Proposta di risoluzione - B8-0311/2014Proposta di risoluzione
B8-0311/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI"

25.11.2014 - (2014/2967(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka, Nadine Morano a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0311/2014

Procedura : 2014/2967(RSP)
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B8-0311/2014
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B8‑0311/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI"

(2014/2967(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       visti la recente consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti per le valutazioni d'impatto (VI) della Commissione e il corrispondente progetto di orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto,

–       visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che le valutazioni di impatto, quale strumento da utilizzare nella fase iniziale dell'elaborazione della normativa, svolgono un ruolo chiave nell'ambito del programma della Commissione per una normativa intelligente, con l'obiettivo di fornire elementi trasparenti, esaustivi ed equilibrati sulla natura del problema da affrontare, il valore aggiunto dell'intervento dell'UE, nonché i costi e i benefici di soluzioni alternative per tutte le parti interessate;

B.     considerando che gli attuali orientamenti per le valutazioni d'impatto conferiscono un ruolo centrale al Segretariato generale della Commissione e al comitato per la valutazione d'impatto (IAB – Impact assessment Board) nel decidere se per una determinata iniziativa sia necessaria o meno una valutazione d'impatto;

C.     considerando che lo IAB svolge un ruolo rilevante quale punto di controllo della qualità a livello centrale per le valutazioni di impatto;

D.     considerando che una valutazione d'impatto appropriata e indipendente è particolarmente importante per le PMI, che spesso incontrano maggiori difficoltà, rispetto alle grandi imprese, ad adeguarsi ai nuovi obblighi giuridici e amministrativi e che, date le loro dimensioni, hanno minori capacità di anticipare con tempestività i cambiamenti normativi;

E.     considerando che il principio "Pensare anzitutto in piccolo" mira a tener conto degli interessi delle PMI già nelle primissime fasi del processo di elaborazione delle politiche per rendere la legislazione più consona alle loro esigenze; che è disponibile tutta una serie di strumenti tesi a garantire l'efficace applicazione di tale principio, inclusa l'esecuzione di un test PMI sulle future proposte legislative;

F.     considerando che gli attuali orientamenti in materia di valutazione d'impatto forniscono indicazioni specifiche che assumono la forma di un test PMI, incluse eventuali misure di attenuazione; che nel progetto di orientamenti riveduti non figura alcuna disposizione relativa al test PMI;

Ambito di applicazione

1.      accoglie con favore l'impegno della Commissione di rivedere periodicamente gli orientamenti in materia di valutazione d'impatto al fine di migliorare le procedure di dette valutazioni;

2.      è tuttavia preoccupato per il fatto che il progetto di orientamenti riveduti risulti molto meno specifico degli orientamenti in vigore quanto all'ambito delle valutazioni d'impatto e lasci un margine di interpretazione nettamente maggiore alla Direzione generale competente nel decidere se una valutazione d'impatto sia richiesta o meno; è del parere che la prassi esistente di coinvolgere lo IAB e il Segretariato generale nel processo decisionale debba essere mantenuta;

 

3.      ritiene che la Commissione dovrebbe continuare a seguire l'approccio attuale, che prevede la realizzazione di una valutazione d'impatto per tutte le iniziative che rispondono ad almeno uno dei criteri seguenti:

–       proposte legislative inserite nel programma legislativo e di lavoro della Commissione;

–       proposte legislative non inserite nel programma legislativo e di lavoro della Commissione che hanno un impatto economico, sociale e ambientale chiaramente identificabile;

–       proposte non legislative che definiscono le future politiche (quali libri bianchi, piani d'azione, programmi di spesa e orientamenti negoziali per accordi internazionali);

–       atti delegati o di esecuzione suscettibili di avere un impatto significativo;

4.      rileva che, in alcuni casi, l'ambito di una valutazione d'impatto può non corrispondere alle proposte adottate laddove queste ultime vengano modificate dopo essere state sottoposte all'approvazione del Collegio dei commissari; chiede che il progetto di orientamenti riveduti preveda l'aggiornamento della valutazione d'impatto onde garantire la continuità tra le questioni da essa prese in esame e le eventuali proposte infine adottate dalla Commissione;

Comitato per la valutazione d'impatto (IAB)

