE; deplora che nessuna delle due parti sia riuscita a trovare una soluzione relativamente alle posizioni divergenti su alcune questioni, malgrado gli stretti legami culturali e malgrado il fatto che l'Islanda, in quanto membro del SEE e dello spazio Schengen, abbia già recepito una parte significativa della normativa dell'Unione, così che si è perduta l'occasione di integrare maggiormente tale paese – anche con deroghe speciali – per il bene delle future generazioni, data la sua posizione geopolitica e geoeconomica strategica;
13. chiede alla Commissione, alla luce di quanto sopra, di intensificare la cooperazione con l'Islanda nei settori di interesse comune, come lo sviluppo dei trasporti marittimi e le energie rinnovabili, avvalendosi appieno degli strumenti esistenti e incoraggiando la cooperazione in ambito scientifico ed economico tra gli operatori islandesi e quelli dell'UE;
14. prende atto dei preparativi per un Consiglio economico artico, da affiancare al Consiglio artico con funzione consultiva, e richiama l'attenzione sulla percentuale di imprese e istituti europei che apportano il proprio contributo e investono nell'Artico; invita le imprese a rispettare i diritti delle popolazioni indigene e a investire in modo ecologicamente e socialmente responsabile;
15. esprime il proprio sostegno a favore della creazione del centro di informazione dell'UE sull'Artico, quale rete incentrata sull'Artico intesa a informare e collegare fra loro gli attori della regione artica e quelli dell'UE;
16. invita la Commissione, alla luce delle circostanze e dell'evoluzione di cui sopra, a definire e presentare una strategia lungimirante e coerente sull'impegno dell'UE nell'Artico, garantendo che gli interessi socioeconomici e ambientali dell'UE e dei suoi Stati membri, così come la tutela della biodiversità a livello mondiale e gli obiettivi in materia di cambiamento climatico, siano sempre presi in considerazione in sede di elaborazione, modifica o aggiornamento delle misure che interessano la regione artica;
17. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione che definisca passi concreti per la coerente attuazione di siffatta strategia e delle politiche e dei programmi già in essere inerenti all'Artico, al fine di assicurare l'adozione di una strategia coordinata nei confronti della regione artica che sia basata sul principio di precauzione e sull'approccio ecosistemico;
18. richiama l'attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente collegata al cambiamento climatico; è dell'avviso che occorra migliorare la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili quali quelli importati dalla Russia tramite gasdotti e oleodotti; ricorda che tali impianti rischiano di andare incontro a grandi problemi a causa dello scioglimento del permafrost ed evidenzia che la trasformazione dell'Artico è uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare questo fattore di moltiplicazione dei rischi attraverso una strategia rafforzata dell'UE per l'Artico e una politica più incisiva a favore delle energie rinnovabili prodotte nell'UE e dell'efficienza energetica che riduca notevolmente la dipendenza dell'Unione da fonti esterne, migliorando quindi la sua posizione in termini di sicurezza;
19. ritiene che l'impressione veicolata da alcuni osservatori di una sorta di "corsa" all'Artico, spesso simboleggiata dall'atto di piantare una bandiera russa sul fondo del mare al Polo Nord, non contribuisca a promuovere la comprensione e la cooperazione costruttiva nella regione; sottolinea che gli Stati dell'Artico hanno a più riprese dichiarato il loro impegno a risolvere i possibili conflitti di interesse secondo i principi del diritto internazionale; esprime preoccupazione per il crescente dispiegamento di capacità militari nell'Artico, che potrebbe eventualmente destabilizzare la regione; esorta le nazioni circumpolari a non costruire avamposti militari o avamposti scientifici dotati di attrezzature militari;
20. si dichiara preoccupato per i tentativi di estrarre uranio in Groenlandia e chiede che l'Artico sia dichiarato zona denuclearizzata;
Sviluppo socioeconomico sostenibile, governance ambientale nonché mitigazione del cambiamento climatico nella regione artica e adattamento ai suoi effetti
21. ricorda la sua risoluzione del 2011 e pone l'accento sulle ripercussioni a livello planetario del cambiamento climatico nella regione artica e sull'importante ruolo che l'UE e le altre potenze industriali saranno chiamate a svolgere, insieme alle nazioni circumpolari, per ridurre l'inquinamento nell'Artico dovuto all'aumento delle attività in tale regione; richiama l'attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno notevoli ripercussioni sulle regioni costiere del mondo intero, incluse quelle dell'Unione europea, e sui settori che, in Europa, dipendono dal clima, come l'agricoltura e la pesca, l'energia, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;
22. riconosce che è responsabilità dei governi e dei cittadini di tutto il mondo proteggere l'Artico;
23. riconosce che gli effetti dello scioglimento dei ghiacci e del rapido innalzamento delle temperature non sono solo un fattore di rischio che potrebbe costringere le popolazioni indigene ad abbandonare i propri territori e minacciare dunque il loro stile di vita, ma creano anche opportunità per lo sviluppo economico della regione artica; prende atto del fatto che gli abitanti e i governi della regione artica che hanno diritti di sovranità e responsabilità intendono continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile tutelando nel contempo le tradizionali fonti di sussistenza delle popolazioni indigene e gli ecosistemi artici, che sono estremamente fragili;
24. conferma le sue precedenti dichiarazioni sui diritti delle popolazioni indigene in generale e dei sami, in quanto unica popolazione indigena dell'UE, in particolare, e sollecita la Commissione a continuare a esplorare soluzioni atte a garantire che in sede di definizione delle politiche dell'Unione siano rappresentante anche la loro voce e la loro esperienza;
