PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
4.3.2015 - (2015/2564(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias a nome del gruppo GUE/NGL
B8-0227/2015
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'abuso sessuale di minori online
Il Parlamento europeo,
– visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,
– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,
– vista l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
– vista l'agenda dell'UE per i diritti dell'infanzia, adottata nel febbraio 2011,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)0055),
– visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino,
– vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori prassi,
– vista la discussione tenutasi durante la sua sessione plenaria del 12 febbraio 2015 in merito alla lotta contro l'abuso sessuale di minori online,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per la rivendicazione dei loro diritti, come sancito nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
B. considerando che gravi reati quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda la protezione delle vittime minorenni incluse le cure, la prevenzione del fenomeno, il perseguimento dei responsabili di reato, è necessaria la piena applicazione da parte dello Stato della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dei principi generali, articolo 2 (non discriminazione), articolo 6 (diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo) e articolo 12 (diritto del minore di essere ascoltato e preso in considerazione);
C. considerando in particolare che dovrebbe essere pienamente applicato l'articolo 3 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nell'applicare qualsiasi misura per combattere tali reati e perseguire i colpevoli di tali azioni, in piena conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
D. considerando che il minore, soggetto a restrizioni legittime e necessarie, ha diritto ai sensi dell'articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo alla libertà di espressione, incluso il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni; riconoscendo inoltre il diritto del minore ai sensi dell'articolo 17 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo all'accesso alle informazioni e al materiale da una serie di fonti nazionali e internazionali, inclusi i mass media soggetti a controllo statale, favorendo lo sviluppo di adeguati orientamenti per la protezione del minore da informazioni e materiali che possono nuocere al suo benessere;
E. considerando che il commento generale n. 13 del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo sul diritto dei minori relativo alla libertà da ogni forma di violenza sottolinea che il diritto dei minori di essere ascoltati e di essere tenuti in considerazione deve essere sistematicamente rispettato in tutti i processi decisionali, e che la loro responsabilizzazione e partecipazione devono essere un elemento centrale nelle strategie e nei programmi di tutela e cura dei minori[1];
F. considerando che il commento generale n. 16 del comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo sugli obblighi degli Stati relativamente all'impatto del settore delle imprese sui diritti dell'infanzia[2] evidenzia altresì i pericoli posti da Internet e stabilisce, nei confronti della comunità imprenditoriale, taluni obblighi di informazione rivolti ai minori e ai giovani di modo che essi possano gestire efficacemente i rischi e sapere dove rivolgersi per trovare aiuto, così come raccomanda che la comunità imprenditoriale si coordini con il settore informazioni e tecnologia delle comunicazioni per sviluppare e porre in essere misure adeguate volte a proteggere i minori da materiale online violento e inappropriato;
G. considerando che l'adescamento di minori per scopi sessuali e sfruttamento sessuale costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come l'età;
H. considerando che internet può esporre i minori a rischi specifici, tramite fenomeni quali la pornografia minorile, lo scambio di materiale contenente violenze, la criminalità informatica, le intimidazioni, il bullismo, l'adescamento, la possibilità per i bambini di accedere e di acquistare beni e servizi inadeguati o non consentiti alla loro fascia di età, l'esposizione a pubblicità non adatte all'età, aggressive o ingannevoli, truffe, furti d'identità, frodi e analoghi rischi di natura finanziaria, che possono provocare esperienze traumatiche;
I. considerando che, visto il suo carattere internazionale, lo sfruttamento dei minori e lo sfruttamento sessuale dei minori online – inclusa la proliferazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori su Internet e la predazione online – continuano ad essere motivo di grande preoccupazione per le autorità di contrasto, che devono fronteggiare reati che vanno dall'estorsione sessuale e l'adescamento di minori fino all'autoproduzione di materiale di carattere pedopornografico e la sua diffusione in diretta streaming, che pongono particolari difficoltà investigative a causa delle innovazioni tecnologiche che forniscono un accesso più facile e rapido al materiale ai responsabili dei reati, inclusi i predatori informatici;
J. considerando che le misure adottate dagli Stati membri per prevenire i contenuti online illegali non sono sempre efficaci, dotate di risorse adeguate o pienamente attuate e comportano inevitabilmente approcci differenti alla prevenzione da contenuti dannosi; rilevando inoltre l'insufficiente assegnazione di risorse a programmi educativi per i minori e i genitori negli Stati membri volte a garantire la sicurezza dei minori su internet;
