PROPOSTA DI RISOLUZIONE su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
24.11.2015 - (2015/2957(RSP))
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento
Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős a nome del gruppo PPE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1278/2015
B8-1280/2015
Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 43 TFUE relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,
– vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015[1],
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali contribuisce a creare condizioni di parità all'interno dell'Unione e, pertanto, al buon funzionamento del mercato interno;
B. considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;
C. considerando che le norme nazionali in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell'UE;
D. considerando che il benessere degli animali è correlato alla salute animale e alla salute pubblica;
E. considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale;
F. considerando che il livello di benessere degli animali nell'Unione è tra i più elevati al mondo;
G. considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base delle conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico, tenendo debito conto della situazione, sotto il profilo del benessere, degli animali da compagnia tenuti dai cittadini, nonché dell'efficienza e della competitività della zootecnia agricola;
H. considerando che, per garantire la sostenibilità, è importante assicurare un livello elevato di benessere animale, sebbene esso comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare;
1. esorta la Commissione ad attuare senza indugio i punti in sospeso della strategia dell'Unione europea in materia di protezione e benessere degli animali 2012-2015;
2. esorta la Commissione a elaborare una nuova e ambiziosa strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, che prosegua il lavoro svolto nell'ambito della precedente strategia e assicuri continuità al quadro normativo onde conseguire norme rigorose concernenti il benessere degli animali in tutti gli Stati membri;
3. riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere degli animali;
4. rammenta che il Parlamento ha approvato atti legislativi che affrontano questioni relative al benessere degli animali, come, in particolare, il divieto di importazione e commercializzazione all'interno dell'Unione di animali clonati e la riforma dei controlli ufficiali;
5. esorta la Commissione, in presenza di chiare prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali, ad adattare gli strumenti strategici esistenti o a introdurne di nuovi per risolvere tali problemi; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'attuazione della legislazione dell'UE relativa al benessere degli animali negli Stati membri;
6. esprime preoccupazione circa l'efficacia dell'attuazione e dell'esecuzione della vigente normativa UE in materia di benessere degli animali e sottolinea che migliorare l'applicazione e il rispetto della legislazione in vigore dovrebbe essere l'obiettivo principale di tutte le norme sulla salute e sul benessere degli animali;
7. sollecita nel contempo la Commissione a essere più ambiziosa e a includere, attribuendovi una priorità elevata, la reciprocità delle norme in materia di benessere degli animali, quale preoccupazione di natura extracommerciale, nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo norme di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati, associate a controlli severi;
8. sottolinea l'importanza di garantire un finanziamento adeguato della PAC, dal momento che occorre disporre di un bilancio compatibile con il livello delle nostre ambizioni per impedire la delocalizzazione della produzione e del commercio verso paesi e continenti con norme meno stringenti in materia di benessere degli animali;
9. ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare che collocano i produttori primari in posizione di svantaggio e che tale situazione limita la portata degli investimenti nel benessere degli animali a livello di azienda agricola;
10. ricorda che i produttori sono oberati di obblighi amministrativi e che, nella continua ricerca della semplificazione amministrativa, questa strategia europea non dovrebbe aumentare ulteriormente gli oneri esistenti; sottolinea la necessità di investimenti stabili e prevedibili in questo settore, nonché della garanzia di una concorrenza leale a livello internazionale;
11. sottolinea che l'articolo 13 TFUE è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni in materia di agricoltura, ambiente o protezione dei consumatori;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 349E del 29.11.2013, pag. 62.