Proposta di risoluzione - B7-0229/2014Proposta di risoluzione
B7-0229/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica

5.3.2014 - (2013/2595(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Jens Nilsson, Ivari Padar a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0229/2014

Procedura : 2013/2595(RSP)
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B7-0229/2014
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B7-0229/2014
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B7‑0229/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica

(2013/2595(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione artica, in particolare la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord[1], e la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo del 28 ottobre 2013 sulla politica artica,

–       visti la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012 dal titolo “Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe”, e i documenti di lavoro di accompagnamento dal titolo “Inventario delle attività nel quadro dello sviluppo di una politica artica dell'Unione europea” (SWD(2012)0182), e “Lo spazio e la regione artica” (SWD(2012)0183) ,

–       vista la sua interrogazione orale con discussione del 9 aprile 2013 (O-000042/2013).

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su “Una politica dell'UE per la regione artica tesa ad affrontare le sfide emergenti a livello globale nella regione - il punto di vista della società civile” del 17 aprile 2013,

–       vista la dichiarazione di Kiruna del Consiglio artico del 15 maggio 2013,

–       visto il partenariato UE-Groenlandia 2007-2013 e l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Groenlandia , che è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 ed è valido per un periodo di 3 anni,

–       visto il programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'UE per gli anni dal 2014 al 2020,

–       visto il programma di presidenza del Consiglio artico, il programma di cooperazione artica del Consiglio nordico dei ministri e il programma del Consiglio Euroartico di Barents (BEAC),

–       vista la dichiarazione emessa a Kirkenes il 3-4 giugno 2013, in occasione del 20° anniversario della Cooperazione Euroartica di Barents,

–       visti le rispettive strategie nazionali nuove e aggiornate e i documenti politici riguardanti le questioni artiche provenienti da Finlandia, Svezia, Danimarca e Groenlandia, Norvegia, Russia, Stati Uniti e Canada, nonché Germania e Regno Unito,

–       viste le dichiarazioni adottate in occasione del Forum parlamentare della dimensione settentrionale a Tromsø nel febbraio 2009 e nel febbraio 2011,

–       vista la dichiarazione congiunta della terza riunione ministeriale della rinnovata dimensione settentrionale, tenutasi a Bruxelles il 18 febbraio 2013,

–       viste le dichiarazioni rispettive della 9° Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Bruxelles dal 13 al 15 settembre 2010, e della 10° Conferenza dei parlamentari della regione artica, tenutasi a Akureyri dal 5 al 7 settembre 2012,

–       viste le raccomandazioni del Consiglio nordico del 2012,

–       vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi[2],

–       vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 su “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020”[3],

–       vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su “Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030”[4],

–       viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 ottobre 2013, causa C-583/11 P, e del 25 aprile 2013, causa T-526/10, riguardanti il ricorso per l’annullamento del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca[5],

–       viste la relazione del gruppo di alto livello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 25 novembre 2013 dal titolo "Comunità europee - provvedimenti che vietano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca”, capitolo 1.3.5 (che definisce la decisione preliminare del 29 gennaio 2013), e la notifica del ricorso dell'UE all'organo d'appello dell’OMC del 29 gennaio 2014,

–       vista la relazione Nordregio 2009:2 (“Forti, specifiche e promettenti - Verso una visione per le aree nordiche scarsamente popolate nel 2020”),

–       visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che la comunicazione congiunta rilasciata nell’estate 2012 dalla Commissione e dall'alto rappresentante costituisce un ulteriore passo in avanti;

B.     considerando che il Parlamento, nella sua interrogazione orale con discussione del 9 aprile 2013, ha sfidato la Commissione e il Consiglio a rispondere in modo più specifico alle richieste e alle conclusioni contenute nella sua risoluzione del 2011 su una politica dell’UE sostenibile per il Grande Nord e a definire una visione politica chiara, priorità e obiettivi settoriali e azioni concrete per l'attuazione di una strategia globale UE-regione artica;

C.     considerando che il Consiglio non ha ancora pubblicato le sue conclusioni sulla comunicazione congiunta Commissione/SEAE dell'estate 2012;

