PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul crimine di aggressione
15.7.2014 - (2014/2724(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Charles Tannock a nome del gruppo ECR
Il Parlamento europeo,
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), in particolare gli articoli 5 e 8 bis, che includono il crimine di aggressione tra i più gravi crimini di competenza della CPI,
– visti gli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma, adottati alla Conferenza di revisione tenutasi in Uganda nel 2010, in particolare la risoluzione RC/Res. 6 riguardante il crimine di aggressione,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani,
– visto l'esito della 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, svoltasi nell'aprile 2014,
– vista la nona relazione della Corte penale internazionale alle Nazioni Unite relativa al periodo 2012-2013,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che 122 paesi sono Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale;
B. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno sostenuto con forza la Corte penale internazionale sin dalla sua istituzione e continuano ad appoggiarla per garantire che sia in grado di adempiere correttamente al proprio ruolo e ai propri obblighi conformemente allo Statuto di Roma;
C. considerando che l'istituzione di un sistema permanente di responsabilità penale a livello internazionale che renda penalmente perseguibile il crimine di aggressione è subordinata alla ratifica degli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione da parte di almeno 30 Stati parte nonché all'adozione, dopo il 1° gennaio 2017, di una decisione in tal senso con una maggioranza di due terzi degli Stati parte;
D. considerando che allo stato attuale almeno 35 Stati parte stanno lavorando attivamente alla ratifica degli emendamenti relativi al crimine di aggressione, mentre ad oggi 14 hanno già ratificato i due emendamenti di Kampala e altri ancora si sono impegnati a procedere in tal senso;
E. considerando che l'8 maggio 2012 il Liechtenstein è stato il primo paese a ratificare gli emendamenti relativi al crimine di aggressione e quelli relativi all'articolo 8 (crimini di guerra), adottati alla Conferenza di revisione dello Statuto di Roma della CPI svoltasi a Kampala (Uganda) nel 2010;
F. considerando che il 17 novembre 2011[1] il Parlamento ha accolto favorevolmente l'adozione degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma, concernenti tra l'altro il crimine di aggressione, e ha invitato tutti gli Stati membri a ratificare tali modifiche e a recepirle nella legislazione nazionale;
G. considerando che il 18 aprile 2012 il Parlamento ha approvato la risoluzione 2012/0126[2], in cui invitava il Consiglio e la Commissione a far uso della loro autorità internazionale a vantaggio della garanzia e del consolidamento dell'universalità dello Statuto di Roma, al fine di elaborare una definizione accettata a livello internazionale di fattispecie di aggressioni contrarie al diritto internazionale;
H. considerando che gli emendamenti di Kampala sono compatibili con la Carta delle Nazioni Unite;
1. sostiene pienamente le attività della Corte penale internazionale finalizzate a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale;
2. accoglie con favore le conclusioni della Conferenza di revisione dello Statuto di Roma della CPI, tenutasi nel 2010 a Kampala (Uganda), per quanto concerne il crimine di aggressione; plaude inoltre all'impegno dimostrato dagli Stati parte che hanno ratificato gli emendamenti relativi al crimine di aggressione, che hanno accettato di ratificarli o che si sono pronunciati a favore della ratifica;
3. sottolinea che è fondamentale che tutti gli Stati membri dell'UE si impegnino a combattere il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; rinnova il proprio sostegno agli appelli volti a includere la lotta all'impunità per gravi violazioni dei diritti umani tra le priorità dell'azione esterna dell'UE, come pure tra quelle dei suoi Stati membri;
4. accetta il principio di complementarità alla base dell'operato della CPI e riconosce che la Corte non sostituisce i sistemi nazionali di giustizia penale; rileva altresì che la CPI provvede a condurre indagini e, ove ciò sia giustificato, a perseguire e processare i responsabili solo se lo Stato interessato non procede in tal senso oppure non può o non intende farlo;
5. riconosce inoltre che l'esercizio della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione è subordinato a una decisione che dovrà essere adottata dopo il 1° gennaio 2017 a maggioranza dei due terzi degli Stati parte e alla ratifica dell'emendamento relativo a tale crimine da parte di almeno 30 Stati parte;
6. rileva che la decisione di ratificare gli emendamenti relativi al crimine di aggressione spetta esclusivamente ai singoli Stati parte;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'UE e al Servizio europeo per l'azione esterna.
- [1] Testi approvati, P7_TA(2011)0507.
- [2] Testi approvati, P7_TA(2012)0126.