PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish
27.4.2015 - (2015/2649(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Michèle Rivasi, Pascal Durand, Helga Trüpel, Ernest Maragall, Michel Reimon, Jordi Sebastià, Yannick Jadot, Alyn Smith, Jean Lambert, Davor Škrlec a nome del gruppo Verts/ALE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0375/2015
B8‑0391/2015
Risoluzione del Parlamento europeo sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish
Il Parlamento europeo,
– viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (O-000031 – B8 0115/2015, O-000032 – B8 0116/2015),
– visto l'articolo 167 TFUE che dispone che "l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri", in particolare nell'ambito della "conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea" e che "l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura",
– visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali[1],
– visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio[2], del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996[3],
– visto il regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio[4], del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012[5] concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, adottato sulla base della decisione 2013/760/PESC[6] del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC[7] relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e in particolare l'articolo 11 quater riguardante l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria,
– vista l'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea[8], modificata dall'azione comune 2009/834/PESC[9],
– vista la risoluzione 14232/12 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET),
– vista la Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954,
– vista la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali del 14 novembre 1970,
– vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972,
– vista la Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003,
– vista la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005,
– vista la Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995,
– vista la risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 febbraio 2015, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici di Al-Qaeda[10],
– vista la Carta di Venezia per la conservazione e il restauro dei monumenti e siti del 1964, che offre un quadro internazionale per la conservazione e il restauro di antichi edifici,
– visto Statuto di Roma della Corte penale internazionale, approvato il 17 luglio 1998, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix), in cui si riconosce che "dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari", è un crimine di guerra,
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia[11], nella quale afferma, al paragrafo 211, che "le forme intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità",
– vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 febbraio 2015, dal titolo "Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'ish" (JOIN(2015)0002), in cui la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) hanno riconosciuto la gravità della distruzione e dei saccheggi del patrimonio culturale nella gestione delle crisi in Siria e in Iraq e della minaccia rappresentata dal Da'ish,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che numerosi siti archeologici, religiosi e culturali in Siria e in Iraq sono recentemente stati oggetto di distruzione mirata ad opera di gruppi di estremisti legati in particolare allo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS/Da'ish) e che tali attacchi sistematici contro il patrimonio culturale sono stati definiti dal Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, come "pulizia culturale";
B. considerando che secondo l'UNESCO il termine "pulizia culturale" si riferisce a una strategia intenzionale che mira a distruggere la diversità culturale attraverso la persecuzione deliberata di persone identificate sulla base della loro origine culturale, etnica o religiosa, in combinazione con attacchi intenzionali ai loro luoghi di culto, di memoria storica e apprendimento e che la strategia della pulizia culturale oggi in atto in Iraq e in Siria trova riscontro negli attacchi contro il patrimonio culturale, diretti sia contro le espressioni della cultura fisiche, tangibili e costruite, quali monumenti ed edifici, sia contro le minoranze e le espressioni immateriali della cultura, come le consuetudini, le tradizioni e le credenze[12];
C. considerando che alcuni atti di distruzione del patrimonio culturale sono stati considerati, in determinate circostanze, crimini contro l'umanità[13]; che se diretti contro membri di un gruppo religioso o etnico in particolare, tali atti possono essere equiparati al crimine di persecuzione, quale disposto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), della Statuto della Corte penale internazionale;
D. considerando che tali atti di distruzione di siti e di oggetti culturali e storici non sono né nuovi né confinati in Iraq e in Siria e che, secondo l'UNESCO, "il patrimonio culturale costituisce un elemento importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui, nonché della coesione sociale, cosicché la sua distruzione intenzionale può avere conseguenze negative per la dignità umana e i diritti umani"[14]; che, come dichiarato, tra gli altri, dall'UNESCO, il prodotto del saccheggio e del contrabbando di siti e oggetti culturali e religiosi in Iraq e in Siria da parte del regime di Assad, di gruppi dell'opposizione e in particolare dell'ISIS/Da'ish e di altri gruppi coinvolti nel conflitto viene impiegato per contribuire a finanziare il conflitto e le attività terroristiche, con la conseguenza che i beni artistici e culturali diventano "armi da guerra";
