PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul benessere degli animali
24.11.2015 - (2015/2957(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a nome del gruppo EFDD
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,
– visto l'articolo 43 TFUE, relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,
– visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015[1],
– vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (direttiva sulla sperimentazione sugli animali)[2],
– vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica" (COM(2011)0748),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto[3],
– vista la sua dichiarazione del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione[4],
– visti i regolamenti relativi al commercio di specie selvatiche, compresi il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio[5] e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[6],
– visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia[7],
– vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici[8],
– vista la comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2014, sulla strategia dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2014)0064),
– vista l'interrogazione alla Commissione su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (O-000141/2015 – B8-1107/2015),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'attuale legislazione dell'Unione relativa alla salute e al benessere degli animali non considera questi ultimi esseri senzienti, come invece prevede l'articolo 13 TFUE;
B. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali contribuisce alla creazione di condizioni di parità all'interno dell'Unione e, pertanto, al buon funzionamento del mercato interno;
C. considerando che i problemi correnti e specifici in materia di benessere animale, non solo relativamente all'allevamento del bestiame nel settore agricolo ma anche in altri settori, come quelli degli animali da compagnia, degli equini, degli animali esotici e degli altri animali oggetto di scambi o detenuti nel quadro di attività economiche, dovrebbero essere risolti a livello di Unione europea;
D. considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base dei dati scientifici esistenti, tenendo debito conto dell'efficienza e della competitività dell'allevamento agricolo;
E. considerando che i circhi sono stati espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 1999/22/CE, rendendo le condizioni in cui sono tenuti gli animali una competenza nazionale;
F. considerando che il benessere degli animali è strettamente collegato alla salute animale e alla salute pubblica;
G. considerando che il numero crescente di animali esotici tenuti come animali da compagnia potrebbe determinare una maggiore diffusione di malattie contagiose fra gli animali domestici e avere, nel contempo, ripercussioni negative sulla salute pubblica, la salute animale e il benessere degli animali; che gli animali esotici possono scappare e diffondersi come specie esotiche invasive minacciando le specie autoctone e gli habitat locali e provocando enormi danni socioeconomici;
H. considerando che le norme nazionali e dell'Unione in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale; che, per quanto concerne l'attuazione del diritto dell'Unione, la mancanza di conformità, le norme non armonizzate e l'assenza di capisaldi giuridici distorcono la concorrenza e creano disparità di condizioni;
I. considerando che la normativa proposta in materia di salute degli animali non contiene una definizione chiara di "allevamento di animali" e che tale nozione potrebbe essere oggetto di interpretazioni diverse tra gli Stati membri;
J. considerando che il combattimento tra cani continua a comportare la morte e le sofferenze di migliaia di cani nell'Unione;
K. considerando che il maltrattamento dei cani, compreso l'abbandono, è la causa del randagismo e che tale fenomeno è ancora fonte di preoccupazione in alcuni Stati membri dell'UE; che la soppressione dei cani randagi è tuttora permessa allo scopo di prevenire un loro ulteriore aumento;
L. considerando che nell'UE continuano ad esistere molti delfinari e che l'impiego, a scopi commerciali e di divertimento, di animali che la scienza ha dimostrato essere intelligenti, consapevoli di sé e altamente sociali trasmette un messaggio fuorviante e diseducativo;
1. esorta la Commissione a mettere in atto senza indugio i punti ancora in sospeso della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;
2. ricorda che l'articolo 13 del trattato è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni relative all'ambiente o alla protezione dei consumatori e prevale giuridicamente rispetto a tutte le politiche del mercato interno;
3. osserva che in oltre trent'anni sono stati adottati più di trenta atti di base relativi al benessere degli animali, molti dei quali prevedono livelli eterogenei di protezione degli animali; sottolinea che la maggior parte degli atti esistenti non riconosce sufficientemente gli animali quali esseri senzienti, come invece prevede l'articolo 13 del trattato;
4. esprime preoccupazione circa l'efficacia dell'attuazione e dell'esecuzione della vigente normativa UE in materia di benessere degli animali;
5. osserva che solo nove delle diciannove azioni previste nella strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 sono state sinora attuate dalla Commissione;
6. auspica vivamente che un'eventuale armonizzazione del quadro legislativo non comporti l'attenuazione delle norme sul benessere degli animali o una riduzione delle ambizioni di miglioramento di tale benessere e chiede alla Commissione di rafforzare le norme esistenti sulla base di dati scientifici aggiornati, in vista dei negoziati commerciali internazionali con paesi terzi che non prevedono il medesimo livello di protezione;
7. chiede alla Commissione di sottoporre a revisione le norme esistenti in materia di protezione degli animali vivi durante il trasporto per motivi commerciali, in linea con la risoluzione del Parlamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e la sua dichiarazione del 15 marzo 2012; invita la Commissione a fornire orientamenti chiari alle autorità competenti circa l'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13;