D.     considerando che il Parlamento ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione permanente di parlamentari della Regione artica, attraverso la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE);

E.     considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che l'unico popolo indigeno dell'UE, i Sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure in Norvegia e in Russia,

F.     considerando che la Norvegia, come partner impegnato e affidabile, è associata all'UE attraverso il SEE e l'accordo di Schengen;

G.     considerando che l'Artico è una regione abitata con Stati sovrani; che la regione artica europea comprende moderne società industrializzate, aree rurali e comunità indigene; che la partecipazione attiva di queste regioni allo sviluppo della politica artica dell'UE è essenziale per garantire la legittimità, la comprensione reciproca e il sostegno locale per l'impegno artico dell'UE;

H.     considerando che vi è stato un impegno di lungo respiro dell'UE nella regione artica mediante il suo coinvolgimento nella politica della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l’Islanda, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio Euroartico di Barents e nel Consiglio regionale di Barents, nel partenariato strategico con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e nella sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico negli ultimi anni;

 

I.      considerando che il Consiglio artico ha deciso a Kiruna, il 15 maggio 2013, di accogliere affermativamente la richiesta per lo status di osservatore permanente presentata dall’UE; che questa decisione affermativa è subordinata alla risoluzione della questione del divieto dei prodotti derivati dalla foca tra l'Unione europea e il Canada; che l'UE e il Canada sono in fase di risoluzione di questo problema; che l'UE sta già operando nell’ambito del suddetto status di osservatore permanente presso il Consiglio artico;

J.      considerando che l'UE e i suoi Stati contribuiscono notevolmente alla ricerca nell'Artico; che i programmi dell’UE, tra cui il nuovo programma quadro Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento europei, sostengono grandi progetti di ricerca nella regione, a beneficio anche dei popoli e delle economie dei paesi artici;

K.      considerando che si stima che circa un quinto delle risorse di idrocarburi non ancora scoperte nel mondo si trovi nella regione artica, sebbene siano necessarie ricerche più approfondite per stabilire con maggiore precisione le quantità di gas e di petrolio da trovare, in quale parte della regione artica si trovino, con quali risorse tecnologiche potrebbero essere estratte in modo sicuro, se lo sfruttamento potrebbe essere effettuato con garanzie ambientali e sociali pienamente soddisfacenti per le popolazioni locali e in quale misura l’utilizzo di tali riserve potrebbe essere praticabile sotto il profilo economico e ambientale; che, a questo proposito, è anche necessario considerare la sicurezza dell’esplorazione e della produzione del petrolio e l'impatto che questi sfruttamenti avrebbero sui fragili ecosistema e biodiversità dell'Artico;

L.     considerando che la Convenzione dell’ONU sul diritto del mare fornisce il quadro giuridico per la gestione delle aree del Mar Glaciale Artico, anche nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

M.    considerando che il crescente interesse per la regione artica di attori non artici come la Cina , il Giappone, l'India e altre nazioni asiatiche, la loro assegnazione di fondi a favore della ricerca polare e, non ultima, la conferma dello status di osservatori presso il Consiglio artico per la Corea del Sud, la Cina, il Giappone, l’India e Singapore, sono tutti elementi che indicano la crescente importanza geopolitica della regione artica su scala globale;

N.     considerando che la ricerca e lo sviluppo, le valutazioni d'impatto e la protezione degli ecosistemi devono accompagnare gli investimenti e lo sviluppo economico, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della regione artica;

O.     considerando che conciliare le opportunità e gli interessi economici potenziali con le sfide socio-culturali, ecologiche e ambientali attraverso lo sviluppo sostenibile resta una priorità assoluta, che si riflette anche nelle strategie artiche nazionali degli Stati artici;

L'Unione europea e l'Artico

1.      ricorda l'approvazione della sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord e accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012; ribadisce la propria posizione secondo la quale, visto che tre Stati membri dell'Unione europea - Danimarca, Finlandia e Svezia – sono Stati artici e la Norvegia e l'Islanda fanno parte del SEE e di Schengen, l'UE ha un interesse legittimo in virtù dei suoi diritti e obblighi derivanti dal diritto internazionale, del suo impegno a favore di politiche ambientali, climatiche e di altra natura e dei suoi finanziamenti, attività di ricerca e interessi economici, compreso il trasporto e lo sviluppo delle risorse naturali; ricorda, inoltre, che all'interno dell'UE, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena nell’UE, i Sami;

