PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
4.3.2015 - (2015/2564(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa, Viorica Dăncilă a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0217/2015
B8-0218/2015
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
Il Parlamento europeo,
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,
– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,
– vista l'osservazione generale n. 14 (2013) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
– vista l'agenda dell'UE per i diritti dell'infanzia, adottata nel febbraio 2011,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)0055),
– vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori pratiche,
– vista la sua discussione in seduta plenaria, del 12 febbraio 2015, sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compreso il materiale contenente abusi sessuali su minori, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
B. considerando che i gravi reati quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale contenente abusi sessuali su minori necessitano di un approccio globale, che abbracci l'indagine sui reati, il perseguimento dei rei, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno;
C. considerando che, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nell'applicare qualsiasi misura di lotta a tali reati deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore;
D. considerando che la rete internet può esporre i minori a rischi specifici, attraverso la possibilità dei minori stessi di ottenere l'accesso a materiale contenente abusi sessuali su minori o di essere l'oggetto di tale materiale, oppure di essere oggetto dello scambio di materiale su violenze, intimidazioni, bullismo o adescamento;
E. considerando che si deve affrontare la protezione dei minori nel mondo digitale a livello normativo e basilare, mettendo in atto misure più efficaci attraverso la cooperazione con il settore in materia di applicazione della legge, in linea con il principio del giusto processo, come pure a livello di istruzione e di formazione, istruendo i minori, i genitori e gli insegnanti affinché i minori stessi siano protetti online e insegnando loro a utilizzare internet in modo sicuro;
F. considerando che, data la sua internazionalità, visto che lo sfruttamento dei minori e il loro sfruttamento sessuale online sono diffusi in centinaia di paesi coinvolgendo centinaia di giurisdizioni, questo problema richiede con sufficiente evidenza una soluzione internazionale;
G. considerando che, a livello sia nazionale che internazionale, mancano ancora dati sul numero dei reati commessi, e che ciò significa che la valutazione delle relative politiche non rispecchia necessariamente la portata reale del problema;
H. considerando che lo sfruttamento dei minori e il loro sfruttamento sessuale online – comprese la proliferazione di materiale contenente tale sfruttamento e la predazione telematica su internet – continuano a costituire una grande preoccupazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge, che devono fronteggiare reati che vanno dall'estorsione di prestazioni sessuali e dall'adescamento fino al materiale contenente abusi su minori autoprodotto e alla sua diffusione dal vivo in streaming, creando specifiche difficoltà investigative dovute alle innovazioni tecnologiche, che offrono ai rei un accesso più agevole e celere al materiale;
I. considerando che un numero sempre maggiore di rei si avvale della rete darknet, dove hanno costituito comunità anonime che utilizzano forum, servizi, piatteforme di socializzazione in rete e fornitori di archiviazione nascosti dedicati al materiale contenente abusi su minori;
J. considerando che le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione dei contenuti illeciti online non sono risultate sufficientemente efficaci;
K. considerando che il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile era il 18 dicembre 2013; considerando inoltre che, ad oggi, meno della metà degli Stati membri l'ha attuata completamente;
1. sottolinea con fermezza che la protezione dei minori, come pure la garanzia di un ambiente sicuro per essi e per il loro sviluppo, rappresentano uno dei ruoli essenziali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
2. ritiene che sia necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo facile e a essi comprensibile sui rischi e sulle conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; ribadisce la necessità di ultimare celermente la riforma europea della protezione dei dati anche su questa tematica;
3. evidenzia la necessità di un approccio europeo coordinato e globale, volto a garantire la coerenza nella definizione delle politiche e nelle successive azioni, compresi la lotta al crimine, i diritti fondamentali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, la sicurezza informatica, la protezione dei consumatori e il commercio elettronico;
4. reputa che debbano essere adottati ulteriori provvedimenti per combattere l'adescamento telematico e che la Commissione, unitamente ai governi nazionali, alla società civile, alle aziende dei media sociali, agli insegnanti, alle assistenti sanitarie scolastiche, agli assistenti sociali, ai funzionari responsabili della protezione dei minori, ai pediatri e alle organizzazioni giovanili e dell'infanzia, dovrebbe intraprendere uno sforzo attivo di sensibilizzazione sulla problematica in esame mediante orientamenti definiti, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, l'istituzione di piatteforme sociali per la cooperazione e il legittimo scambio di informazioni volto a individuare i potenziali rischi e le potenziali minacce per i minori;
