Proposta di risoluzione - B8-1400/2015Proposta di risoluzione
B8-1400/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-1112/2015
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Jan Huitema, Jean-Marie Cavada, Ivan Jakovčić a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-1394/2015

Procedura : 2015/2981(RSP)
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B8-1400/2015
Testi presentati :
B8-1400/2015
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B8-1400/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali

(2015/2981(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici[1],

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche[2], in particolare l'articolo 4, che stabilisce che i prodotti ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici non sono brevettabili,

–  vista la convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 5 ottobre 1973, in particolare l'articolo 53, lettera b),

–  vista la decisione della commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 25 marzo 2015 nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli),

–  visto il regolamento di esecuzione della CBE, in particolare l'articolo 26, a norma del quale la direttiva 98/44/CE costituisce uno strumento complementare di interpretazione per le domande di brevetto europeo e per i brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche,

–  vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso "Convenzione UPOV 1991"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, punto iii),

–  visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali[3] (in appresso "regolamento (CE) n. 2100/94"), in particolare l'articolo 15, lettere c) e d),

–  visto l'accordo del Consiglio su un tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013[4] (in appresso "accordo TUB"), in particolare l'articolo 27, lettera c),

–  visto l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (accordo TRIPS), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, che stabilisce che gli Stati membri possono escludere dalla brevettabilità i procedimenti essenzialmente biologici,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accesso al materiale biologico delle piante avente caratteristiche vegetali è essenziale per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove varietà, al fine di garantire la sicurezza alimentare a livello globale, far fronte ai cambiamenti climatici e impedire i monopoli nel settore della selezione vegetale, fornendo al contempo maggiori opportunità alle PMI;

B.  considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti al fine di salvaguardare gli incentivi economici per lo sviluppo di nuovi prodotti vegetali e di generare competitività;

C.  considerando che i brevetti relativi a prodotti derivanti da metodi di selezione convenzionali o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale possono compromettere l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

D.  considerando che i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità;

E.  considerando che la selezione vegetale costituisce un processo innovativo praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole fin dalle origini dell'agricoltura; che le varietà e i metodi di selezione non brevettati sono importanti ai fini della diversità genetica;

F.  considerando che la direttiva 98/44/CE disciplina le invenzioni biotecnologiche, in particolare l'ingegneria genetica, ma che, come indicato ai considerando 52 e 53 della direttiva, non era intenzione del legislatore consentire la brevettabilità dei prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

G.  considerando che numerose domande relative a prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici sono attualmente in attesa di una decisione dell'UEB e che, pertanto, è urgentemente necessario chiarire il campo di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare dell'articolo 4;

H.  considerando che la direttiva 98/44/CE riconosce implicitamente la libertà di utilizzare a fini sperimentali il materiale coperto da brevetto, come si evince dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) e dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);

I.  considerando che l'esenzione per i costitutori prevista dall'articolo 27, lettera c), dell'accordo TUB sarà applicabile solo ai brevetti concessi nel quadro del sistema brevettuale unitario e non varrà automaticamente per i brevetti nazionali nell'UE, il che determinerà condizioni non uniformi per quanto concerne la possibilità di selezione con materiale derivato da procedimenti essenzialmente biologici coperto da un brevetto;

J.  considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla convenzione UPOV 1991 e il regime dell'UE basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio stabiliscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di una privativa sui ritrovati vegetali non possa impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta per altre attività produttive;

1.  ritiene che i brevetti relativi a prodotti derivati da metodi di selezione convenzionali o al materiale genetico necessario per la selezione convenzionale possano compromettere l'esclusione prevista all'articolo 53, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE;

2.  esprime preoccupazione per la recente decisione della commissione allargata di ricorso dell'UEB nei procedimenti G2/12 (pomodori) e G2/13 (broccoli), che potrebbe comportare un aumento del numero di brevetti rilasciati dall'UEB per caratteristiche naturali che sono introdotte in nuove varietà mediante procedimenti essenzialmente biologici quali l'incrocio e la selezione;

3.  invita la Commissione a chiarire quanto prima l'ambito di applicazione e l'interpretazione della direttiva 98/44/CE, in particolare dell'articolo 4, dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto di brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici e di precisare che è consentita la selezione con materiale biologico coperto da brevetto;

4.  invita la Commissione a trasmettere all'UEB i prossimi chiarimenti riguardanti la brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici, affinché possano essere utilizzati come strumento complementare d'interpretazione;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'Unione europea tuteli l'accesso garantito al materiale ottenuto mediante procedimenti essenzialmente biologici e il suo utilizzo per ottenere varietà vegetali, al fine di evitare, dove del caso, che vi siano interferenze con le pratiche che garantiscono l'esenzione per i costitutori;

6.  invita la Commissione a dialogare attivamente con i paesi terzi, nell'ambito dei negoziati per gli accordi commerciali e di partenariato, per garantire che i procedimenti essenzialmente biologici siano esclusi dalla brevettabilità;

7.  invita la Commissione a presentare una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica, come previsto all'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE e come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Ufficio europeo dei brevetti.