2.      raccomanda la creazione di un meccanismo di scambio e consultazioni regolari su questioni legate ai temi artici con gli attori regionali, locali e indigeni dell'Artico europeo, al fine di facilitare la comprensione reciproca;

 

3.      prende atto della dichiarazione di Kiruna del Consiglio artico del maggio 2013 e della sua decisione sullo status di osservatori permanenti per l'UE e per altri organi statali; esorta la Commissione a dare seguito alla questione in sospeso con il Canada relativa al divieto dei prodotti derivati dalla foca e ad informare debitamente il Parlamento in merito a tale processo;

4.      ricorda lo status dell’UE e dei suoi Stati membri come membri attivi di altri organi competenti in materia di regione artica come l'Organizzazione marittima internazionale (OMI); sottolinea la necessità di riorientare le attività delle istituzioni dell’UE nei settori di interesse politico, ambientale o economico dell'UE e degli Stati membri dell'UE; sottolinea, in particolare, la necessità di tener conto degli interessi dell'UE e degli Stati e delle regioni artici europei nel momento in cui si utilizzano, si modificano o si sviluppano programmi o politiche che influenzano o possono influenzare l'Artico, in modo tale che essi possano giovare alla regione artica nel suo insieme;

5.      vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra Danimarca, Finlandia, Norvegia, Russia, Svezia e Commissione; constata l'opera del BEAC in campo sanitario, sociale, in materia di istruzione, ricerca, energia, cultura, PMI e turismo; nota il ruolo consultivo del gruppo di lavoro sui popoli indigeni (WGIP) in seno al BEAC;

6.      ricorda i contributi dell’UE a favore della ricerca e sviluppo e l'impegno degli attori economici registrati e attivi secondo le leggi dell'UE nella regione artica;

7.      chiede alla Commissione di presentare proposte su come il progetto Galileo o altri progetti, come il Sistema di monitoraggio mondiale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), che potrebbero avere un impatto sulla regione artica, possano essere sviluppati per permettere una navigazione più sicura e più veloce nelle acque dell'Artico, in modo da investire nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, in particolare, al fine di contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area;

8.      sottolinea la necessità di centri di competenza per garantire la sicurezza, la preparazione all’emergenza e le strutture di salvataggio; raccomanda all'UE di contribuire attivamente allo sviluppo di tali centri;

9.      accoglie positivamente l'attuazione dell'accordo sulla ricerca e il salvataggio e l'accordo sull'intervento in caso di sversamenti di petrolio da parte dei membri del Consiglio artico; deplora, tuttavia, il fatto che l'accordo non comprenda specifiche norme comuni vincolanti;

10.    sottolinea la necessità di uno strumento vincolante in materia di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi;

11.    sottolinea la necessità di un impegno attivo dell'UE in tutti i gruppi di lavoro pertinenti del Consiglio artico o nelle pertinenti organizzazioni regionali o internazionali, come l'OMI e la Convenzione sulla diversità biologica (CDB);

 

12.    accoglie con favore le nuove strategie artiche recentemente pubblicate da parte degli Stati membri dell'UE; spera che questo porterà ad impegni più concreti nell'Artico;

13.    chiede alla Commissione di sviluppare una più stretta cooperazione con l'Islanda in settori di comune interesse, quali lo sviluppo dei trasporti marittimi e delle energie rinnovabili, sfruttando appieno gli strumenti esistenti e incoraggiando la cooperazione in materia di ricerca e di scambi commerciali tra attori europei e islandesi, e quindi garantendo che gli interessi europei non vengano messi a repentaglio in questa regione strategicamente importante;

14.    accoglie con favore i preparativi per un Consiglio economico artico, da affiancare al Consiglio artico con funzione consultiva, e richiama l'attenzione sulla percentuale di imprese e istituti europei che apportano il proprio contributo e investono nell'Artico; suggerisce la necessità di una effettiva partecipazione di attori commerciali provenienti non solo dai tre Stati membri artici dell'UE, ma anche da altri Stati (osservatori), tenendo conto del carattere globale che hanno oggi molte aziende;

