Proposta di risoluzione - B8-0081/2014Proposta di risoluzione
B8-0081/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. .../... della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

10.9.2014 - (2014/2781(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa a nome del gruppo GUE/NGL
Franziska Keller a nome del gruppo Verts/ALE

Procedura : 2014/2781(DEA)
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B8-0081/2014
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B8‑0081/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

(2014/2781(DEA))
 

Il Parlamento europeo,

–       visto il regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati;

–       visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (di seguito: "regolamento sull'accesso al mercato"), quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati;

–       visti gli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento sull'accesso al mercato, che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il reinserimento di paesi nell'allegato I del regolamento,

–       visto l'accordo di Cotonou, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Ouagadougou il 22 giugno 2010, in particolare l'articolo 9,

–       vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2066 sulla situazione nelle isole Figi[1],

–       vista la decisione 2013/476/UE del Consiglio, del 26 settembre 2013, che modifica la decisione 2007/641/CE relativa alla Repubblica di Figi e ne proroga il periodo di applicazione,

–       visto l'articolo 105, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.     considerando che l'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico è stato firmato dalla Papua Nuova Guinea nel luglio 2009 e da Figi nel dicembre 2009; che, nonostante il colpo di Stato militare che ha rovesciato il governo eletto nel 2006 e il fatto che non vi sia stato un ritorno alla democrazia parlamentare, il Parlamento europeo ha approvato l'accordo di partenariato economico nel gennaio 2011 e la Papua Nuova Guinea lo ha ratificato nel maggio 2011;

B.     considerando che il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato) disciplina il regime di importazioni nell'Unione europea esente da dazi e da contingenti tariffari per 36 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno concluso accordi di partenariato economico ma non li hanno ancora ratificati;

C.     considerando che il regolamento (UE) n. 527/2013 ha modificato il regolamento (CE) n. 1528/2007 per permettere di escludere dall'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato i paesi ACP che non concordano con i rispettivi accordi di partenariato economico e che non hanno quindi preso le misure necessarie per ratificarli;

D.     considerando che otto paesi ACP, tra i quali la Repubblica delle Isole Figi, si sono visti di conseguenza confrontati con l'esclusione dall'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a decorrere dal 1° ottobre 2014;

E.     considerando che il 5 dicembre 2006 i militari hanno preso il controllo del governo a Figi; che il capo dell'esercito, Frank Bainimarama, si è auto-nominato Presidente temporaneo e continua a fungere da primo ministro del paese senza essere stato eletto; che questo è stato il quarto colpo di Stato militare a Figi negli ultimi venti anni, il che è un indice dell'instabilità sociale, politica ed economica di questo Stato insulare;

F.     considerando che il governo auto-proclamato di Figi ha notificato l'Unione europea, il 17 luglio 2014, della sua decisione di mettere in atto l'accordo di partenariato economico provvisorio; che Figi metterà quindi in atto tale accordo a partire dalla fine di luglio 2014;

G.     considerando che gli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento sull'accesso al mercato conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il reinserimento di paesi nell'allegato I del regolamento; che il 25 luglio 2014 la Commissione ha adottato un atto delegato volto a reinserire nell'allegato I la Repubblica delle Isole Figi;

H.     considerando che il rispetto per i diritti dell'uomo, per i principi democratici e per lo Stato di diritto costituisce un elemento essenziale dell'accordo di Cotonou, che disciplina i rapporti tra gli Stati ACP e l'Unione europea; che l'accordo di Cotonou continua a costituire la base del partenariato dell'UE con gli Stati ACP; che l'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou è particolarmente importante in proposito;

I.      considerando che la decisione 2007/641/CE è stata adottata per prendere misure appropriate a seguito della violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo; che la decisione 2013/476/UE del Consiglio, del 26 settembre 2013, ha prorogato il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE del Consiglio sino al marzo 2015, ritenendo che ciò avrebbe garantito la necessaria flessibilità, accordato all'UE e alle Figi abbastanza tempo per trovare un accordo sugli impegni e adattare di conseguenza le misure appropriate e permesso al governo di tenere le elezioni politiche previste per settembre 2014;

J.      considerando che il 28 marzo 2014 è stato pubblicato un decreto elettorale che fissa il quadro legislativo per lo svolgimento delle elezioni a Figi, e che la data delle elezioni è stata fissata al 17 settembre 2014;

K.     considerando che, a questo proposito, l'UE si è dichiarata "cautamente ottimista" riguardo alla prospettiva di un ritorno di Figi alla democrazia; che importanti ONG quali Amnesty International riferiscono di una situazione preoccupante a Figi, nella quale le autorità cercano di far tacere i giornalisti in vista delle elezioni di settembre;

L.     considerando che un atto delegato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto; che tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento o del Consiglio;

M.    considerando che il paragrafo 2 dell'intesa comune tra Parlamento, Consiglio e Commissione sugli atti delegati sancisce che le tre istituzioni cooperano durante tutta la procedura di adozione degli atti delegati ai fini di un agevole esercizio dei poteri delegati e di un efficace controllo di tali poteri da parte del Parlamento e del Consiglio;

1.      solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.      ritiene che l'attuale governo militare auto-proclamato di Figi non sia legittimato a prendere decisioni riguardo all'applicazione e alla ratifica dell'accordo di partenariato economico provvisorio, e che pertanto la decisione del 17 luglio 2014 debba essere considerata nulla;

4.      invita la Commissione a sospendere ogni decisione che consenta il reinserimento della Repubblica delle Isole Figi nell'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a seguito dell'attuazione dell'accordo di partenariato economico provvisorio, sino a quando le elezioni annunciate non saranno state svolte con successo, nel rispetto delle norme internazionali; ritiene che solo dopo un periodo transitorio che consenta un'adeguata valutazione della stabilità e irreversibilità del processo di riforma democratica, e solo se il parlamento neoeletto confermerà la decisione del 17 luglio 2014, la Commissione potrà presentare un nuovo atto delegato in proposito;

5.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai paesi del Forum delle Isole del Pacifico.