Proposta di risoluzione - B8-0450/2015Proposta di risoluzione
B8-0450/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'emergenza Xylella

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8‑0117/2015
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Rosa D'Amato a nome del gruppo EFDD
Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2015/2652(RSP)
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B8-0450/2015
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B8‑0450/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sull'emergenza Xylella

(2015/2652(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa,

–       vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[1],

–       vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[2],

–       visti i protocolli diagnostici per organismi nocivi regolamentati dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO),

–       viste le linee guida contro la diffusione nella Comunità della Xylella fastidiosa, sottospecie pauca, ceppo CoDiRO (Complesso del disseccamento rapido dell'olivo), pubblicate nel 2014,

–       visto il piano del commissario Silletti sull'emergenza Xylella, pubblicato il 16 marzo 2015,

–       vista la decisione esecutiva n. 10 della Regione Puglia relativa alle misure da applicare per eradicare il batterio X. fastidiosa, che prevede, tra le altre cose, il ricorso massiccio ai pesticidi su larga scala ed elenca una serie di pesticidi da utilizzare,

–       vista la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[3],

–       vista l'interrogazione alla Commissione sull'emergenza Xylella fastidiosa (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della summenzionata decisione di esecuzione, la messa a dimora di piante ospiti nelle zone infette è vietata;

B.     considerando che, come stabilito all'articolo 6 della decisione di esecuzione in parola, nella zona delimitata, comprendente la zona infetta e la zona cuscinetto, entro un raggio di 100 m intorno alle piante sottoposte a test e risultate contagiate dall'organismo specificato, lo Stato membro interessato è tenuto a rimuovere immediatamente:

a)           le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;

b)          le piante individuate come contagiate dall'organismo specificato;

c)           le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato o quelle sospette di essere contagiate dall'organismo;

C.     considerando che in molte parti della decisione di esecuzione si fa riferimento a trattamenti fitosanitari obbligatori, anche prima della rimozione delle piante;

D.     considerando che, in un recente parere scientifico sulla valutazione del rischio della X. fastidiosa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha evidenziato la presenza di vari elementi che rendono impraticabile l'eradicazione; che l'EFSA ha dichiarato, in particolare, che non vi sono elementi per ritenere che l'opzione dell'eradicazione abbia un esito positivo una volta che la malattia si è insediata in una determinata zona, e che occorre pertanto prevenirne in via prioritaria l'introduzione, mentre, per quanto riguarda le strategie di contenimento (che non sono più praticabili una volta che la malattia si è diffusa), la loro efficacia varia da "trascurabile" a "moderata";

E.     considerando che in un recente parere scientifico sulla valutazione del rischio della X. fastidiosa, l'EFSA[4] ha evidenziato che il ricorso intensivo a trattamenti insetticidi al fine di limitare la trasmissione della malattia e controllare l'insetto vettore può provocare conseguenze dirette e indirette per l'ambiente, alterando intere reti alimentari con effetti a cascata, andando così a incidere su vari livelli trofici; che, a titolo di esempio, l'impatto indiretto dei pesticidi sull'impollinazione rappresenta attualmente un motivo di grave preoccupazione (EFSA, 2013) e che i trattamenti insetticidi su larga scala costituiscono inoltre un rischio per la salute umana e animale;

F.     considerando che il modello di agricoltura dell'Unione si basa sempre di più su sistemi agricoli malsani, i quali non sono resilienti, prestano un'attenzione alquanto limitata alla biodiversità e alla rotazione delle colture nel caso di monocolture non permanenti, mancano di organismi utili e sono caratterizzati da un calo generale della biodiversità, il che permette alle piante e agli animali esotici di stabilirsi in modo relativamente agevole;

G.     considerando che la resistenza ai pesticidi impiegati quali insetticidi è accelerata da un ricorso eccessivo e incontrollato a tali prodotti, circostanza che mette quindi a repentaglio tutti i passi avanti compiuti nel settore fitosanitario;

H.     considerando che un utilizzo improprio e irrazionale dei pesticidi crea condizioni favorevoli alla comparsa, diffusione e persistenza di batteri resistenti grazie a proprietà antimicrobiche, rendendo gli ecosistemi agricoli vulnerabili alle successive ondate di attacchi da parte di organismi nocivi invasivi;

I.      considerando che la resistenza agli insetticidi costituisce un fenomeno che ha chiare implicazioni transfrontaliere, le quali, con ogni probabilità, sarebbero impossibili da gestire sulla base delle attuali risorse e conoscenze scientifiche, non possono essere escluse e potrebbero avere ricadute imprevedibili sul piano medico, sociale ed economico;

J.      considerando che il ricorso a pesticidi, anche in piccole quantità, costituisce una minaccia per il "marchio biologico" posseduto da diversi produttori di olio di oliva italiani ed europei;

K.     considerando che diverse organizzazioni ambientali e associazioni di categoria italiane ed europee hanno espresso forti preoccupazioni in merito all'eradicazione degli alberi e all'utilizzo di pesticidi su larga scala;

