Proposta di risoluzione - B8-0226/2015Proposta di risoluzione
B8-0226/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online

4.3.2015 - (2015/2564(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0217/2015

Procedura : 2015/2564(RSP)
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B8-0226/2015
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B8-0226/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online

(2015/2564(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,

–       visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–       visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–       vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,

–       vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

–       visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,

–       vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,

–       vista l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,

–       vista l'agenda dell'UE per i diritti dell'infanzia, adottata nel febbraio 2011,

–       vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)0055),

–       visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,

–       vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori prassi,

–       vista la discussione tenutasi durante la seduta plenaria del 12 febbraio 2015 in merito alla lotta contro l'abuso sessuale di minori online,

–       visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.     considerando che reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro i responsabili di reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno;

C.     considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente nell'applicare qualsiasi misura per combattere tali reati, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

D.     considerando che internet può esporre i minori a rischi specifici, tramite fenomeni, quali la pornografia minorile, lo scambio di materiale contenente violenze, la criminalità informatica, le intimidazioni, il bullismo, l'adescamento, la possibilità per i bambini di accedere e di acquistare beni e servizi inadeguati o non consentiti alla loro fascia di età, l'esposizione a pubblicità non adatte all'età, aggressive o ingannevoli, truffe, furti d'identità, frodi e analoghi rischi di natura finanziaria, che possono causare esperienze traumatiche;

E.     considerando che la lotta contro l'abuso sessuale di minori online dovrebbe essere integrata in una più ampia strategia, che affronti il fenomeno generale dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, che riguarda principalmente i reati offline commessi tramite reti e individui che agiscono deliberatamente al di fuori di internet;

F.     considerando che la protezione dei minori nel mondo digitale deve essere affrontata a livello normativo e di base sviluppando misure più efficaci, inclusa la cooperazione degli organi di contrasto con il settore, in linea con i principi di responsabilità condivisa e del procedimento nelle dovute forme di legge, e a livello di istruzione e formazione, attraverso una formazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti volta a impedire l'accesso dei minori ai contenuti illegali;

G.     considerando che per il suo carattere internazionale – tenendo conto che lo sfruttamento minorile e lo sfruttamento sessuale di minori online riguarda centinaia di paesi e coinvolge centinaia di giurisdizioni e di organi di contrasto – tale problema richiede una soluzione internazionale;

H.     considerando che non sono ancora disponibili i dati, sia a livello nazionale che internazionale, sull'effettivo numero di reati commessi, il che porta a una valutazione strategica che non necessariamente rispecchia la portata del problema;

I.      considerando che lo sfruttamento dei minori e lo sfruttamento sessuale di minori online – inclusa la proliferazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e la predazione online – continuano ad essere motivo di grande preoccupazione per le autorità di contrasto, che devono fronteggiare reati che vanno dall'estorsione sessuale e l'adescamento di minori fino all'autoproduzione di materiale di carattere pedopornografico e la sua diffusione dal vivo mediante internet, che pongono particolari difficoltà investigative a causa delle innovazioni tecnologiche che forniscono un accesso più facile e rapido al materiale ai responabili dei reati, inclusi i predatori informatici;

J.      considerando che un crescente numero di responsabili di reati utilizza le darknet, ove vi hanno stabilito comunità anonime tramite l'utilizzo di forum nascosti, servizi di siti web, piattaforme di social network e provider di archiviazione dedicati al materiale pedopornografico;

K.     considerando che le misure adottate dagli Stati membri per impedire la diffusione di contenuti illeciti online non sono sempre efficaci e comportano inevitabilmente approcci diversi in materia di prevenzione dei contenuti dannosi;

L.     considerando che la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile doveva essere recepita dagli Stati membri il 18 dicembre 2013 e che al momento meno della metà degli Stati membri ha provveduto ad attuarla pienamente;

1.      sottolinea con forza che proteggere e garantire un ambiente sicuro per i minori e il loro sviluppo è uno dei principali ruoli dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

2.      ritiene che sia necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo semplice e comprensibile sui rischi e le conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online;

3.      evidenzia la necessità di un approccio globale coordinato a livello dell'UE al fine di garantire la coerenza nelle decisioni strategiche e nelle azioni, che comprenda la lotta contro il crimine, la sicurezza informatica, la protezione del consumatore, i diritti fondamentali e la protezione dei dati, nonché il commercio elettronico;

4.      ritiene che debbano essere adottate ulteriori azioni per combattere l'adescamento in rete e che la Commissione, affiancata dai governi nazionali, dalla società civile, dalle imprese di social media, da insegnanti, infermieri scolastici, assistenti sociali, funzionari per la tutela dei minori, pediatri, nonché dalle organizzazioni a favore dei giovani e dei minori, debba svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione su tale tema, tramite orientamenti definiti, anche attraverso lo scambio di migliori pratiche e l'istituzione di piattaforme sociali per la cooperazione e lo scambio legittimo di informazioni su tale materia, onde identificare potenziali rischi e minacce nei confronti dei minori;

