Proposta di risoluzione - B8-1395/2015Proposta di risoluzione
B8-1395/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-1112/2015
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1394/2015

Procedura : 2015/2981(RSP)
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B8-1395/2015
Testi presentati :
B8-1395/2015
Testi approvati :

B8-1395/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali

(2015/2981(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici[1],

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[2], in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili,

–  vista la Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b),

–  vista la decisione della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), del 25 marzo 2015, nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli),

–  visto il regolamento di esecuzione della CBE, in particolare l'articolo 26, a norma del quale la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche,

–  vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso "Convenzione UPOV del 1991"),

–  visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali[3] (in appresso "regolamento (CE) n. 2100/94"), in particolare l'articolo 15, lettere c) e d),

–  visto l'accordo del Consiglio su un tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013[4] (in appresso "accordo TUB"), in particolare l'articolo 27, lettera c),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accesso al materiale biologico delle piante avente caratteristiche vegetali è essenziale per stimolare la crescita, l'innovazione e lo sviluppo di nuove varietà, al fine di garantire la sicurezza alimentare a livello globale, di far fronte ai cambiamenti climatici e di impedire i monopoli nel settore della selezione vegetale, fornendo al contempo maggiori opportunità alle PMI;

B.  considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono uno strumento importante per salvaguardare gli incentivi economici, al fine di sviluppare nuovi prodotti vegetali e di garantire la competitività;

C.  considerando che i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità;

D.  considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica; che, tuttavia, come indicato ai considerando 52 e 53 della direttiva, non era intenzione del legislatore prevedere la brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva;

E.  considerando che per molte domande relative a prodotti vegetali essenzialmente biologici si è in attesa di una decisione dell'UEB, e che è pertanto urgente chiarire l'ambito di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare l'articolo 4;

F.  considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convezione UPOV) e il regime dell'UE basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio stabiliscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di una privativa per i ritrovati vegetali non può impedire ad altri di utilizzare il vegetale protetto in altre attività di selezione;

G.  considerando che la direttiva 98/44/CE riconosce implicitamente la libertà di utilizzare a fini sperimentali il materiale coperto da brevetto, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);

H.  considerando che l'esenzione a favore dei costitutori prevista dall'articolo 27, lettera c), dell'accordo TUB sarà applicabile solamente ai brevetti rilasciati nel quadro del sistema brevettuale unitario e non si applicherà automaticamente ai brevetti nazionali nell'UE, e che ciò creerà condizioni non uniformi per quanto riguarda la possibilità di selezione con materiale biologico coperto da brevetto;

1.  esprime preoccupazione per la recente decisione della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli), che potrebbe comportare un aumento del numero di brevetti rilasciati dall'UEB per caratteristiche naturali che sono introdotte in nuove varietà mediante procedimenti essenzialmente biologici quali l'incrocio e la selezione;

2.  invita la Commissione a chiarire l'ambito di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare l'articolo 4, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto della brevettabilità di prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici e di precisare che è consentita la selezione con materiale biologico coperto da brevetto;

3.  invita la Commissione a comunicare all'UEB i prossimi chiarimenti riguardanti la brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, affinché possano essere utilizzati come strumento complementare di interpretazione;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'Unione europea tuteli l'accesso garantito al materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici e il suo utilizzo per la selezione vegetale, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la prassi degli Stati membri che prevede l'esenzione a favore dei costitutori;

5.  invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto dall'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Ufficio europeo dei brevetti.