L.     considerando che la Norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 9 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), menzionata nella decisione di esecuzione di cui sopra, stabilisce che uno dei primi provvedimenti da adottare consiste nello stilare un elenco delle tecniche di eradicazione maggiormente praticabili e che il costo totale e il rapporto costi-benefici per ciascuna strategia vanno stimati nel breve e nel lungo periodo; che, secondo la medesima norma, è opportuno prendere in considerazione l'opzione di non intraprendere nessuna azione, o di adottare un approccio di difesa fitosanitaria, così come le opzioni di eradicazione, che tutte le opzioni praticabili dovrebbero essere descritte o discusse con i decisori, che è opportuno descrivere, per quanto possibile, i vantaggi e gli svantaggi previsti, ivi compresi i costi e i benefici e che occorre raccomandare una o più opzioni, riconoscendo che la decisione definitiva richiede un esame delle opzioni tecniche, dei costi e dei benefici, della disponibilità delle risorse nonché dei fattori politici e socioeconomici;

M.    considerando che, secondo quanto affermato nello studio intitolato "Evaluation of pathogenity and insect transmission of X. fastidiosa strains to olive plants" (valutazione della patogenicità e della trasmissione tramite insetti di ceppi di X. fastidiosa agli ulivi) (Krugner e altri, California Olive Committee), l'analisi RAPD ha dimostrato che la popolazione di X. fastidiosa che aggredisce gli ulivi appartiene al genotipo A, che risulta provocare il disseccamento delle foglie nel mandorlo ma non la malattia di Pierce nella vite;

N.     considerando che in Puglia il settore agroalimentare è uno dei comparti più importanti della regione; che secondo le organizzazioni sindacali circa 8 000 lavoratori del settore dell'olivicoltura rischiano di perdere il posto di lavoro;

O.     considerando che è di importanza fondamentale trovare soluzioni che salvaguardino la competitività e l'eccellenza dell'olivicoltura pugliese e sostenere i livelli di occupazione e il reddito dei lavoratori interessati;

P.     considerando che è in corso un'indagine giudiziaria sulla gestione dell'emergenza Xylella, nell'ambito della quale sono stati sequestrati documenti e computer del CNR e dell'Università Aldo Moro; che il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da una società cooperativa contro l'attuazione del piano regionale per l'emergenza Xylella;

1.      esprime preoccupazione per l'attuale programma di eradicazione su vasta scala adottato dalla Commissione, visti i rischi di desertificazione e di distruzione del patrimonio agricolo e la mancanza di chiare prove scientifiche della sua efficacia nel prevenire la diffusione dell'agente patogeno; invita la Commissione a valutare soluzioni alternative che salvaguardino anche il comparto agroalimentare e l'ambiente della regione;

2.      invita la Commissione a effettuare un'analisi dei costi e dei benefici a breve e a lungo termine della strategia di eradicazione;

3.      invita la Commissione a rivedere la summenzionata decisione di esecuzione, in particolare l'articolo 6, relativo al raggio di 100 m intorno alle piante infette, dove sarebbe opportuno dare la priorità al monitoraggio e all'isolamento anziché all'eradicazione, e a rivedere anche l'articolo 5, per consentire di coltivare piante potenzialmente ospiti, che andranno sottoposte a test per garantire che non siano infestate dall'agente patogeno nonché monitorate, integrando il tutto con opportuno pratiche agricole (quali sarchiatura, potatura e corretta gestione del terreno rispettando tassativamente il suo equilibrio biologico) e da trattamenti fitosanitari adeguati e sostenibili;

4.      invita la Commissione a valutare misure diverse, da attuare in funzione del grado di diffusione del batterio, delle piante colpite e del ceppo batterico;

5.      invita la Commissione a limitare l'impiego su vasta scala di pesticidi e ad applicare la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

6.      invita la Commissione a includere altresì nella decisione di esecuzione pubblicazioni scientifiche e analisi che dimostrano che il ceppo di X. fastidiosa in questione non provoca la malattia di Pierce nella vite, stralciando dunque la vite (Vitis) dall'elenco di piante di riconosciuta vulnerabilità a isolati europei e non europei di X. fastidiosa (allegato 1);

7.      invita la Commissione a garantire la disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate per attuare le strategie del caso, incluso un sostegno finanziario agli agricoltori affinché adottino pratiche agricole adeguate per contrastare la X. fastidiosa e i suoi vettori, assicurando altresì un risarcimento adeguato per gli alberi, le fonti di sussistenza e il reddito perduti in caso di eradicazione degli ulivi e di altre piante potenzialmente ospiti;

8.      invita la Commissione e il governo italiano a sostenere i livelli di reddito e di occupazione delle piccole e medie imprese colpite dalla Xylella;

9.      invita la Commissione a stanziare risorse adeguate, ad esempio nel quadro del programma Orizzonte 2020, per svolgere ricerche e analisi sulla X. fastidiosa e i suoi vettori e per individuare rimedi;

10.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.