PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul crimine di aggressione
15.7.2014 - (2014/2724(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin, Richard Howitt a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0066/2014
Il Parlamento europeo,
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– visto l'articolo 5 dello statuto di Roma, che include il crimine di aggressione tra i più gravi crimini di competenza della Corte penale internazionale (CPI),
– visti gli emendamenti di Kampala allo statuto di Roma, adottati alla Conferenza di revisione tenutasi a Kampala, in Uganda, nel 2010, in particolare la risoluzione RC/Res. 6 riguardante il crimine di aggressione,
– vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, come pure il riferimento agli emendamenti di Kampala ivi contenuto,
– visto il piano di azione riveduto adottato il 12 luglio 2011 in linea con la decisione 2011/168/PESC del Consiglio,
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla Conferenza di revisione sullo statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda[1],
– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà [2]
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani[3],
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale del parlamento latinoamericano del 19 e 20 ottobre 2013 dal titolo "Promozione della Corte penale internazionale e ratifica degli emendamenti di Kampala" (AO/2013/07XXIX),
– vista la risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte allo statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 27 novembre 2013, sul rafforzamento della Corte penale internazionale e dell'Assemblea degli Stati parte, in cui figurano un invito ai futuri Stati parte a ratificare lo statuto modificato, un invito a tutti gli Stati parte a provvedere alla ratifica degli emendamenti e il riconoscimento delle recenti ratifiche degli emendamenti da parte di diversi Stati parte (ICC-ASP/12/Res.8),
– vista la guida alla ratifica e all'attuazione degli emendamenti di Kampala allo statuto di Roma della CPI, elaborata dalla missione permanente del Principato del Liechtenstein presso le Nazioni Unite, dall'Istituto mondiale per la prevenzione dell'aggressione e dall'Istituto del Liechtenstein per l'autodeterminazione presso l'università di Princeton,
– vista la Giornata internazionale della giustizia, che si celebra il 17 luglio per ricordare i progressi compiuti verso una maggiore responsabilità per i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio;
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che gli Stati membri dell'UE sono stati fedeli alleati della CPI sin dalla sua istituzione, offrendo sostegno finanziario, politico, diplomatico e logistico nonché promuovendo l'universalità dello statuto di Roma e difendendone l'integrità, al fine di potenziare l'indipendenza della Corte;
B. considerando che l'istituzione di un sistema permanente di responsabilità penale a livello internazionale che renda penalmente perseguibile il crimine di aggressione è subordinata alla ratifica degli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione da parte di almeno 30 Stati parte nonché all'adozione, dopo il 1° gennaio 2017, di una decisione in tal senso con una maggioranza di due terzi degli Stati parte;
C. considerando che Stati non parte dello statuto di Roma possono ratificare lo statuto, emendamenti di Kampala compresi, e pertanto concorrere all'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione;
D. considerando che gli emendamenti di Kampala sono pienamente compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, in quanto configurano come crimine solo le forme più gravi di uso illecito della forza, segnatamente quelle in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite per "carattere, gravità e portata";
E. considerando che la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione aiuterà a rafforzare, a livello internazionale, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza, scoraggiando l'uso illecito della forza e contribuendo così alla prevenzione di questa forma di crimine e al consolidamento di una pace duratura;
F. considerando che la ratifica dei due emendamenti di Kampala da parte degli Stati parte e l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione daranno un ulteriore contributo nell'ottica di porre fine all'impunità dei responsabili di tali crimini;
G. considerando che la ratifica degli emendamenti di Kampala e l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione concorreranno a proteggere i diritti umani, configurando come crimine l'atto di aggressione, spesso all'origine di una serie causale di massicce violazioni dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani;
H. considerando che il fatto di configurare come crimini gli atti di aggressione proteggerà inoltre il diritto alla vita dei combattenti inviati illegalmente in guerra e quelli dello Stato aggredito, colmando una lacuna nello statuto di Roma e nel diritto umanitario internazionale, che attualmente sono volti a tutelare soltanto i civili e altre categorie di "persone protette";
I. considerando che l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione contribuirà all'universalità dello statuto di Roma, dato che diversi Stati possono essere interessati a ratificare lo statuto di Roma integrato, inclusi gli emendamenti di Kampala, tra l'altro quale mezzo per conseguire l'obiettivo politico nazionale di dissuadere dall'uso illegale della forza contro di essi;
1. incoraggia l'Unione europea ad adottare una posizione comune in merito al crimine di aggressione e agli emendamenti di Kampala;
2. sollecita l'UE ad adoperarsi fermamente per far entrare in vigore l'emendamento di Kampala relativo al crimine di aggressione, a sostenere gli sforzi in atto per conseguire tale obiettivo e ad incoraggiare i suoi Stati membri a ratificare innanzitutto l'emendamento e quindi a sostenere attivamente la decisione di attivare la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione, che sarà adottata dall'Assemblea degli Stati parte allo statuto di Roma dopo il conseguimento delle trenta ratifiche richieste;
3. sottolinea l'esigenza di promuovere attivamente il sostegno alla CPI, la ratifica dello statuto di Roma modificato e la ratifica degli emendamenti di Kampala in tutte le azioni esterne dell'UE, tra l'altro tramite il relatore speciale dell'UE sui diritti dell'uomo e le delegazioni dell'UE in loco, compresa l'assistenza tecnica agli Stati per sostenerli nel processo di ratifica o attuazione;
4. sollecita l'UE ad impegnarsi nella lotta contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione; chiede che la lotta all'impunità per gravi violazioni dei diritti umani sia inserita tra le priorità dell'UE e dei suoi Stati membri nelle loro relazioni esterne; loda gli sforzi dell'UE volti a promuovere l'attuazione ed il rispetto delle norme di diritto umanitario internazionale in generale, e in particolare da parte dei gruppi armati non statali; incoraggia pertanto il VP/AR ad intensificare gli sforzi in tale settore;
5. invita gli Stati membri dell'UE a conformare rapidamente la propria legislazione nazionale alle definizioni degli emendamenti di Kampala e ad altri obblighi derivanti dallo statuto di Roma, a consentire indagini e procedimenti penali nazionali su tali crimini da parte degli Stati membri ed a cooperare con la Corte;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'UE, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani.
- [1] GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 78.
- [2] GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.
- [3] Testi approvati, P7_TA(2012)0126.