PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica
5.3.2014 - (2013/2595(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Charles Tannock, Konrad Szymański a nome del gruppo ECR
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0229/2014
B7‑0231/2014
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sull'Artico e, in particolare, la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord e la relazione del Comitato misto SEE, del 28 ottobre 2013, sulla politica artica,
– visti la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 26 giugno 2012, su "Lo sviluppo di una politica dell'Unione europea per la regione artica - evoluzione dal 2008 e passi futuri" (JOIN(2012)0019) e i documenti di lavoro che la accompagnavano, su "Un inventario delle attività nel contesto dell'elaborazione di una politica dell'Unione europea per la regione artica" (SWD(2012)0182) e su "Spazio e Artico" (SWD(2012)0183),
– visti le strategie nazionali, nuove e aggiornate, e i documenti strategici riguardanti le problematiche artiche, presentati rispettivamente da Finlandia, Svezia, Danimarca e Groenlandia, Norvegia, Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito,
– vista la dichiarazione della decima conferenza dei parlamentari della regione artica, svoltasi ad Akureyri dal 5 al 7 settembre 2012,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012 costituisce un ulteriore progresso nel dare risposta all'esortazione del Parlamento di formulare una coerente politica dell'Unione europea per l'Artico;
B. considerando che il Parlamento ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente dei parlamentari della regione artica con la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE);
C. considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che i Sami, l'unico popolo indigeno dell'Unione europea, vivono nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia;
D. che la Norvegia, che è un partner di fiducia, è associata all'Unione europea attraverso lo SEE e l'accordo di Schengen;
E. che la decisione presa a Kiruna dal Consiglio artico di accogliere positivamente la richiesta dell'Unione europea di beneficiare dello status di osservatore è interpretata in diversi modi per quanto riguarda la portata di tale status concesso all'Unione europea nel Consiglio artico;
F. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri apportano un contributo di rilievo alla ricerca nell'Artico e che i programmi unionali sostengono importanti progetti di ricerca nella regione, che vanno tra l'altro a beneficio delle popolazioni e delle economie dei paesi artici;
G. considerando il crescente interesse per la regione artica mostrato da soggetti privi di territori artici quali Cina, Giappone, India e altre nazioni asiatiche, nonché il loro finanziamento alla ricerca polare; che la conferma dello status di osservatori presso il Consiglio artico per Corea del Sud, Cina, Giappone, India e Singapore segnala un crescente apprezzamento del ruolo geopolitico dell'Artico su scala planetaria;
1. ricorda l'adozione della sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord e accoglie positivamente la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 26 giugno 2012; ribadisce che, essendo tre dei suoi Stati membri – Danimarca, Finlandia e Svezia – Stati artici, e poiché la Norvegia e l'Islanda appartengono allo SEE e all'area Schengen, l'Unione europea ha un legittimo interesse nella regione a titolo dei propri diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale, del suo impegno in politiche ambientali, climatiche e altre, dei suoi finanziamenti, delle sue attività e di ricerca e dei suoi interessi economici, anche nel settore del trasporto marittimo e dello sviluppo delle risorse naturali; ricorda inoltre che all'interno dell'Unione europea, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena d'Europa, i Sami;
2. prende atto della dichiarazione del Consiglio artico di Kiruna del maggio 2013 e della sua decisione di concedere all'Unione europea e ad altre entità statali lo status di osservatore; esorta la Commissione a continuare a trattare le questioni pendenti con il Canada e a tenere il Parlamento informato degli sviluppi;
3. appoggia il lavoro svolto dalla Commissione per conseguire lo status di osservatore presso il Consiglio artico; ricorda lo status – non di osservatori, ma di membri a pieno titolo - dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in altre organizzazioni rilevanti per l'Artico quali l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e sottolinea la necessità che le attività delle istituzioni unionali siano ridirette versi i settori rilevanti per gli interessi politici o economici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, in particolare, che si tenga conto degli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri quando si utilizzano, modificano o sviluppano programmi o politiche unionali che hanno o possono avere un'influenza sull'Artico e, quindi, anche beneficiarlo;
4. sottolinea l'importanza delle stazioni polari e di ricerca degli Stati membri nell'Artico e ricorda i contributi che l'Unione europea apporta alla ricerca, allo sviluppo e all'impegno degli operatori economici registrati e attivi in virtù delle leggi unionali in tale regione;
5. si esprime con veemenza a favore della libertà di svolgere ricerche scientifiche nell'Artico e incoraggia una cooperazione a largo raggio tra gli Stati impegnati nella ricerca artica multidisciplinare e nella creazione di infrastrutture di ricerca;
6. invita la Commissione, alla luce dell'ingente numero di attività scientifiche, economiche e civili che hanno luogo soprattutto nell'Artico europeo, nella regione di Barents e oltre, a mettere a punto prassi che consentano un migliore utilizzo degli attuali finanziamenti unionali e garantiscano un adeguato equilibrio nella protezione e nello sviluppo della regione artica quando i fondi dell'Unione europea sono convogliati in direzione dell'Artico;
7. accoglie positivamente l'attuazione dell'accordo su ricerca e salvataggio e dell'Accordo sull'intervento in caso di sversamenti di petrolio da parte dei membri del Consiglio artico e chiede che gli istituti e le imprese europei si impegnino dinamicamente nel processo di attuazione;