E. considerando che, grazie al finanziamento fornito dall'Unione europea, l'UNESCO, in collaborazione con altri partner strategici, ha lanciato il 1° marzo 2014 un progetto triennale dal titolo "Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage" (Salvaguardia di emergenza del patrimonio culturale siriano), finalizzato in particolare a garantire la protezione di emergenza del patrimonio culturale siriano;
F. considerando che l'Unione europea ha ratificato la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata il 20 ottobre 2005, primo strumento internazionale a riconoscere la duplice natura, economica e culturale di beni culturali, che "non devono quindi essere trattati come se avessero esclusivamente valore commerciale";
G. considerando che la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata il 17 novembre 1970, e la convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata il 24 giugno 1995, costituiscono strumenti essenziali per rafforzare la protezione del patrimonio culturale mondiale;
H. considerando che il commercio illecito dei beni culturali è ormai il terzo più importante dopo il commercio illegale di stupefacenti e di armi; che tale commercio illecito è dominato dalle reti della criminalità organizzata e che gli attuali meccanismi nazionali e internazionali non sono adeguatamente attrezzati e sostenuti per far fronte al problema[15];
I. considerando che la lotta contro il traffico illecito di beni culturali non rientra tra le competenze specifiche dell'Unione europea, dato che non è contemplata come tale nei trattati, ma che tuttavia detta lotta contro il commercio illecito rientra in diversi settori di competenza dell'UE, quali il mercato interno, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), la cultura e la politica estera e di sicurezza comune (PESC);
J. considerando l'urgente necessità di coordinare meglio la lotta al commercio illecito di opere culturali e di collaborare strettamente al fine di promuovere la sensibilizzazione e la condivisione di informazioni, nonché di rafforzare i quadri giuridici; ricordando, in tale contesto, che nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2011 sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, si raccomandava, tra l'altro, agli Stati membri di intensificare la cooperazione tra agenti dei servizi di contrasto, autorità culturali e organizzazioni private;
K. considerando che, nell'ottobre 2012, una risoluzione del Consiglio istituiva una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge e di esperti competenti nel settore dei beni culturali, i cui obiettivi principali consistono nel migliorare lo scambio di informazioni riguardo alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e individuare e condividere informazioni sulle reti criminali sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito;
L. considerando che il 28 marzo 2015 il Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha lanciato a Bagdad la campagna #Unite4Heritage, tesa a mobilitare il sostegno globale a tutela del patrimonio culturale, avvalendosi della forza dei social network;
1. condanna con forza la distruzione di siti culturali, archeologici e religiosi perpetrata dalle parti in conflitto, segnatamente le cosiddette forze dell'ISIS e di governo, in Siria e in Iraq;
2. denuncia la distruzione del patrimonio culturale ad opera della guerra di Assad e, in misura minore, di altre parti in conflitto; ricorda la responsabilità del regime di Assad in questa distruzione e avverte che questo andrà ad aggiungersi all'elenco di accuse nei suoi confronti dinanzi a una futura corte internazionale; pone altresì l'accento sulla distruzione in Iraq da parte di gruppi diversi dall'IS, segnatamente milizie sciite e forze irachene nella lotta contro l'IS;
3. invita il VP/AR ad agire opportunamente a livello politico, in conformità della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, al fine di porre termine al commercio illegale di beni culturali dai territori di Siria e Iraq, durante periodi di conflitto in tali territori, impedendone quindi l'utilizzazione come fonte di finanziamento;
4. chiede alla coalizione internazionale, in particolare agli Stai membri dell'UE partecipanti, di non causare danni al patrimonio culturale di Siria e Iraq nel corso dei loro attacchi aerei e ricorda i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale;
5. chiede al VP/AR di servirsi della diplomazia culturale e del dialogo interculturale come strumenti per la ricostruzione dei siti distrutti;
6. invita il VP/AR e la Commissione ad attuare misure di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione per impedire il contrabbando di beni culturali provenienti da Siria e Iraq all'interno dell'UE ed esorta gli Stati membri a cooperare effettivamente in un'azione comune contro il commercio in Europa di manufatti di origine siriana e irachena, dal momento che un'elevata percentuale del commercio di arte del Medio Oriente è destinata al mercato europeo, oltre agli Stati Uniti e all'area del Golfo;
7. propone, in tale contesto, che la Commissione, in conformità del paragrafo 17 della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, si concentri sulla lotta al commercio illecito di beni culturali, con riferimento specifico agli oggetti del patrimonio culturale trafugati illegalmente dall'Iraq dal 6 agosto 1990 e dalla Siria dal 15 marzo 2011; invita la Commissione a definire un approccio coordinato per contrastare siffatto commercio illegale, in collaborazione con i responsabili a livello nazionale in seno ai servizi investigativi e in stretta collaborazione con l'UNESCO e altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), lo Scudo blu internazionale dell'ICOM (ICBS), Europol, Interpol, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS) e l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM);
