Proposta di risoluzione - B8-0452/2015Proposta di risoluzione
B8-0452/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi

13.5.2015 - (2015/2652(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8‑0117/2015
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Vladimir Urutchev a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0451/2015

Procedura : 2015/2652(RSP)
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B8-0452/2015
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B8‑0452/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi

(2015/2652(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[1],

–       visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 6 gennaio 2015, sui rischi che pone per la salute delle piante la Xylella fastidiosa nel territorio dell'UE, con l'individuazione e la valutazione delle opzioni per la riduzione del rischio,

–       viste le decisioni di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014, del 23 luglio 2014 e del 28 aprile 2015, relative alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa,

–       vista l'interrogazione presentata alla Commissione sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–       visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che la Xylella fastidiosa rappresenta una minaccia immediata e altamente pericolosa per la produzione di talune colture dell'Europa meridionale, fra cui l'olivo, il mandorlo e il pesco, come anche per le piante ornamentali, nonché una potenziale minaccia per altre colture quali la vite e gli agrumi, e che potrebbe portare a perdite devastanti e senza precedenti, con conseguenze economiche, ambientali e sociali drammatiche;

B.     considerando che il batterio sta già causando gravi danni agli oliveti della Puglia, una regione dell'Italia meridionale, ed è potenzialmente pericoloso per altre colture e regioni;

C.     considerando che l'olivicoltura costituisce uno dei settori agricoli più importanti della Puglia, e che nel 2013 ha rappresentato l'11,6% (ovvero 522 milioni di EUR) del valore totale della produzione agricola della regione e il 30% del valore della produzione olivicola italiana;

D.     considerando che la presenza della Xylella fastidiosa sta provocando un grave danno economico non solo ai produttori di olive, ma all'intera catena di produzione (frantoi, compresi i frantoi cooperativi e privati) e commercializzazione, e alle attività legate al turismo;

E.     considerando che oltre un milione di alberi di olivo sono stati attaccati dal batterio in Italia;

F.     considerando che la prima notifica di un focolaio epidemico di Xylella fastidiosa è stata fatta dalle autorità italiane il 21 ottobre 2013;

G.     considerando che le ispezioni effettuate in Italia nel novembre 2014 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Direzione generale della Commissione "Salute e sicurezza alimentare" confermano che la situazione si è notevolmente deteriorata e che non si può escludere un'ulteriore diffusione del batterio;

H.     considerando che il disseccamento da Xylella fastidiosa ha già devastato vaste zone di produzione in paesi terzi, ad esempio vigneti in California e agrumeti in Brasile;

I.      considerando che attualmente non si dispone di alcun trattamento per curare le piante malate e che le piante colpite tendono a rimanere infette per tutta la loro vita o deperiscono rapidamente;

J.      considerando che nell'Unione europea sono più di 300 le piante che possono ospitare la malattia, tra cui piante selvatiche asintomatiche;

K.     considerando che estirpare le piante dichiarate infette non basterebbe ad arrestare il diffondersi della malattia e che si possono prendere misure fitosanitarie solo per eliminare gli insetti vettori della Xylella fastidiosa;

L.     considerando che anche altri patogeni, come la cosiddetta "macchia nera" rinvenuta nelle importazioni di agrumi provenienti dal Sudafrica, rappresentano un rischio significativo per la produzione dell'UE;

M.    considerando che l'EFSA ha sottolineato che, data la difficoltà di arrestare il diffondersi della Xylella fastidiosa una volta che essa ha colpito una zona di produzione, si dovrebbe dare la priorità ad azioni preventive incentrate sulle importazioni;

1.      fa osservare che le decisioni di esecuzione adottate dalla Commissione prima dell'aprile 2015 si concentravano prevalentemente su azioni interne intese a combattere l'epidemia e non contemplavano misure rigorose volte a prevenire l'ingresso della malattia nell'Unione europea a partire da paesi terzi;

2.      invita la Commissione a prendere provvedimenti seri contro la Xylella fastidiosa e altri organismi pericolosi come la "macchia nera" onde evitare l'importazione nell'UE di merci infette; accoglie con favore la decisione presa dalla Commissione nell'aprile 2015 di sospendere le importazioni di piante di Coffea infette provenienti da Costa Rica e Honduras, nonché le restrizioni alle importazioni di piante provenienti da zone colpite di altri paesi terzi; chiede che si applichino, se del caso, misure più rigorose, fra cui l'autorizzazione delle sole importazioni provenienti da siti di produzione indenni da organismi nocivi;

3.      si rammarica del fatto che molto spesso la Commissione non reagisce con rapidità sufficiente a evitare l'ingresso nell'UE di malattie dei vegetali provenienti da paesi terzi; sollecita pertanto la Commissione a verificare la fonte dell'infezione e a rivedere il sistema di controllo fitosanitario ufficiale dell'UE al fine di proteggere e di salvaguardare il nostro territorio;

4.      esorta la Commissione, segnatamente in vista dell'inizio dell'estate, a prendere misure più efficaci per evitare il diffondersi della Xylella fastidiosa nell'UE, concentrando in particolare la propria attenzione sulle coltivazioni maggiormente a rischio, senza per questo trascurare altre colture suscettibili di essere anch'esse gravemente colpite dalla malattia;

5.      sollecita la Commissione a promuovere senza indugi ulteriori sforzi di ricerca – fra l'altro mettendo a disposizione degli istituti di ricerca risorse finanziarie – al fine di migliorare la nostra conoscenza scientifica della Xylella fastidiosa e individuare con successo la natura dell'interazione tra l'agente patogeno, i sintomi e lo sviluppo della malattia;

6.      invita la Commissione e gli Stati membri a indennizzare i produttori per le misure di sradicamento e le perdite di reddito, che comportano un pregiudizio in termini non solo di produzione agricola ma anche di patrimonio culturale, storia e attività connesse al turismo;

7.      suggerisce che si lancino campagne di informazione intese a indurre i produttori ad allertare immediatamente le autorità competenti riguardo alla presenza – o alla sospetta presenza – del batterio; invita la Commissione a prevedere incentivi per i produttori che attuano misure preventive;

8.      chiede un aumento dei mezzi a disposizione per garantire l'individuazione di organismi nocivi ai punti di ingresso nell'UE; incoraggia inoltre gli Stati membri a intensificare le ispezioni regolari onde impedire il diffondersi della Xylella fastidiosa al di fuori delle aree delimitate;

9.      invita la Commissione a prevedere una banca dati aperta, con un elenco delle istituzioni e delle autorità competenti a livello di UE e di Stati membri, per lo scambio di informazioni e di esperienze, comprese le buone prassi, nonché per la notifica tempestiva alle autorità competenti e l'adozione delle misure necessarie;

10.    invita la Commissione a elaborare, in modo trasparente, orientamenti globali per la messa in atto di misure preventive e di controllo della malattia, contenenti indicazioni chiare riguardo alla loro portata e durata, sulla base dell'esperienza e delle migliori prassi esistenti, che possano essere utilizzati come strumento di supporto dalle autorità e dai servizi competenti degli Stati membri;

11.    chiede alla Commissione di riferire annualmente al Parlamento sulla minaccia che rappresentano per i produttori dell'UE la Xylella fastidiosa e altri organismi pericolosi;

12.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.