PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
4.3.2015 - (2015/2564(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Emil Radev a nome del gruppo PPE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0217/2015
B8‑0217/2015/rev.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
(2015/2564(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,
– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,
– vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo[1],
– vista la relazione di Europol del 2014 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata in Internet (iOACTA),
– vista la sua discussione in plenaria, del 12 febbraio 2015, sulla lotta contro gli abusi sessuali sui minori su Internet,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i minori sono il gruppo più vulnerabile della nostra società e che il legislatore deve prestare loro particolare attenzione al fine di proteggerli;
B. considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali e che è, pertanto, necessario un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno;
C. considerando che è opportuno prestare particolare attenzione all'uso corretto della terminologia relativa allo sfruttamento sessuale dei minori nella comunicazione al pubblico;
D. considerando che, visto il suo carattere internazionale, lo sfruttamento sessuale dei minori e l'abuso sessuale dei minori online, inclusa la proliferazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori su Internet e la predazione online, continuano a essere motivo di grande preoccupazione per le autorità di contrasto, che devono fronteggiare reati che vanno dall'estorsione sessuale e l'adescamento di minori fino all'autoproduzione di materiale di carattere pedopornografico e la sua diffusione dal vivo mediante Internet, che pongono particolari difficoltà investigative a causa delle innovazioni tecnologiche che forniscono un accesso più facile e rapido al materiale ai colpevoli dei reati, inclusi i predatori informatici;
E. considerando che, in misura maggiore rispetto ad altri reati, la maggior parte degli ambiti di sfruttamento sessuale e di abuso dei minori presentano una scarsità cronica di denunce da parte delle vittime e una registrazione spesso incoerente nel processo penale; considerando che risulta, quindi, problematica l'identificazione precisa della portata degli abusi e del numero delle vittime e dei colpevoli dei reati nell'UE;
F. considerando che dati precisi su casi di sfruttamento sessuale e abuso online dei minori sono assenti, incompleti o occultati in altre categorie di abusi o di reati o non vengono denunciati;
G. considerando che nell'ambiente online lo sfruttamento sessuale può assumere varie forme, tra cui giovani persuasi o costretti a inviare o pubblicare immagini sessualmente esplicite di se stessi, prendere parte ad attività sessuali con una webcam o uno smartphone o intrattenere conversazioni sessuali via testo o online, il che consente ai molestatori e ai predatori informatici di minacciarli di inviare le immagini, i video o le copie delle conversazioni ai loro amici e alla loro famiglia se non prendono parte ad ulteriori attività sessuali; considerando che le immagini e/o i video possono continuare a essere condivisi a lungo dopo l'interruzione dell'abuso sessuale e rimanere liberamente disponibili per la visualizzazione online da parte di chiunque, mantenendo così il rischio costante che le vittime ricadano nella situazione di vittime e siano stigmatizzate;
H. considerando che le ONG sollevano preoccupazioni in merito allo sviluppo dell'adescamento di minori online, fenomeno descritto come l'utilizzo da parte degli adulti di siti di social network, applicazioni di messaggistica istantanea incluse le applicazioni teen dating o piattaforme di gioco online per connettersi con un giovane o con un bambino e costruire un rapporto al fine di abusare di quest'ultimo;
I. considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Internet Watch Foundation relativamente alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico, oltre l'80% delle vittime ha un'età inferiore ai 10 anni; considerando che i dati dell'associazione internazionale delle hotline su Internet mostrano un incremento delle vittime infantili di abusi sessuali e degli abusi di natura estrema e sadica;
J. considerando che è stata osservata e segnalata come potenzialmente in crescita una tendenza particolarmente violenta e preoccupante per quanto concerne la diffusione dal vivo mediante Internet degli abusi sui minori, in particolare la diffusione degli abusi sui minori all'estero, in diretta davanti a una telecamera su richiesta degli occidentali;