5.      evidenzia la necessità di una cooperazione internazionale con i partner strategici dell'UE e le autorità di contrasto a livello mondiale per combattere l'abuso sessuale di minori online; sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione internazionale e le indagini transnazionali in tale settore attraverso accordi di cooperazione e agevolando lo scambio internazionale legittimo di dati sull'applicazione della legge in merito a tali crimini, anche attraverso l'EUROPOL;

6.      accoglie con favore, in tale contesto, l'iniziativa congiunta dell'UE e di 55 paesi del mondo riuniti nell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online, volta a salvare un maggior numero di vittime, garantire una più efficace azione penale e raggiungere una generale riduzione del numero di immagini di abusi sessuali sui minori reperibili online; invita la Commissione a presentare regolarmente una relazione sui progressi compiuti grazie a tale Alleanza;

7.      accoglie con favore l'iniziativa adottata dalla Commissione nel 2011 per l'istituzione di una coalizione volta a rendere internet un luogo migliore e più sicuro per i minori, coinvolgendo 31 tra le maggiori imprese del settore dei media e della tecnologia, e insiste sul fatto che tale coalizione debba proseguire e ampliare il suo lavoro;

8.      invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto, anche attraverso Europol e il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), al fine di indagare e smantellare in maniera più efficace le reti di responsabili di reati sessuali compiuti sui bambini, privilegiando i diritti e la sicurezza dei minori coinvolti;

9.      ritiene essenziale l'utilizzo di una corretta terminologia per i reati contro i minori, inclusa la descrizione di immagini di abusi sessuali sui minori, nonché l'utilizzo del termine "materiale pedopornografico", più adeguato rispetto a "pornografia minorile";

10.    invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e rafforzare le risorse destinate all'identificazione delle vittime e ai servizi incentrati sulle vittime, e chiede l'urgente istituzione delle relative piattaforme;

11.    esorta vivamente gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ad attuarla senza ulteriori ritardi; invita pertanto la Commissione a monitorare rigorosamente la sua piena ed efficace attuazione, a riferire tempestivamente i suoi risultati al Parlamento e in particolare alla sua commissione competente;

12.    rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure per garantire alle persone che temono di poter commettere qualsiasi reato connesso ad abusi sessuali o sfruttamento sessuale, di poter avere accesso, se del caso, a efficaci programmi o misure di intervento destinati a valutare e prevenire il rischio che tali reati siano commessi;

13.    incoraggia gli Stati membri a istituire punti di contatto nazionali al fine di segnalare contenuti e comportamenti illeciti e dannosi;

14.    invita gli Stati membri a fornire alle proprie autorità di contrasto i necessari fondi, risorse umane, poteri investigativi e capacità tecniche per affrontare seriamente e perseguire i responsabili di reato, nonché un'adeguata formazione per il consolidamento delle capacità delle autorità giudiziarie e di polizia;

15.    rileva con preoccupazione lo sviluppo e le tendenze diffuse di sfruttamento sessuale commerciale di minori online, inclusi nuovi mezzi di diffusione e transazione di materiali pedopornografici, specialmente attraverso il web invisibile e le darknet, e in particolare il fenomeno della visione a pagamento degli abusi in diretta streaming;

16.    invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente con i rappresentanti dei sistemi di pagamento alternativi per determinare le opportunità di una migliore cooperazione con le autorità di contrasto, nel rispetto del principio di un procedimento nelle dovute forme di legge, inclusa una formazione comune per una migliore identificazione delle procedure di pagamento associate alla diffusione commerciale di materiale pedopornografico;

17.    chiede che sia adottato un approccio di partenariato efficace e uno scambio di informazioni fra gli organi di contrasto, le autorità giudiziarie, il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), i fornitori di servizi Internet, il settore bancario e le organizzazioni non governative, tra cui quelle a favore dei giovani e dei minori, al fine di garantire i diritti e la protezione dei minori online e di considerarli, secondo la legge, persone vulnerabili; invita la Commissione a prendere l'iniziativa di chiedere a tutti gli Stati membri di adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di predazione e di bullismo online;

18.    evidenzia che le misure che limitano i diritti fondamentali in internet devono essere necessarie e proporzionate, in linea con la legislazione dell'Unione e degli Stati membri; rammenta che tali contenuti illeciti online devono essere immediatamente rimossi sulla base di un procedimento nelle dovute forme di legge; evidenzia il ruolo delle TIC e dei fornitori di servizi internet nel garantire la veloce ed efficace rimozione dei contenuti illeciti online;

19.    incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di valutare e monitorare ulteriormente i recenti sviluppi e di effettuare un'analisi approfondita dell'attuale quadro strategico per combattere gli abusi sessuali di minori online, in forma di relazione sull'applicazione della direttiva 2011/92/UE, e di presentare entro un anno una relazione alla plenaria;

20.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.