PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'obbligo dello stordimento degli animali prima del loro abbattimento e macellazione
25.11.2014
Sophie Montel, Dominique Bilde
B8‑0318/2014
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'obbligo dello stordimento degli animali prima del loro abbattimento e macellazione
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 93/119/CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,
– visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento,
– visto l'articolo 133 del suo regolamento,
A. considerando che gli animali sono esseri sensibili;
B. considerando che il benessere animale è un valore comunitario;
C. considerando che durante l'abbattimento e la macellazione di un animale devono essere per quanto possibile attenuate ogni forma di eccitazione, dolore, panico, paura e altre sofferenze;
D. considerando che è scientificamente provato che un animale stressato e maltrattato al momento dell'abbattimento contribuisce a ridurre la qualità della carne;
E. considerando che lo stordimento prima dell'abbattimento non è applicato agli animali che formano oggetto di metodi particolari di abbattimento prescritti da taluni riti religiosi;
F. considerando che innumerevoli relazioni, studi e servizi testimoniano la terribile sofferenza provata dagli animali sgorgati vivi senza preventivo stordimento (alcuni impiegano più di dieci minuti prima di morire) nell'ambito dell'abbattimento rituale;
G. considerando che numerosi Stati membri dell'Unione europea, come Polonia, Lussemburgo, Grecia, Austria e Danimarca, hanno abolito le deroghe relative all'abbattimento rituale;
1. chiede l'applicazione, in nome della protezione animale, dello stordimento obbligatorio degli animali prima dell'abbattimento e della macellazione e la soppressione delle deroghe nell'ambito dell'abbattimento rituale in tutti quanti gli Stati membri;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.