15.    si compiace del lavoro su iniziative dal basso verso l'alto in grado di assicurare un impegno equilibrato e a lungo termine delle imprese europee ed extra-europee, e chiede alla Commissione di presentare proposte su come sostenere le imprese europee che si impegnano in uno sviluppo socio-economico equilibrato, sostenibile e a lungo termine nella regione artica;

16.    sottolinea la necessità di un dialogo e di un partenariato con le autorità locali e regionali al fine di plasmare efficaci investimenti europei per lo sviluppo e la cooperazione e, inoltre, per affrontare le future sfide globali per il progresso nell'Artico e, non da ultimo, permettere si sfruttare tutto il potenziale di sviluppo del territorio;

17.    riconosce l'attuale divario tra le competenze utili in materia di estrazione e di trattamento dei minerali e la proiezione delle esigenze future mentre la regione si sviluppa ulteriormente; suggerisce che, partecipando a progetti comuni a livello europeo, come il partenariato d'innovazione sulle materie prime, gli attori artici possano scambiarsi informazioni e competenze su tutti i temi; sottolinea che l'UE deve tener conto della necessità di attività nell’ambito delle materie prime per apportare vantaggi ed essere accettata a livello locale;

18.    invita la Commissione, considerato l'ingente numero di attività scientifiche, economiche e civili che hanno luogo soprattutto nell'Artico europeo, nella regione di Barents e oltre, a mettere a punto prassi che consentano un migliore utilizzo degli attuali finanziamenti unionali e garantiscano un adeguato equilibrio nella protezione e nello sviluppo della regione artica quando i fondi dell'Unione europea sono convogliati in direzione dell'Artico;

19.    suggerisce altresì che occorre assicurare un migliore allineamento dei programmi esistenti (tra cui Interreg IV, il Programma per le zone periferiche settentrionali, il Programma Kolarctic, il Programma per il Baltico e la Strategia "Crescita blu") e contribuire al finanziamento di partenariati della dimensione settentrionale quali il Partenariato della dimensione settentrionale per l'ambiente e il Partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica, o le dotazioni ENPI, così da consentire di convogliare in modo efficace i finanziamenti e definire chiaramente le priorità d'investimento nel quadro dell'impegno con la regione artica; suggerisce che sia istituita una piattaforma della Commissione e del SEAE incaricata di garantire che i fondi destinati all'Artico siano convogliati in modo coerente;

20.    ribadisce il proprio sostegno a favore della creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico, ed esorta la Commissione a provvedere all'istituzione di tale centro quale impresa in rete avente un ufficio permanente a Rovaniemi, nel quadro dell'azione preparatoria sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico, come proposto dalla Commissione e dal SEAE nella loro comunicazione congiunta del 2012, attuato dal Centro artico dell'Università della Lapponia, unitamente a una rete di centri europei di eccellenza sull'Artico, con l'obiettivo di garantire un accesso efficace alle informazioni su tale regione, il dialogo a tutti i livelli e la comunicazione onde mettere a frutto le informazioni e le conoscenze a favore della sostenibilità nell'Artico;

21.    attende, a tale riguardo, i risultati del progetto di 18 mesi relativo all'azione preparatoria sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale dello sviluppo nell'Artico, che dovrebbero essere pubblicati in primavera; invita l'Unione a provvedere rapidamente, in seguito alla pubblicazione di tali risultati, alla creazione del Centro di informazione dell'UE sull'Artico;

22.    incoraggia ancora una volta l'UE a rafforzare gli sforzi profusi nell'ambito dei rapporti diplomatici bilaterali con gli Stati dell'Artico, in aggiunta agli impegni in materia di cooperazione multilaterale;

23.    suggerisce che sia favorito un migliore coordinamento, a livello delle istituzioni dell'UE, tra la Commissione e il SEAE, in particolare alla luce della natura trasversale delle questioni relative all'Artico;