K. considerando che è opportuno sollevare preoccupazioni in merito ai trafficanti di esseri umani, che utilizzano minori privi di identità giuridica, "invisibili" per le autorità, per finalità di abuso sessuale online;
L. considerando che Internet e l'uso più ampio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono ormai parte integrante della vita quotidiana dei minori nell'UE e sono particolarmente presenti nella loro vita ricreativa, formativa e sociale; considerando che i minori nell'UE sono oggi più esposti al rischio di essere accessibili a criminali online, dato che il 91% vive in abitazioni dotate di accesso a Internet; considerando che il numero di ore che i minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni trascorrono online ogni settimana è passato da 14,9 nel 2011 a 17,1 nel 2012, con un incremento di quasi il 15%;
M. considerando che Internet offre altresì ai minori l'opportunità di un'identità separata grazie alla quale possono essere chi vogliono e assumersi dei rischi che non avrebbero mai tollerato offline, il che aumenta l'impatto dello sfruttamento che possono subire da parte di criminali che sfruttano l'esistenza di un ambiente online delineato e apparentemente anonimo per nascondere la loro identità online fingendo di essere minori e poi chattare e diventare "amici" dei minori che prendono di mira;
N. considerando che molti fra gli autori di tali reati utilizzano reti darknet, dove hanno creato comunità anonime ricorrendo a forum nascosti, servizi web, piattaforme di social networking e provider di archiviazione dati dedicati ai materiali pedopornografici, in modo da consentire e agevolare uno sfruttamento sessuale dei minori pressoché impossibile da tracciare; considerando che molti di essi utilizzano sistemi di cifratura, valute virtuali e altre misure di natura difensiva per proteggere le proprie attività, creando seri ostacoli alle indagini delle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
O. considerando che la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 18 dicembre 2013 e che ad oggi meno della metà degli Stati membri l'hanno attuata pienamente;
1. ritiene che la tutela e la garanzia di un ambiente sicuro per i minori sia uno degli obiettivi principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
2. ritiene necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo facile e a misura di bambino sui rischi e sulle conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; sottolinea che occorre vietare la profilazione online dei minori; ritiene che tutti i minori debbano godere del diritto a un ambiente online sano e sicuro e all'accesso a Internet;
3. ritiene che sarebbe opportuno smettere di utilizzare il termine fuorviante "pornografia minorile" per descrivere o fare riferimento a immagini di abusi sessuali sui minori e utilizzare invece il termine appropriato "materiale pedopornografico";
4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a rafforzare le risorse dedicate all'identificazione delle vittime e ai servizi incentrati sulle vittime, nonché a sollecitare la rapida creazione di piattaforme correlate e il rafforzamento di quelle esistenti nel quadro di Europol; sottolinea, inoltre, l'urgente necessità di migliorare l'assistenza nei confronti dei minori vittime di abusi attraverso programmi di recupero e di reinserimento personalizzati; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
5. ritiene che debbano essere adottate ulteriori misure per contrastare l'adescamento informatico dei minori e che la Commissione, unitamente agli Stati membri e alla società civile, compresi gli insegnanti e le organizzazioni giovanili e minorili, debbano svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione su questo tema attraverso linee guida definite, lo scambio delle migliori pratiche e la creazione di piattaforme sociali per la cooperazione e lo scambio di informazioni sul tema;
6. deplora fortemente il fatto che molti Stati membri non abbiano ancora recepito la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; invita, pertanto, la Commissione a controllare rigorosamente la sua piena ed effettiva attuazione, a riferire in modo tempestivo sui risultati al Parlamento e, in particolare, alla commissione competente e ad adottare le misure opportune nei confronti degli Stati membri che commettono violazioni; si impegna a redigere una relazione di attuazione su questo atto legislativo per il monitoraggio;