5.      esprime profonda preoccupazione per il fatto che il progetto di orientamenti riveduti non definisce con maggiore chiarezza il ruolo dello IAB nell'ambito del processo di valutazione d'impatto; insiste fermamente sulla necessità che la Commissione riconsideri tale omissione e, nel rispondere al Parlamento, definisca più chiaramente le procedure relative allo IAB in un nuovo progetto di orientamenti riveduti; insiste inoltre affinché qualsiasi iniziativa che richieda una valutazione d'impatto sia soggetta al parere positivo dello IAB;

6.      ritiene che il comitato per la valutazione d'impatto dovrebbe continuare a operare come organo di controllo della qualità indipendente in seno alla Commissione e chiede che l'indipendenza di tale comitato sia rafforzata; propone che lo IAB riferisca direttamente al vicepresidente della Commissione competente per la qualità della legislazione;

Test PMI

7.      rammenta che la Commissione, nel suo riesame dello "Small Business Act" del 2011, deplorava il fatto che soltanto otto Stati membri avessero integrato il test PMI nei loro processi decisionali nazionali; plaude al chiaro impegno assunto dalla Commissione nell'ambito del citato riesame di rafforzare ulteriormente il "test PMI; si rammarica tuttavia che, contrariamente agli annunci, il test PMI non sia nemmeno menzionato nel progetto di orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto;

8.      insiste sulla necessità di mantenere il test PMI così come definito nell'allegato 8 degli orientamenti, onde evitare che le PMI siano colpite o penalizzate in maniera sproporzionata dalle iniziative della Commissione rispetto alle imprese di grandi dimensioni; ritiene che un test PMI dedicato dovrebbe essere obbligatorio per le proposte legislative che interessano le imprese;

9.      sottolinea che, in tali casi, la valutazione d'impatto dovrebbe includere opzioni che prevedano meccanismi e/o flessibilità alternativi al fine di aiutare le PMI a conformarsi all'iniziativa (come previsto nell'allegato 8.4); accoglie con favore, a tal riguardo, l'esclusione a priori delle microimprese dall'ambito di applicazione di una proposta legislativa, quale opzione strategica prevista nel progetto di orientamenti riveduti;

Istituzione di un organo consultivo per la qualità della legislazione

10.    si compiace del lavoro e della relazione finale del gruppo di alto livello sugli oneri amministrativi istituito dalla Commissione; ricorda l'intenzione della Commissione, indicata nella sua ultima comunicazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) del giugno 2014, di istituire un nuovo gruppo di alto livello per la qualità della legislazione, composto da rappresentanti dei soggetti interessati e da esperti nazionali; raccomanda che, all'atto dell'istituzione di tale organo consultivo a livello dell'UE, si tenga conto delle migliori pratiche e delle esperienze acquisite dagli organi per la qualità della legislazione esistenti (come quelli di Svezia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito o Germania);

11.    esorta la Commissione a istituire quanto prima un siffatto organo consultivo per la qualità della legislazione, che si avvalga dell'apporto di soggetti interessati ed esperti nazionali; propone che tale organo sia dotato di un mandato consultivo forte e indipendente e che sia incaricato, tra l'altro, di valutare gli oneri amministrativi derivanti dalle proposte, il costo della conformità, il rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità e la scelta della base giuridica, nonché di formulare iniziative sulla qualità della legislazione e di monitorare l'attuazione della normativa UE a livello nazionale; chiede che il Parlamento e il Consiglio siano coinvolti nella procedura di nomina degli esperti;

12.    invita la Commissione a presentare un nuovo progetto di orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto, che tenga conto delle questioni poste in evidenza nella presente risoluzione e della nuova struttura della Commissione, in particolare del ruolo del nuovo vicepresidente competente per la qualità della legislazione;

Valutazioni d'impatto al Parlamento

13.    chiede di poter esaminare in maniera sistematica e tempestiva le valutazioni d'impatto della Commissione, in particolare a livello delle commissioni;

14.    rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti[1], in cui chiedeva di utilizzare più sistematicamente la valutazione d'impatto parlamentare; ricorda che l'unità Valutazione d'impatto costituisce uno strumento già disponibile per lo svolgimento di valutazioni d'impatto; ritiene che il ricorso alla valutazione d'impatto parlamentare sia particolarmente necessario prima dell'adozione di modifiche o emendamenti sostanziali a una proposta iniziale della Commissioni;

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15.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.