24.    chiede che la Commissione sviluppi e presenti una strategia socioeconomica e ambientale lungimirante, coerente e sostenibile in relazione all'impegno dell'UE nell'Artico, garantendo che gli interessi dell'Unione come pure delle regioni e degli Stati dell'Artico europeo siano presi in considerazione ogniqualvolta si definiscono, si modificano o si aggiornano politiche che interessano l'Artico;

25.    sottolinea la necessità di un rigoroso allineamento, anche in termini di finanziamenti, tra la politica dell'UE per la regione artica e le relative azioni, da un lato, e la politica per la dimensione settentrionale e i suoi partenariati, dall'altro; ricorda all'Unione la necessità di garantire finanziamenti sufficienti per assicurare l'efficacia e il buon esito della politica relativa alla dimensione settentrionale;

26.    sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di alcune priorità dell'Artico, tra cui il corretto funzionamento delle infrastrutture e della logistica, lo sviluppo della regione artica, la promozione degli investimenti nelle competenze specifiche ai climi freddi e nelle pertinenti tecnologie ecocompatibili nonché il sostegno all'imprenditoria regionale e rurale, in particolare a favore delle PMI; invita l'UE ad adoperarsi maggiormente per integrare le suddette priorità della regione artica nella sua strategia Europa 2020 per la crescita e in programmi quali Orizzonte 2020 e Unione dell'innovazione, nonché in altri programmi di ricerca dell'UE;

27.    sottolinea l'importanza fondamentale che rivestono la politica regionale e di coesione dell'Unione, l'ENPI e il programma Interreg per questa regione ultrasettentrionale dell'UE, tra l'altro per quanto concerne la cooperazione interregionale e transfrontaliera;

28.    invita l'UE a investire maggiormente nelle iniziative a favore della cooperazione nella regione artica, segnatamente in relazione ai progetti intrapresi nel quadro del partenariato della dimensione settentrionale per i trasporti volti a collegare la regione di Barents, ricca di risorse, ai mercati europei;

29.    invita la Commissione a elaborare un piano d'azione che stabilisca tappe concrete per la coerente attuazione di una strategia dell'UE per la regione artica come pure delle politiche e dei programmi già esistenti riguardanti l'Artico, al fine di assicurare che si applichi un approccio coordinato nei confronti di tale regione;

30.    sottolinea che è fondamentale prevedere un adeguato sostegno finanziario per garantire l'attuazione di una strategia dell'UE per la regione artica; chiede alla Commissione di assicurare l'efficace coordinamento delle risorse finanziarie destinate alle azioni e ai programmi per l'Artico includendo nel prossimo bilancio dell'Unione linee di bilancio specifiche per l'Artico e una rubrica distinta, in modo da garantire un'attuazione credibile della politica dell'UE per la regione artica;

31.    rimane in attesa delle conclusioni del Consiglio sulla comunicazione congiunta pubblicata dalla Commissione e dal SEAE nell'estate 2012;

Sviluppo socioeconomico sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi nella regione artica

32.    ricorda la sua risoluzione del 2011 e sottolinea l'impatto globale dei cambiamenti che interessano la regione artica come pure l'importante ruolo che l'UE e altre potenze industriali saranno chiamate a svolgere, insieme alle nazioni circumpolari, per ridurre in detta regione l'inquinamento dovuto all'aumento delle attività; richiama l'attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno un impatto considerevole sulle regioni costiere in Europa e nel resto del mondo, nonché sui settori che, in Europa, dipendono dal clima, come l'agricoltura e la pesca, l'energia, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;

33.    sottolinea che, nel quadro delle discussioni relative alle attività di prospezione di gas e petrolio nell'Artico, è importante tenere conto dei rischi e di tutte le ripercussioni sull'ambiente e sugli ecosistemi; sottolinea che l'Artico pone sfide uniche per quanto concerne la trivellazione di gas e petrolio, che non vanno sottovalutate; prende atto delle discussioni in corso tra gli Stati artici in merito alla possibilità di vietare l'estrazione di gas e petrolio in talune zone della regione artica;