K. considerando che, per tutelare i minori nel mondo digitale, occorre agire sul piano normativo, ricorrendo a provvedimenti più efficaci, che richiedano ai pertinenti organismi degli Stati membri di coordinare le attività volte alla salvaguardia dei bambini a rischio online, aumentando le risorse per indagare e perseguire i responsabili di reato;
1. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare la presente risoluzione e ad applicare pienamente l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e a consultare in maniera diretta i minori e i giovani, nonché a tenere conto dei loro punti di vista;
2. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto all'interno degli Stati membri nonché tra di loro, al fine di indagare e smantellare in maniera più efficace le reti dei responsabili di reati sessuali compiuti sui bambini, privilegiando i diritti e la sicurezza dei minori coinvolti; in tutte queste attività, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;
3. evidenzia la necessità di un approccio globale all'interno e tra gli Stati membri allo scopo di tutelare i diritti e l'interesse superiore del minore nella massima misura possibile, per garantire protezioni efficaci, coerenza, includendo la lotta alla criminalità, la sicurezza informatica, la protezione dei consumatori e i diritti fondamentali;
4. riconosce i differenti ruoli, doveri e responsabilità dello Stato e dell'industria privata, ivi compresi l'attività investigativa e giudiziaria, il diritto alla privacy e alla protezione dei dati; chiede un efficace rapporto di collaborazione e, fatto salvo un adeguato controllo legale e giudiziario e nel rispetto di ciò che è legittimo e necessario nell'interesse superiore del minore, nonché ai fini della protezione dei minori dagli abusi sessuali online, uno scambio di informazioni fra gli organi di contrasto, altri duty-bearer (chi ha il dovere di rispettare e promuovere i diritti dei minori) statali appropriati, le autorità giudiziarie e, se opportuno e necessario e nel rispetto della legge, il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), i fornitori di servizi internet, il settore bancario e le organizzazioni non governative, tra cui quelle a favore dei giovani e dei minori, al fine di garantire i diritti e la protezione dei minori online e di considerarli, secondo la legge, persone vulnerabili; invita la Commissione a prendere l'iniziativa di chiedere a tutti gli Stati membri di adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di predazione e di bullismo online;
5. evidenzia che le misure che limitano i diritti fondamentali in internet devono essere necessarie e proporzionate, in linea con la legislazione europea e degli Stati membri e in conformità con i diritti dei minori sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; rammenta che i contenuti illeciti online devono essere immediatamente rimossi sulla base di un procedimento nelle dovute forme di legge; rammenta che la rimozione dei contenuti illeciti online, in cui il settore delle TIC svolge un ruolo importante, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione giudiziaria; evidenzia l'importanza del rispetto dei principi di un procedimento nelle dovute forme di legge e della separazione dei poteri;
6. incoraggia gli Stati membri a istituire e a destinare adeguate risorse ai punti di contatto nazionali, al fine di segnalare contenuti e comportamenti illeciti e dannosi;
7. rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure e assicurare le necessarie risorse per garantire alle persone che temono di poter commettere qualsiasi reato connesso ad abusi sessuali o sfruttamento sessuale, di poter avere accesso, se del caso, a efficaci programmi o misure di intervento destinati a valutare e prevenire il rischio che tali reati siano commessi;
8. invita la Commissione a valutare ulteriormente i modelli commerciali di diffusione nei servizi occulti, incluso il monitoraggio del web invisibile e dei mercati criminali delle darknet, al fine di determinare la proliferazione dello sfruttamento sessuale commerciale dei minori online come potenziale conseguenza di un'ulteriore migrazione da un sistema di pagamenti tradizionale a una nuova, in gran parte non regolamentata, economia digitale;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente con i rappresentanti dei sistemi di pagamento alternativi per determinare le opportunità di una migliore cooperazione con le autorità di contrasto, inclusa una formazione comune per una migliore identificazione delle procedure di pagamento associate alla diffusione commerciale di materiale pedopornografico;
10. invita la Commissione a portare avanti la pubblicazione della sua valutazione della misura in cui gli Stati membri hanno adottato le necessarie misure al fine di conformarsi alla direttiva 2011/92/UE e a presentare la sua relazione al Parlamento europeo entro giugno 2015;
11. incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di valutare e monitorare ulteriormente i recenti sviluppi e di effettuare un'analisi approfondita dell'attuale quadro strategico per combattere gli abusi sessuali di minori online, in forma di relazione sull'applicazione della direttiva 2011/92/UE, e di presentare entro un anno una relazione alla plenaria.