PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi
13.5.2015 - (2015/2652(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Bas Belder, James Nicholson a nome del gruppo ECR
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0451/2015
B8‑0451/2015
Risoluzione del Parlamento europeo sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[1],
– vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.),
– vista la decisione di esecuzione 2014/910/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali[2],
– vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)[3],
– vista la decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)[4],
– vista la consulenza scientifica fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 17 aprile, il 20 marzo e il 6 gennaio 2015 e il 22 novembre 2013,
– viste le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sui controlli effettuati nel novembre 2014 e nel febbraio 2014,
– vista l'interrogazione alla Commissione sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (O-000038/2015 – B8-0117/2015),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del proprio regolamento,
A. considerando che il batterio Xylella fastidiosa sta infettando gli ulivi nella regione Puglia, in Italia; che gli ulivi e i loro prodotti hanno un alto valore economico, sociale e culturale per la regione Puglia;
B. considerando che la presenza dell'organismo specificato è stata notificata per la prima volta dalle autorità italiane alla Commissione e agli altri Stati membri il 21 ottobre 2013;
C. considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario ha riferito di una rapida diffusione della malattia e di una limitata applicazione di misure di eradicazione nel 2014; che la diffusione della malattia ha fatto sì che dalle da decine di migliaia di alberi infetti in Italia nel 2013 si sia passati a oltre un milione di alberi infetti, sempre in Italia, nel 2015;
D. considerando che l'EFSA dichiara nel suo parere scientifico che l'attuale distribuzione della Xylella fastidiosa nell'UE è limitata a un unico ceppo;
E. considerando che il ceppo di Xylella fastidiosa che infetta gli ulivi in Puglia è diverso da quello che causa una malattia della vite o degli agrumi in altre parti del mondo;
F. considerando che le decisioni di esecuzione della Commissione comprendono rigorosi controlli mirati su talune importazioni di piante, il che è in accordo con l'approccio basato sul rischio del quadro legislativo dell'Unione;
1. invita la Commissione a fermare la diffusione della Xylella fastidiosa negli ulivi in Puglia attraverso l'efficace attuazione di misure mirate, al fine di evitare ulteriori danni; sottolinea la necessità di continuare la ricerca, in particolare sull'epidemiologia della Xylella fastidiosa e su ulteriori misure per il controllo della malattia;
2. sottolinea che il 28 aprile 2015 gli esperti degli Stati membri che siedono nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno approvato le misure rinnovate proposte dalla Commissione per impedire l'ingresso e la diffusione del batterio Xylella fastidiosa nell'Unione;
3. sollecita la Commissione a garantire che le zone delimitate siano definite e le misure di eradicazione e contenimento applicate senza ulteriore indugio, in linea con le sue decisioni di esecuzione;
4. sottolinea che il quadro legislativo dell'Unione prevede già controlli mirati supplementari sui vegetali importati in caso di rischio aumentato, e chiede alla Commissione di continuare a garantire, per quanto riguarda le importazioni, un approccio basato sul rischio che rispetti il quadro legislativo dell'Unione;
5. chiede alla Commissione di agire immediatamente in caso di mancato rispetto delle misure volte a impedire l'ingresso e la diffusione della Xylella fastidiosa nell'Unione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.