34.    ritiene che, prima di proseguire nelle attività di prospezione di gas e petrolio nell'Artico, occorrano maggiori informazioni circa gli ecosistemi marini di questa regione, gli effetti del cambiamento climatico e l'impatto che la trivellazione potrebbe avere sulle specie uniche dell'Oceano artico; esige che prima di procedere con le trivellazioni a scopo di ricerca e di produzione nell'Artico, le istituzioni, le organizzazioni e le agenzie dotate delle necessarie competenze riesaminino le condizioni alle quali le future trivellazioni potranno essere effettuate;

35.    ricorda la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico e la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che una siffatta catastrofe ambientale non si verifichi nelle acque dell'UE;

36.    riconosce che gli effetti dello scioglimento dei ghiacci e di temperature più miti non comportano solo il rischio che le popolazioni indigene abbandonino i loro territori e che il loro stile di vita ne risulti così minacciato, ma creano anche opportunità di sviluppo economico della regione artica;

37.    invita l'UE a profondere il massimo impegno per garantire il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le attività economiche, da un lato, e una protezione e uno sviluppo praticabili in ambito ambientale e socioecologico, dall'altro, nell'ottica di tutelare il benessere nell'Artico e non solo;

38.    pone l'accento sull'importanza fondamentale di continuare a garantire la presenza, nella regione artica, di comunità sviluppate e sostenibili con un'elevata qualità della vita, e sottolinea che l'UE può svolgere un ruolo di primo piano al riguardo; invita l'Unione, in questo contesto, a rafforzare la sua azione in settori quali la gestione basata sugli ecosistemi, la cooperazione multilaterale, i processi decisionali fondati sulla conoscenza e la stretta collaborazione con gli abitanti locali e le popolazioni indigene;

39.    prende nota del fatto che gli abitanti e i governi della regione artica titolari di responsabilità e diritti sovrani intendono continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile tutelando nel contempo le tradizionali fonti di sussistenza delle popolazioni indigene e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici;

40.    riconosce che il Polo Nord è circondato da acque internazionali;

41.    si rammarica cionondimeno, tenendo presente l'analoga legislazione statunitense, degli effetti che il regolamento dell'UE relativo al divieto del commercio di prodotti derivati dalla foca ha avuto su alcune fasce della popolazione e in particolare sulla cultura e il sostentamento indigeni, rivelandosi un ostacolo all'impegno dell'UE nell'Artico; esorta pertanto la Commissione a trovare il modo di adeguare o di riformare tale normativa e di renderla compatibile con le necessità dei partner artici dell'Unione;

42.    riconosce l'importanza fondamentale degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che consentono alle regioni artiche che presentano caratteristiche e sfide specifiche di continuare a utilizzare meccanismi appropriati per promuovere l'innovazione e la crescita sostenibile;

43.    conferma le proprie dichiarazioni sui diritti delle popolazioni indigene in generale e della popolazione sami in particolare, in quanto unica popolazione indigena dell'UE, e sollecita la Commissione a continuare a cercare soluzioni atte a garantire che i processi di definizione delle politiche dell'Unione tengano contro anche della loro voce e delle loro esperienze; suggerisce, a tale proposito, di sostenere l'istituzione di una Rappresentanza indigena indipendente a Bruxelles; sottolinea che le politiche a favore di uno sviluppo positivo degli ambienti di vita nell'area promuovono altresì attività che tengono conto, in particolare, delle possibilità dei popoli indigeni della regione di sviluppare la propria cultura, la propria lingua e i propri usi e costumi, che possono differire da quelli della società nel resto dell'area;

44.    riconosce che le politiche dell'UE volte a potenziare l'istruzione superiore e le strutture di ricerca nell'area sono fondamentali per rafforzare i contesti innovativi e i meccanismi di trasferimento tecnologico; sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di reti di cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, all'interno della regione e non solo, nonché di garantire opportunità di finanziamento della ricerca, in particolare nei settori in cui la regione dispone di una comprovata esperienza, nell'ottica di favorire lo sviluppo economico sostenibile delle regioni artiche;

