PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'opportunità di introdurre menzioni geografiche aggiuntive di carattere facoltativo per una migliore identificazione dei prodotti agricoli e alimentari, una più efficace commercializzazione e una maggiore informazione/tutela per il consumatore
14.7.2015
Alberto Cirio
B8‑0726/2015
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'opportunità di introdurre menzioni geografiche aggiuntive di carattere facoltativo per una migliore identificazione dei prodotti agricoli e alimentari, una più efficace commercializzazione e una maggiore informazione/tutela per il consumatore
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013,
– visto il regolamento (UE) n. 1151/2012,
– visto l'articolo 133 del suo regolamento,
A. considerando che la normativa europea non consente alle DOP e alle IGP di individuare differenziazioni geografiche all'interno delle stesse, nonostante queste influiscano in modo sostanziale e oggettivo sulle caratteristiche del prodotto agricolo e alimentare;
B. considerando che, al contrario, per quanto riguarda il vino, l'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 permette di indicare in etichetta il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
C. considerando che il riconoscimento di questa facoltà si è rivelato utile ed efficace nel settore vinicolo tanto per i consumatori quanto per la commercializzazione dei prodotti;
1. invita la Commissione a introdurre nel regolamento (UE) n. 1151/2012, analogamente a quanto previsto per il vino, un nuovo articolo che permetta, per i prodotti agricoli e alimentari, di introdurre menzioni geografiche aggiuntive di carattere facoltativo relative a zone più ristrette all'interno dell'indicazione stessa, qualora tale aggiunta corrisponda a una differenziazione sostanziale e qualitativa del prodotto.