8. invita la Commissione ad adottare atti delegati nell'ottica di armonizzare i requisiti in materia di identificazione e registrazione degli animali oggetto di scambi o detenuti nell'ambito di un'attività economica o di spettacoli, in particolare cani, gatti, equini e animali esotici;
9. chiede alla Commissione di impegnarsi a finanziare metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali mediante sistemi di finanziamento nuovi ed esistenti, quali Orizzonte 2020 e l'iniziativa in materia di medicinali innovativi, per evitare agli animali sofferenze gravi e prolungate e procedere senza indugio all'eliminazione progressiva della sperimentazione sugli animali, come chiesto da 1,17 milioni di cittadini che hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei "Stop Vivisection";
10. invita la Commissione ad armonizzare la legislazione, in vigore in 18 Stati membri, che limita l'utilizzo di animali selvatici nei circhi, imponendo un divieto sull'impiego di tali animali nei circhi in tutta l'UE;
11. invita la Commissione a vietare in tutta l'UE qualsiasi uso tradizionale o culturale di animali che prevede maltrattamenti e sofferenze;
12. chiede alla Commissione di limitare ed eliminare progressivamente la presenza di animali in cattività nei parchi commerciali e di divertimento, dove si trovano specie che, come dimostrato scientificamente, sono intelligenti, consapevoli e altamente socievoli;
13. invita la Commissione a rivolgersi ai nuovi centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali per contribuire all'applicazione delle norme esistenti attraverso la diffusione di informazioni e la condivisione delle pratiche di eccellenza, nonché la formazione delle autorità competenti, e ad utilizzare indicatori convalidati per il benessere degli animali;
14. invita la Commissione a responsabilizzare e proteggere i cittadini, orientando i consumatori riguardo all'acquisto, alla vendita, al reinserimento e all'allevamento di animali che sono oggetto di scambi o sono detenuti nell'ambito di un'attività economica, in particolare cani, gatti, animali esotici ed equini;
15. esorta la Commissione a responsabilizzare i consumatori, estendendo le norme sull'etichettatura con indicazione del paese di origine delle carni fresche e surgelate anche alle carni equine fresche e surgelate e a tutti i prodotti a base di carne trasformati; sollecita altresì la Commissione affinché conduca una valutazione d'impatto relativa a un sistema obbligatorio di etichettatura della carne e dei prodotti lattiero-caseari;
16. invita la Commissione a garantire che la politica agricola comune riconosca pienamente gli animali come esseri senzienti e affronti in modo organico le sfide sul fronte dell'ambiente e della salute pubblica associate a cattive pratiche in materia di benessere; chiede alla Commissione di favorire l'elaborazione di una nuova politica alimentare sostenibile che riconosca il miglioramento del benessere degli animali allevati in combinazione con l'utilizzo di alimenti di origine vegetale e il loro consumo;
17. esorta la Commissione a esigere dai paesi terzi, nei negoziati relativi agli accordi commerciali bilaterali, il rispetto della legislazione europea sul benessere degli animali nelle esportazioni sia di bestiame che di prodotti animali sul mercato dell'Unione;
18. esorta la Commissione a riconoscere il benessere degli animali quale motore dello sviluppo economico; invita la Commissione a ricompensare i buoni risultati conseguiti in termini di benessere degli animali con aiuti allo sviluppo per i paesi terzi;
19. chiede l'istituzione di una piattaforma permanente e orizzontale per il benessere degli animali che coinvolga l'intera Commissione, al fine di facilitare ulteriormente la cooperazione, accordare un'attenzione specifica alle sfide in materia di benessere degli animali e promuovere l'interazione con le parti interessate, compresa la società civile;
20. invita la Commissione a includere i paragrafi da 6 a 28 nella nuova strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2016-2020;
21. è favorevole al principio di un'etichettatura dei prodotti alimentari conformemente a standard sul benessere degli animali che siano più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla legge; invita la Commissione a basarsi sulla sua relazione COM(2009)0584 per presentare proposte legislative su sistemi di etichettatura estesi a tutta l'UE per quanto riguarda la carne e i prodotti lattiero-caseari e l'impiego di uova nei prodotti trasformati, al fine di informare i consumatori in merito ai metodi di allevamento utilizzati e al loro impatto sul benessere degli animali, comunicando nel modo più efficace e coerente possibile;
22. invita la Commissione ad accrescere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'uso di alternative alle procedure sugli animali nei settori della ricerca di base e applicata e nelle sperimentazioni a norma di legge, come indicato all'allegato VII della direttiva 2010/63/UE, sostenendo in modo attivo le pertinenti funzioni di determinazione della strategia e di ricerca del laboratorio di riferimento dell'UE (Centro comune di ricerca), allo scopo di individuare gli ambiti prioritari per la sostituzione delle tecniche di ricerca sugli animali;
23. esorta il Consiglio a garantire un sostanziale miglioramento del benessere degli animali mediante lo sviluppo rurale, in particolare prevedendo fondi adeguati per il finanziamento del benessere degli animali e assicurando che tutti i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 comprendano misure orientate al benessere degli animali;
24. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che vieti i combattimenti fra cani nell'UE;
25. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa che vieti l'uccisione dei cani randagi e selvatici nell'Unione, come pure di promuovere metodi alternativi e non crudeli per il controllo della popolazione animale;
26. sollecita la Commissione e gli Stati membri affinché integrino il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive con una campagna informativa ed educativa intesa a dissuadere le persone dall'acquistare specie esotiche di animali e piante;
27. invita la Commissione e gli Stati membri a includere metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali nei programmi di studio ufficiali a livello universitario;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.