5. pone in luce la necessità di una cooperazione internazionale con i partner strategici dell'UE e le autorità incaricate dell'applicazione della legge su scala mondiale, per contrastare il materiale contenente sfruttamento sessuale dei minori; sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione internazionale e le indagini transnazionali in questo settore ricorrendo agli accordi di mutua assistenza legale e agli accordi di cooperazione, nonché facilitando il legittimo scambio internazionale di dati sui reati e sui rei in oggetto ai fini di applicazione della legge, anche mediante Europol;
6. plaude, in tale contesto, all'iniziativa comune dell'UE e di 55 paesi di tutto il mondo riuniti nell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online, finalizzata a prestare soccorso a più vittime, a garantire un più efficace perseguimento e a conseguire una riduzione complessiva della quantità di materiale contente abusi sessuali su minori reperibile online; invita la Commissione a riferire con maggiore regolarità sui progressi compiuti mediante suddetta Alleanza;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, anche mediante Europol e il Centro europeo per la criminalità informatica (EC 3), allo scopo di indagare, smantellare e perseguire le reti di rei sessuali contro i minori con maggiore efficacia, dando nel contempo priorità ai diritti e alla sicurezza dei minori coinvolti;
8. considera essenziale l'utilizzo della corretta terminologia per i reati contro i minori, compresa la descrizione delle immagini di abuso sessuale degli stessi, nonché l'utilizzo del termine appropriato "materiale contenente abusi sessuali su minori" in luogo di "pornografia minorile";
9. invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare e consolidare le risorse dedicate all'identificazione delle vittime e ai servizi imperniati sulle stesse; chiede inoltre l'urgente istituzione di piatteforme in materia;
10. rammenta che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere uno qualsiasi dei reati inerenti agli abusi e allo sfruttamento sessuali possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati;
11. incoraggia gli Stati membri a dotare di risorse adeguate i punti nazionali di contatto, al fine di consentire loro di denunciare i contenuti e i comportamenti criminosi e nocivi online;
12. invita gli Stati membri a dotare le proprie autorità incaricate dell'applicazione della legge dei fondi, delle risorse umane, dei poteri di indagine e delle capacità tecniche necessari a indagare e perseguire correttamente i rei, compresa un'adeguata formazione per la creazione di competenze nella magistratura e nelle unità di polizia;
13. osserva con inquietudine le attuali tendenze e lo sviluppo dello sfruttamento sessuale commerciale dei minori online, compresi nuovi modelli aziendali di distribuzione commerciale e nuovi tipi di transazioni relative al materiale per l'abuso dei minori, segnatamente attraverso la rete darknet, e in particolare il fenomeno dell'abuso in diretta streaming a pagamento;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a un ulteriore impegno con i rappresentanti dei sistemi di pagamento alternativi, al fine di individuare strumenti per una migliore cooperazione con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, compresa una formazione per individuare in modo più efficace i processi di pagamento legati alla distribuzione commerciale di materiale contenente abusi su minori;
15. chiede un partenariato efficace e un legittimo sistema di scambio delle informazioni tra gli uffici incaricati dell'applicazione della legge, le autorità giudiziarie, l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i fornitori di servizi internet (FSI), il settore bancario e le organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni giovanili e dell'infanzia, allo scopo di garantire i diritti e la protezione dei minori online, nonché le indagini sui reati e il relativo perseguimento; invita la Commissione a prendere l'iniziativa di chiedere a tutti gli Stati membri di adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di predazione e di bullismo online;
16. evidenzia che qualunque misura che limiti i diritti fondamentali su internet deve essere necessaria e proporzionata, in linea con il diritto dell'UE e degli Stati membri; rammenta che i contenuti illeciti online devono essere eliminati immediatamente, sulla base di una regolare procedura; pone in luce il ruolo delle TIC e dei FSI nel garantire un'eliminazione celere ed efficiente dei contenuti illeciti online, su richiesta della competente autorità incaricata dell'applicazione della legge;
17. esorta con fermezza gli Stati membri che non hanno tuttora recepito totalmente la direttiva 2011/92/UE a procedere senza ulteriori indugi; invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente la completa ed efficace attuazione di tale direttiva e a riferire tempestivamente sulle proprie risultanze al Parlamento e, in particolare, alla sua commissione competente per il merito;
18. incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di monitorare ulteriormente l'attuazione della direttiva 2011/92/UE, nonché di effettuare un'approfondita analisi dell'attuale quadro politico sulla lotta all'abuso sessuale sui minori, sotto forma di una relazione d'attuazione della direttiva, e di riferire alla plenaria entro un anno;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.