7. sollecita la Commissione a rafforzare la capacità giuridica, le capacità tecniche e le risorse finanziarie allo scopo di promuovere la cooperazione tra le autorità di contrasto, compresi Europol ed Eurojust, al fine di svolgere indagini e smantellare in modo più efficace le reti degli autori di abusi sessuali contro i minori, dando la priorità ai diritti e alla sicurezza dei minori coinvolti; sottolinea inoltre a tal fine la necessità di rafforzare e ampliare l'azione dei centri specializzati quali il centro Europol per la criminalità informatica in modo da promuovere il loro prezioso lavoro in termini di mappatura delle minacce e delle tendenze al reato raccapricciante dello sfruttamento e degli abusi sessuali sui minori online;
8. invita gli Stati membri a fornire alle loro autorità di contrasto i fondi, le risorse umane, i poteri di indagine e le capacità tecniche necessari per affrontare e perseguire i colpevoli dei reati in modo serio ed efficace, inclusa una formazione adeguata per costruire le capacità delle unità giudiziarie e di polizia; sollecita altresì la Commissione ad adottare tutte le misure atte a garantire capacità di indagine armonizzate e requisiti minimi relativamente ai procedimenti giudiziari tra Stati membri, al fine di perseguire efficacemente questi reati come previsto dalla direttiva 2011/92/CE;
9. sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione internazionale e le indagini transnazionali in questo settore, attraverso accordi di cooperazione e facilitando lo scambio dei dati a livello internazionale su tali reati e colpevoli, anche attraverso Europol; plaude, a questo proposito, all'iniziativa congiunta tra l'UE e 55 paesi di tutto il mondo, che si sono riuniti nell'alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online, volta a salvare un maggior numero di vittime, a garantire un'azione penale più efficace, a incrementare la consapevolezza e a conseguire una riduzione complessiva del numero di immagini di abusi sessuali disponibili online; invita la Commissione a riferire più regolarmente in merito ai progressi compiuti attraverso questa alleanza;
10. chiede un approccio di partenariato e uno scambio di informazioni efficaci tra forze di polizia, autorità giudiziarie, industria delle TIC, fornitori di servizi Internet, settore bancario e organizzazioni non governative, incluse le organizzazioni giovanili e minorili, al fine di garantire che i diritti e la tutela dei minori online siano salvaguardati e che i contenuti illeciti siano prontamente rimossi e segnalati, se del caso, alle autorità di contrasto; plaude, al riguardo, alla coalizione CEO per rendere Internet un luogo migliore per i bambini, nonché al lavoro svolto dalla coalizione finanziaria europea contro lo sfruttamento sessuale commerciale di minori online (EFC);
11. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure appropriate per migliorare e potenziare la segnalazione di abusi da parte dei minori e a prendere in considerazione la creazione di meccanismi di segnalazione sistematici quali le applicazioni con pulsante "antipanico" sui computer e sui dispositivi mobili, in piena collaborazione con le pertinenti industrie e aziende private; sostiene lo sviluppo di linee dirette per i minori, attraverso le quali essi possono denunciare gli abusi in modo anonimo;
12. ritiene che le autorità di contrasto debbano acquisire le competenze tecniche e l'abilità investigativa necessarie per sviluppare nuove capacità ad alta tecnologia per far fronte alle sfide in termini di analisi della grande quantità di immagini di abusi sui minori o di materiale criptato o nascosto sulla "dark web" e per rintracciare e perseguire i colpevoli dei reati soggetti a mandato giudiziario, concentrandosi sugli autori dei reati più prolifici che rappresentano un pericolo imminente per l'integrità del minore;
13. invita la Commissione a lanciare un'adeguata campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutti i pertinenti attori al fine di responsabilizzare i minori e sostenere i genitori e gli educatori nella comprensione e nella gestione dei rischi online nonché nella tutela della sicurezza dei minori online, a sostenere gli Stati membri nell'istituzione di programmi di prevenzione degli abusi sessuali online, a promuovere campagne di sensibilizzazione per un comportamento responsabile sui social media e a incoraggiare i principali motori di ricerca e le reti dei social media ad adottare un approccio proattivo in termini di tutela della sicurezza dei minori online;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2014)0070.