45.    sottolinea la fondamentale importanza della sicurezza delle nuove rotte commerciali mondiali che passano attraverso il mare dell'Artico, in particolare per l'economia dell'UE e dei suoi Stati membri, dal momento che questi paesi controllano il 40% della navigazione commerciale a livello globale; valuta positivamente i lavori intrapresi dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la finalizzazione di un "codice polare" vincolante per la navigazione; esorta gli Stati membri e la Commissione a mantenere stretti contatti con gli istituti di ricerca e le imprese di trasporto e di assicurazione europei, al fine di garantire che si tenga conto delle nuove tecnologie e delle esperienze più recenti; sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali; incoraggia la cooperazione sia nel campo della ricerca che in materia di investimenti al fine di sviluppare un'infrastruttura solida e sicura per le rotte marittime artiche;

46.    invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno essere create in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale e ad astenersi dall'introdurre oneri unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, suscettibili di ostacolare la navigazione nell'Artico, ad eccezione delle misure concordate in sede internazionale volte ad accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

47.    prende atto dell'importanza di sviluppare collegamenti infrastrutturali tra la regione artica e l'Europa onde garantire il buon esito delle future evoluzioni commerciali; sottolinea in particolare la rilevanza dei pertinenti collegamenti della rete TEN-T nell'estremo Nord, come i collegamenti al porto di Narvik e al corridoio di Botnia;

48.    prende atto delle recenti attività di esplorazione svolte nell'Artico europeo e nel Mare di Barents ed evidenzia la cooperazione bilaterale fra Norvegia e Russia, mirante all'applicazione delle più elevate norme tecniche disponibili nel settore della protezione dell'ambiente in occasione della ricerca di giacimenti di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza della questione controversa dello sviluppo di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino;

49.    ricorda che l'UE costituisce il principale consumatore di gas naturale dell'Artico e sottolinea il ruolo svolto dal gas naturale proveniente da fonti di approvvigionamento sicure e prodotto in base agli standard più elevati quale importante elemento di passaggio, in futuro, a un'economia a basse emissioni di carbonio; sostiene l'approccio di precauzione graduale nello sviluppo delle risorse energetiche nell'Artico ed evidenzia il fatto che le varie regioni dell'Artico presentano condizioni sostanzialmente diverse e devono quindi essere trattate separatamente;

50.    ricorda il diritto delle popolazioni dell'Artico di determinare il proprio modo di vita e riconosce il loro desiderio di garantire lo sviluppo sostenibile della regione; chiede alla Commissione di indicare quali programmi dell'UE possano essere utilizzati per sostenere, nel lungo termine, uno sviluppo sostenibile ed equilibrato di questo tipo, nonché di elaborare misure volte a contribuire in modo più concreto alla soddisfazione di tale desiderio;

51.    è del parere che, per individuare il potenziale specifico di ciascuna località e definire strategie di sviluppo adeguate in funzione delle diversità regionali, occorra un processo inclusivo che benefici di assistenza a livello nazionale e unionale; ritiene che i partenariati e il dialogo fra tutti i livelli di governo interessati possano garantire l'attuazione delle politiche al livello più efficace;

52.    prende atto delle priorità del nuovo governo groenlandese e chiede alla Commissione di valutare quale potrebbe essere il contributo dei programmi dell'UE allo sviluppo sostenibile della Groenlandia, assicurando nel contempo che i legami di tale paese con la Danimarca e con l'Europa in generale possano promuovere uno sviluppo che vada a vantaggio, nel lungo termine, tanto della popolazione della Groenlandia quanto degli attori dell'UE; sollecita sia la Commissione che gli Stati membri ad adottare una visione strategica del futuro della Groenlandia e dello sviluppo delle sue risorse, garantendo altresì una partecipazione adeguata da parte dell'Europa, che permetta di contribuire allo sviluppo sostenibile del paese;

53.    esprime la propria preoccupazione dinanzi al successo molto tiepido della lettera di intenti firmata da un vicepresidente della Commissione e dalla Groenlandia, rispetto alla rapidità degli impegni e dei preparativi d'investimento di talune nazioni asiatiche; esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinarsi anche con le imprese europee al fine di garantire gli interessi di lungo termine dell'UE e l'uso della sua capacità di contribuire a uno sviluppo sostenibile di lungo percorso;

54.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione dell'Artico.