PROPOSTA DI RISOLUZIONE su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
24.11.2015 - (2015/2957(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Fredrick Federley, Ivan Jakovčić a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1278/2015
B8-1278/2015
Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,
– visto l'articolo 43 TFUE, relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,
– vista la comunicazione della Commissione del 15 febbraio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006/2),
– vista la propria posizione in prima lettura, del 15 aprile 2014, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale[1],
– vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2011 su un piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR) (COM(2011)0748),
– vista l'interrogazione alla Commissione su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (O-000141/2015 – B8-1107/2015),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del proprio regolamento,
A. considerando che la legislazione dell'Unione vigente in materia di salute e benessere degli animali non considera questi ultimi esseri senzienti, come invece prevede l'articolo 13 TFUE,
B. considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;
C. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali contribuisce a garantire parità di condizioni nell'Unione, e in tal modo contribuisce al buon funzionamento del mercato interno;
D. considerando che la produzione e il consumo di alimenti di origine animale assorbono una quota importante delle risorse utilizzate e hanno impatti significativi sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute pubblica, sul clima e sull'ambiente;
E. considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base di conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico e tenendo debito conto dell'efficienza e della competitività della zootecnica agricola;
F. considerando che il benessere degli animali è strettamente collegato alla salute animale e alla salute pubblica;
G. considerando che un livello elevato di benessere animale è importante per garantire la sostenibilità, sebbene comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare;
H. considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio competitivo; che, per quanto concerne l'attuazione del diritto dell'Unione, la mancanza di conformità alle norme, le norme non armonizzate e l'assenza di una tabella di marcia legislativa distorcono la concorrenza e creano disparità di condizioni;
I. considerando che la normativa proposta in materia di sanità animale non contiene una definizione chiara di "zootecnia" o "allevamento di animali", e che tale nozione potrebbe essere oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri;
1. esorta la Commissione a mettere in atto senza indugio i punti ancora inattuati della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;
2. ricorda che l'articolo 13 TFUE è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni sull'ambiente o la protezione dei consumatori, e prevale giuridicamente rispetto a tutte le politiche del mercato interno;
3. osserva che in un arco di oltre trent'anni sono stati adottati più di trenta atti di base relativi al benessere degli animali, molti dei quali prevedono livelli eterogenei di protezione degli animali; sottolinea che la maggior parte degli atti esistenti non riconosce sufficientemente gli animali quali esseri senzienti, come invece prescrive l'articolo 13 TFUE;
4. invita la Commissione a proporre un quadro legislativo armonizzato, aggiornato, esaustivo e chiaro al fine di adempiere pienamente le prescrizioni dell'articolo 13 TFUE, includendovi una definizione di "buona prassi zootecnica"; sottolinea che la Commissione dovrebbe intraprendere azioni legali nei confronti degli Stati membri che non rispettano la legislazione in materia;
5. esorta la Commissione a far sì che tutte le categorie di animali – d'allevamento, selvatici, utilizzati nella ricerca, da compagnia e acquatici – rientrino nell'eventuale armonizzazione del quadro legislativo in materia di benessere degli animali;
6. chiede assicurazioni sul fatto che l'eventuale armonizzazione del quadro legislativo non comporterà un'attenuazione delle norme sul benessere degli animali o una riduzione delle aspirazioni a migliorare tale benessere, e chiede alla Commissione di rafforzare le norme esistenti sulla base di dati scientifici aggiornati ;
7. invita la Commissione a sviluppare, scambiare e diffondere le buone pratiche aventi fondamento scientifico per la prevenzione e la gestione con metodi umanai delle specie esotiche invasive negli Stati membri;
8. invita la Commissione a responsabilizzare e proteggere i cittadini, fornendo orientamenti ai consumatori per l'acquisto, la vendita, il reinserimento e l'allevamento di animali che sono oggetto di scambi o detenuti nell'ambito di un'attività economica, in particolare cani, gatti, animali esotici ed equini;
9. invita la Commissione a far sì che la politica agricola comune riconosca pienamente gli animali come esseri senzienti e affronti in modo organico le sfide sul fronte dell'ambiente e della salute pubblica associate alle cattive pratiche in materia di benessere; invita la Commissione a dare appoggio allo sviluppo di una nuova politica alimentare sostenibile che accetti il miglioramento del benessere degli animali d'allevamento combinato con la diffusione di alimenti e prodotti di consumo di origine vegetale;
10. invita la Commissione a utilizzare i nuovi centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali al fine di contribuire all'applicazione delle norme esistenti attraverso la diffusione di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche, nonché mediante azioni di formazione per le autorità competenti, e a porre in atto l'impiego di indicatori convalidati di benessere degli animali;
11. esorta la Commissione a riconoscere il benessere degli animali quale fattore di sviluppo economico;
12. chiede l'istituzione di una piattaforma orizzontale permanente per il benessere degli animali, estesa all'intera Commissione, al fine di facilitare ulteriormente la cooperazione, accordare un'attenzione specifica alle sfide in materia di benessere degli animali e promuovere l'interazione con le parti interessate, compresa la società civile;
13. esorta la Commissione a delineare delle tappe legislative all'interno di tale strategia;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] Testi approvati, P7_TA(2014)0381.