PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF
3.6.2015 - (2015/2699(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Marco Valli, Rolandas Paksas a nome del gruppo EFDD
B8‑0540
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999[1] del Consiglio,
– vista la sua decisione del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive[2],
– vista la sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive[3],
– vista la relazione annuale di attività 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (in appresso "il comitato di vigilanza"),
– vista la relazione n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Safeguarding OLAF’s investigative independence" (Tutelare l'indipendenza investigativa dell'OLAF),
– vista la relazione n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations" (Attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza),
– visto il parere n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "OLAF Investigation Policy Priorities" (Priorità della politica investigativa dell'OLAF),
– visto il parere n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Case selection in OLAF" (Selezione di casi presso l'OLAF),
– vista la relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Opening of cases in OLAF in 2012" (Apertura di casi presso l'OLAF nel 2012),
– visto il parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Control of the duration of investigations conducted by the European Anti-fraud Office" (Controllo della durata delle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode),
– visto il parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "OLAF external reporting on the duration of investigations" (Relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini),
– vista la risposta dell'OLAF alla relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza,
– vista la risposta dell'OLAF al parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza,
– vista la risposta dell'OLAF al parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza,
– vista la nota del comitato di vigilanza sull'analisi da parte del comitato di vigilanza del progetto di priorità della politica investigativa dell'OLAF per il 2015,
– viste le modalità di lavoro del comitato di vigilanza con l'OLAF,
– viste le interrogazioni alla Commissione sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 e O-000066/2015 – B8-0555/2015),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'OLAF non è stato invitato alla riunione del 4 maggio 2015 in cui il comitato di vigilanza dell'OLAF ha presentato la sua relazione annuale di attività 2014 alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento;
B. considerando che le risposte dell'OLAF ai pareri e ad altri documenti inclusi nella relazione di attività 2014 del comitato di vigilanza non sono stati inclusi nella documentazione ufficiale del programma della commissione per il controllo dei bilanci;
C. considerando che nella prima metà del suo mandato il comitato di vigilanza ha emanato 50 raccomandazioni all'OLAF e che il comitato ritiene che solo 8 siano state attuate pienamente, 6 siano state attuate parzialmente, 1 sia pendente e 20 non siano state attuate, e che in 15 casi il comitato di vigilanza sostiene di non avere potuto verificare l'attuazione a causa delle informazioni insufficienti;
D. considerando che il ruolo del comitato di vigilanza è quello di controllare l'indipendenza dell'OLAF, la sua funzione di indagine, l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini;
E. considerando che l'OLAF ha più volte proposto una nuova revisione delle modalità di lavoro al fine di raggiungere un accordo pratico soddisfacente tra i due organismi;
F. considerando che il comitato di vigilanza ha più volte invitato le istituzioni dell'UE a rafforzare il suo diritto di accesso integrale ai fascicoli dei casi dell'OLAF;
G. considerando che nel suo parere n. 5/2014 dal titolo "Relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini", il comitato di vigilanza ha concluso che il miglioramento nei risultati delle indagini dell'OLAF è dovuto all'introduzione di nuovi metodi di calcolo;
1. deplora vivamente il fatto che l'OLAF non sia stato ufficialmente invitato alla presentazione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento della relazione annuale di attività 2014 del comitato di vigilanza;
2. sottolinea l'importanza di un confronto pubblico tra l'OLAF e il comitato di vigilanza sulle risposte dell'OLAF ai pareri e ad altri documenti inclusi nella relazione annuale di attività 2014 del comitato di vigilanza;
3. si rammarica del fatto che non sia stato possibile programmare una riunione della commissione per il controllo dei bilanci che riunisse l'OLAF e il comitato di vigilanza prima della presentazione di una interrogazione orale alla Commissione sulla relazione annuale di attività 2014 del comitato di vigilanza;
4. osserva che, per la maggior parte delle azioni per le quali il comitato di vigilanza ha segnalato che il seguito dell'OLAF "non può essere verificato", l'OLAF si lamenta che il comitato di vigilanza non abbia neppure tentato di condurre una verifica chiedendo informazioni all'OLAF sullo stato di attuazione prima della pubblicazione della relazione del comitato di vigilanza; si rammarica del fatto che in molti casi il comitato di vigilanza abbia formulato raccomandazioni che riguardano specifici atti di indagine del passato o suggerisca azioni relative al passato che non possono essere attuate in modo retroattivo dall'OLAF;
5. esorta la Commissione a facilitare i negoziati tra l'OLAF e il comitato di vigilanza al fine di modificare le modalità di lavoro per chiarire il ruolo del comitato di vigilanza e il suo raggio d'azione;
6. sottolinea il fatto che le indagini di durata superiore a 12 mesi sono considerate "indagini in corso" e sono soggette a norme rigorose di confidenzialità e ai requisiti di protezione dei dati; ricorda che l'OLAF non può fornire automaticamente al comitato di vigilanza informazioni che non sono espressamente previste dal regolamento, in modo da tutelare le indagini e i principi di protezione dei dati; si compiace del fatto che l'OLAF e il comitato di vigilanza stiano cercando un accordo per migliorare le informazioni che l'OLAF può fornire al comitato di vigilanza sulle indagini di durata superiore a 12 mesi;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 248 del 18.08.13, pag. 1.
- [2] Testi approvati, P8_TA(2015)0118.
- [3] Testi approvati, P7_TA(2014)0287.