25. chiede l'avvio di una discussione internazionale sulla governance ambientale e su una migliore protezione ambientale dell'Artico cui partecipino gli Stati costieri dell'Artico, la comunità internazionale, le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene e la società civile;
26. sottolinea che le acque intorno all'Artico sono acque internazionali e chiede che tanto i paesi artici quanto gli altri paesi decidano l'istituzione di un santuario internazionale nelle acque prospicienti le zone economiche esclusive degli Stati rivieraschi dell'Artico e lo rispettino;
27. sottolinea la grande importanza della sicurezza delle nuove rotte marittime commerciali mondiali attraverso l'Artico, in particolare per l'economia dell'UE e dei suoi Stati membri, dal momento che tali paesi controllano il 40% del trasporto marittimo commerciale mondiale; prende atto del lavoro svolto dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la definitiva messa a punto di un "codice polare" vincolante per la navigazione; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero appoggiare attivamente una navigazione sicura ed ecologicamente responsabile, la libertà dei mari e il diritto a navigare liberamente nelle vie d'acqua internazionali; incoraggia la cooperazione sia nel campo della ricerca che in materia di investimenti al fine di sviluppare un'infrastruttura solida e sicura per le rotte marittime artiche;
28. invita in tale contesto l'UE a promuovere l'introduzione di limiti rigorosi per l'utilizzo e il trasporto di combustibili pesanti nell'Artide, sul modello delle restrizioni applicabili nelle acque intorno all'Antartide;
29. invita la Commissione, in assenza di adeguate misure a livello internazionale, a presentare proposte normative per le navi provenienti dalle acque dell'Artico o dirette verso tali acque che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di vietare l'utilizzo e il trasporto di oli combustibili pesanti;
30. invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno emergere in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale e ad astenersi dall'introdurre ostacoli unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano essere d'intralcio alla navigazione nell'Artico, eccezion fatta per le misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;
31. sottolinea che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) deve disporre dei mezzi necessari per monitorare e prevenire nell'Artico l'inquinamento dovuto alla navigazione marittima e agli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi; sottolinea che nella regione devono essere rispettate le norme dell'IMO e dell'UE in materia di ambiente e sicurezza;
32. esprime viva preoccupazione per la corsa alle esplorazioni e alle trivellazioni petrolifere nella regione artica senza che vengano applicate norme adeguate – come nel caso della piattaforma Prirazlomnaya di Gazprom nella zona economica esclusiva russa – e per la concessione di autorizzazioni per zone situate nelle acque intorno alla Groenlandia e in altre parti dell'Atlantico settentrionale;
33. chiede all'UE di farsi promotrice, a livello internazionale, di una regolamentazione precauzionale rigorosa in materia di protezione dell'ambiente e sicurezza per quanto concerne l'esplorazione, la prospezione e la produzione petrolifera; chiede che siano vietate le trivellazioni nelle acque artiche ghiacciate dell'UE e del SEE e che l'Unione promuova l'adozione di norme precauzionali analoghe in seno al Consiglio artico e per gli Stati costieri dell'Artico;
34. appoggia l'iniziativa dei cinque Stati rivieraschi dell'Artico di concordare misure precauzionali temporanee per prevenire qualsiasi futura attività di pesca commerciale d'altura nel Mar Glaciale Artico centrale, in attesa dell'adozione di adeguati meccanismi di regolamentazione e protezione;
35. pone l'accento sul grande potenziale in termini di risparmio energetico insito nei sistemi energetici e di trasporto dell'UE e sulle opportunità disponibili per decarbonizzare l'economia dell'Unione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, tra cui il petrolio proveniente dai giacimenti artici;
36. ricorda il diritto delle popolazioni dell'Artico a scegliere i propri mezzi di sussistenza, prende atto del fatto che sono intenzionate a perseguire lo sviluppo sostenibile della regione e invita la Commissione a indicare quali programmi dell'Unione potrebbero essere utilizzati per sostenere tale sviluppo equilibrato, sostenibile e a lungo termine, nonché a predisporre misure intese a contribuire più concretamente alla realizzazione di tale aspirazione;
37. prende atto delle priorità del nuovo governo groenlandese, che spinge per lo sviluppo del paese, e invita la Commissione a esaminare quale potrebbe essere il contributo dei programmi dell'UE allo sviluppo sostenibile della Groenlandia e in che modo si potrebbe assicurare che i legami di tale paese con la Danimarca e con l'Europa in generale possano promuovere uno sviluppo sostenibile rispondente agli interessi a lungo termine della popolazione della Groenlandia e degli attori dell'UE, in particolare alla luce del massiccio incremento delle attività di attori non europei in Groenlandia; sollecita tanto la Commissione quanto gli Stati membri a sviluppare una visione strategica del futuro della Groenlandia e dello sviluppo sostenibile ed ecologicamente sicuro delle sue risorse, garantendo nel contempo che la partecipazione dell'Europa contribuisca adeguatamente allo sviluppo sostenibile di tale paese;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione dell'Artico.
- [1] GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 71.
- [2] GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1.
- [3] GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.
- [4] Testi approvati, P7_TA(2014)0094.