8. accoglie favorevolmente le nuove strategie per l'Artico recentemente pubblicate dagli Stati membri dell'Unione europea appartenenti al Consiglio artico, vale a dire Finlandia, Danimarca e Svezia e da Stati osservatori quali la Germania e il Regno Unito; esprime il proprio auspicio che le strategie aggiornate portino non solo a una comprensione più realistica, ma anche a un impegno concreto nell'Artico, evidenziando così la necessità di tenere conto delle politiche comuni unionali e dei programmi che hanno ripercussioni sull'Artico;
9. chiede alla Commissione di sviluppare una più stretta cooperazione con l'Islanda in settori di interesse comune quali lo sviluppo dei trasporti marittimi e le energie rinnovabili, facendo pienamente uso degli strumenti esistenti e incoraggiando la cooperazione nel campo della ricerca e dell'attività imprenditoriale tra i soggetti europei e islandesi, in particolare alla luce delle crescenti attività da parte cinese, per assicurare che gli interessi europei non siano negletti in questa regione di importanza strategica;
10. propone inoltre che i programmi esistenti e i contributi finanziari per la dimensione nordica siano meglio allineati tra loro, al fine di convogliare in modo efficace i finanziamenti e di definire chiaramente le priorità di investimento per gli impegni nella regione artica; chiede la creazione di una piattaforma Commissione-Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) incaricata di convogliare in modo coerente le risorse finanziarie destinate all'Artico;
11. esprime il proprio sostegno alla creazione del centro di informazione per l'Artico dell'Unione europea, una rete su base artica avente l'obiettivo di informare e collegare tra loro i soggetti artici e europei; a questo proposito, sottolinea l'assoluta necessità che questo progetto contenga un'interfaccia speciale per i soggetti istituzionali dell'Unione europea; esprime il proprio sostegno alla creazione del centro di informazione per l'artico dell'Unione europea, una rete su base artica avente l'obiettivo di informare e intercollegare i soggetti artici e europei; a questo proposito, sottolinea l'assoluta necessità che questo progetto integri un'interfaccia speciale per i soggetti istituzionali dell'Unione europea;
12. chiede alla Commissione e al SEAE, alla luce dei fatti e degli sviluppi sopra indicati, di elaborare e presentare una strategia socioeconomica visionaria e coerente per l'impegno unionale nell'Artico, assicurando che gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri siano tenuti in considerazione ogni qualvolta siano elaborate, modificate o aggiornate politiche aventi risvolti per l'Artico ;
13. invita la Commissione e il SEAE a elaborare un piano d'azione per definire misure concrete al fine di attuare in modo coerente tale strategia, così come le politiche e i programmi esistenti che interessano l'Artico, in modo da assicurare un approccio coordinato quando si tratta della regione artica;
14. sottolinea l'impatto globale dei cambiamenti nella regione artica e l'importanza di ridurre l'inquinamento provocato dalle crescenti attività in tale regione; sottolinea che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno un importante impatto sulle regioni costiere in Europa e altrove, così come sui settori dipendenti dal clima in Europa quali l'agricoltura e la pesca, le energie rinnovabili, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;
15. riconosce che gli effetti della fusione dei ghiacci e l'innalzamento delle temperature non solo rischiano di causare spostamenti di popolazioni indigene, minacciandone lo stile di vita, ma stanno anche creando opportunità di sviluppo economico nella regione artica; prende atto del desiderio degli abitanti e dei governi della regione Artica, che hanno diritti sovrani e responsabilità, di continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile proteggendo, nel contempo, le risorse di vita tradizionali delle popolazioni indigene e la delicatissima natura degli ecosistemi artici;
16. conferma le sue posizioni sui diritti delle popolazioni indigene in generale e dei Sami – unica popolazione indigena nell'Unione europea - in particolare; esorta la Commissione a esplorare ulteriormente modalità per assicurare che la loro voce ed esperienza siano presenti nei processi politici dell'Unione europea; a tale proposito propone la creazione di una Rappresentanza indigena indipendente a Bruxelles;
17. sottolinea la grande importanza della sicurezza delle nuove rotte commerciali mondiali attraverso il mare Artico, in particolare per l'economia dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dal momento che tali paesi controllano il 40% del trasporto marittimo commerciale mondiale; accoglie positivamente i lavori in corso nell'ambito dell'OMI sulla finalizzazione di un codice polare vincolante per il trasporto marittimo; esorta gli Stati membri e la Commissione a mantenere stretti contatti con istituti di ricerca e imprese di trasporto e assicurative europei, al fine di assicurare che si tenga conto delle nuove tecnologie ed esperienze; sottolinea la necessità che l'Unione europea e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali; incoraggia la cooperazione sia nel campo della ricerca che in materia di investimenti al fine di sviluppare un'infrastruttura solida e sicura per le rotte marittime artiche;
18. invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno essere create in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale e ad astenersi dall'introdurre oneri unilaterali e arbitrari, finanziari o amministrativi, che possano ostacolare la navigazione nell'Artico, ad eccezione delle misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;
19. ricorda il diritto delle popolazioni dell'Artico di determinare il proprio modo di vita e riconosce il loro desiderio di uno sviluppo sostenibile della regione; invita la Commissione a riferire su quali programmi unionali possano essere utilizzati per sostenere un tale sviluppo sostenibile equilibrato sul lungo termine, e a elaborare misure volte a contribuire in modo più concreto a soddisfare tale desiderio;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione artica.