8. invita il VP/AR a coinvolgere il centro satellitare dell'Unione europea di Torrejón, che sostiene l'Unione nel contesto della PESC fornendo materiale ottenuto dall'analisi delle immagini satellitari, al fine di monitorare e catalogare i siti archeologici e culturali in Siria e Iraq nonché di sostenere le attività degli archeologi siriani nell'intento di impedire ulteriori saccheggi e risparmiare la vita dei civili;
9. chiede alla Commissione di porre in essere un sistema rapido e sicuro per lo scambio di informazioni e la condivisione di prassi eccellenti tra gli Stati membri al fine di contrastare efficacemente il commercio illecito di beni culturali trafugati illegalmente dall'Iraq e dalla Siria, nonché di esortare gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti internazionali di lotta al traffico illecito di beni culturali a disposizione di ufficiali di polizia e di dogana, come ad esempio l'apposita banca dati "I-24/7" d Interpol sulle opere d'arte rubate e il dispositivo di comunicazione nell'ambito del programma ARCHEO dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
10. chiede che sia presa in considerazione l'istituzione di programmi europei di formazione rivolti a giudici, funzionari di polizia e di dogana, amministrazioni governative e altri pertinenti soggetti interessati pubblici e privati al fine di consentire a coloro che sono impegnati nella lotta al commercio illecito di beni culturali di sviluppare e migliorare la propria competenza e di sostenere iniziative come il corso di e-learning per professionisti nel campo del patrimonio siriano promosse dall'ICOMOS nel gennaio 2013, impartendo informazioni su aspetti quali la gestione del rischio di catastrofi, misure di emergenza per collezioni culturali e le tecniche di documentazione;
11. chiede alla Commissione di collegarsi a progetti internazionali della società civile sulla protezione e l'informazione in materia di beni culturali a rischio, quale il progetto di tecnologie geospaziali dell'Associazione americana per il progresso scientifico (AAAS), e a continuare a sostenere le attività delle comunità di ricerca, come il progetto Mosul, sviluppato dall'Initial Training Network for Digital Cultural Heritage (finanziato tramite borsa di studio Marie Slezynska-Curie);
12. invita la Commissione a fornire un più vigoroso sostegno all'Osservatorio internazionale sul traffico illecito di beni culturali dell'ICOM, che ha elaborato una lista rossa di emergenza di antichità siriane e irachene a rischio, strutturata come uno strumento rivolto a musei, funzionari doganali, funzionari di polizia, commercianti e collezionisti d'arte, e che intende a usare le immagini satellitari per monitorare la situazione sul terreno, in cooperazione con l'UNITAR;
13. invita la Commissione a sostenere la campagna #Unite4Heritage dell'UNESCO, avviando una campagna d'informazione incentrata sull'Iraq e sulla Siria, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza del patrimonio culturale dei due paesi, al modo in cui i frutti dei saccheggi sono utilizzati per finanziare la repressione del governo e le attività terroristiche e alle eventuali sanzioni previste per l'importazione illegale di beni culturali provenienti da tali paesi o da altri paesi terzi;
14. invita la Commissione a rafforzare e migliorare il funzionamento della rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), istituita con risoluzione del Consiglio (14232/12) dell'ottobre 2012, il cui obiettivo è migliorare lo scambio di informazioni in relazione alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e promuovere la creazione di uno strumento aggiuntivo per controllare l'importazione di beni culturali rimossi illegalmente da Siria e Iraq e introdotti nell'UE;
15. invita il Consiglio a prevedere l'istituzione, nell'ambito di Eurojust e di Europol, di una sezione specializzata nel commercio illecito dei beni culturali, che sarebbe incaricata di coordinare, a livello europeo, i procedimenti giudiziari e le indagini da parte delle diverse autorità nazionali, dal momento che l'esistenza di sezioni speciali è la premessa per un miglior impiego delle risorse al fine di prevenire e combattere il commercio e il traffico illeciti;
16. invita l'Unione europea a prendere i provvedimenti necessari, in collaborazione con l'UNESCO e la Corte penale internazionale, per estendere la fattispecie di diritto internazionale dei crimini contro l'umanità, al fine di comprendervi gli atti che intenzionalmente comportano il danneggiamento o la distruzione del patrimonio culturale dell'umanità su larga scala;
17. invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali nonché la convenzione dell'UNIDROIT del 1995;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Direttore generale dell'UNESCO, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Coalizione nazionale siriana e al governo e al parlamento dell'Iraq.
- [1] GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.
- [2] GU L 169/6 dell'8.7.2003, pag. 6.
- [3] GU L 337 del 27.12.1996, pagg. 1-3.
- [4] GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 3-7.
- [5] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
- [6] GU L 335 del 14.12.2013, pagg. 50-51.
- [7] GU L 147 del 1.6.2013, pagg. 14-45.
- [8] GU L 200 del 25.7.2001, pagg. 5-11.
- [9] GU L 297 del 13.11.2009, pag. 18.
- [10] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199%20%282015%29
- [11] Testi approvati, P8_TA(2015)0076.
- [12] http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
- [13] Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Kordić & Čerkez, 26 febbraio 2001, IT-95-14/2, paragrafi 207 e 208.
- [14] Dichiarazione dell'UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, 2003.
- [15] http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods.