Proposta di risoluzione - B8-0068/2014Proposta di risoluzione
B8-0068/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul crimine di aggressione

15.7.2014 - (2014/2724(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Marie Christine Vergiat a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0066/2014

Procedura : 2014/2724(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0068/2014
Testi presentati :
B8-0068/2014
Discussioni :
Testi approvati :

B8‑0068/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sul crimine di aggressione

(2014/2724(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       vista la Carta delle Nazioni Unite,

–       visto l'articolo 5 dello Statuto di Roma, che include il crimine di aggressione tra i più gravi crimini di competenza della Corte penale internazionale (CPI),

–       visti gli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma, adottati alla Conferenza di revisione tenutasi a Kampala, in Uganda, nel 2010, in particolare la risoluzione RC/Res. 6 riguardante il crimine di aggressione,

–       vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, come pure il riferimento agli emendamenti di Kampala ivi contenuto,

–       visto il piano di azione riveduto adottato il 12 luglio 2011 in linea con la decisione 2011/168/PESC del Consiglio,

–       vista la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda[1],

–       vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà [2]

–       vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani[3],

–       vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani[4],

–       vista la risoluzione dell'Assemblea generale del parlamento latinoamericano del 19 e 20 ottobre 2013 dal titolo "Promozione della Corte penale internazionale e ratifica degli emendamenti di Kampala" (AO/2013/07XXIX),

–       vista la risoluzione dell'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 27 novembre 2013, sul rafforzamento della Corte penale internazionale e dell'Assemblea degli Stati parte, in cui figurano un invito ai futuri Stati parte a ratificare lo Statuto emendato, un invito a tutti gli Stati parte a provvedere alla ratifica degli emendamenti e il riconoscimento delle recenti ratifiche degli emendamenti da parte di diversi Stati parte (ICC-ASP/12/Res.8),

–       vista la guida alla ratifica e all'attuazione degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma della CPI, elaborata dalla missione permanente del Principato del Liechtenstein presso le Nazioni Unite, dall'Istituto mondiale per la prevenzione dell'aggressione e dall'Istituto del Liechtenstein per l'autodeterminazione presso l'università di Princeton,

–       visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che l'istituzione di un sistema permanente di responsabilità penale a livello internazionale che sanzioni penalmente il crimine di aggressione è subordinata alla ratifica degli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione da parte di almeno 30 Stati parte nonché all'adozione, dopo il 1° gennaio 2017, di una decisione in tal senso con una maggioranza di due terzi degli Stati parte;

B.     considerando che la ratifica dei due emendamenti di Kampala da parte dei paesi e l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione daranno un ulteriore contributo per porre fine all'impunità dei responsabili di tali crimini;

C.     considerando che la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione aiuterà a rafforzare, a livello internazionale, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza, scoraggiando l'uso illecito della forza e contribuendo così alla prevenzione di questa forma di crimine e al consolidamento di una pace duratura;

D.     considerando che la ratifica degli emendamenti di Kampala e l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione concorreranno a proteggere i diritti umani con la definizione del crimine di aggressione, che è sempre un fattore all'origine di una serie causale di massicce violazioni dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale;

E.     considerando che gli emendamenti di Kampala sono pienamente compatibili con la Carta delle Nazioni Unite in quanto configurano come crimine solo le forme più gravi di uso illecito della forza, segnatamente quelle in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite per "carattere, gravità e portata"; considerando che l'attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione contribuirà all'universalità dello Statuto di Roma, dato che molti Stati possono essere interessati a ratificare lo Statuto di Roma integrato, inclusi gli emendamenti di Kampala, tra l'altro quale mezzo per conseguire l'obiettivo politico nazionale di dissuadere dall'uso illegale della forza contro di loro;

1.      sollecita i suoi Stati membri a ratificare per primi l'emendamento e a sostenere, come risultato della decisione adottata dall'Assemblea degli Stati parte dello statuto di Roma dopo il conseguimento delle trenta ratifiche richieste, l'attivazione della giurisdizione della CPI in materia di crimine di aggressione;

2.      invita gli Stati membri dell'UE a conformare rapidamente la propria legislazione nazionale alle definizioni degli emendamenti di Kampala e ad altri obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, a consentire indagini e procedimenti penali nazionali su tali crimini da parte degli Stati membri e a cooperare con la Corte;

3.      invita l'UE ad impegnarsi nella lotta contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione, nonché a fare della lotta contro l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani una priorità dell'UE e dei suoi Stati membri nelle loro azioni esterne;

4.      sottolinea l'importanza del principio di universalità dello statuto di Roma e invita il vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a promuovere attivamente l'adesione e la ratifica dello Statuto di Roma come emendato e la ratifica dei due emendamenti di Kampala; ribadisce che la ratifica e l'attuazione dello statuto di Roma dovrebbe costituire un obiettivo centrale per l'UE nelle sue relazioni con altri interlocutori, segnatamente Stati Uniti, Cina, Russia e Israele;

5.      invita l'UE e i suoi Stati membri a confermare il loro impegno e la loro azione, anche per quanto riguarda il futuro finanziamento della CPI;

6.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi Stati membri dell'UE e al Servizio europeo per l'azione esterna.