PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)
13.1.2016 - (2015/3034(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso a nome del gruppo PPE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0043/2016
B8-0043/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)
Il Parlamento europeo,
– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 7,
– visti l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative[1],
– vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51,
– vista la dichiarazione rilasciata dal presidente della Repubblica francese di fronte al Congresso francese il 16 novembre 2015, in cui ha affermato che la Francia è in guerra,
– viste le conclusioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Consiglio europeo nelle riunioni del 19 e 20 dicembre 2013 e del 25 e 26 giugno 2015,
– visto l'esito della riunione del Consiglio "Affari esteri" (ministri della Difesa) del 17 novembre 2015,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 13 novembre 2015 Parigi è stata colpita da una serie di attacchi terroristici in cui hanno perso la vita almeno 130 persone di oltre 26 paesi;
B. considerando che, a seguito degli attacchi terroristici sferrati a Parigi il 13 novembre 2015, il governo francese ha ufficialmente invocato la clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea;
C. considerando che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe essere considerato l'equivalente UE dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico;
D. considerando che la solidarietà, l'aiuto e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, anche mediante il ricorso a mezzi dell'Unione, sono tra i fondamenti dell'Unione europea;
E. considerando che la lotta al terrorismo internazionale rientra tra le priorità dell'Unione e che l'applicazione del principio di solidarietà richiede interventi tanto all'interno quanto all'esterno del suo territorio;
F. considerando che l'architettura in materia di sicurezza e di difesa prevista dai trattati non è stata realizzata; che spetta agli Stati membri conseguire progressi nel settore della sicurezza e della difesa dell'Unione;
G. considerando che l'UE deve rafforzare la propria collaborazione con l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) per garantire una maggiore compatibilità delle rispettive politiche in materia di sicurezza e di difesa, in particolare nel caso in cui uno Stato membro sia vittima di un'aggressione armata sul proprio territorio, ivi inclusi gli attacchi terroristici;
H. considerando che le istituzioni dell'UE devono essere più attive nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa e promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni previste dai trattati a tale riguardo, incluse quelle concernenti il particolare ruolo della NATO nella sicurezza e nella difesa europea e transatlantica; che le istituzioni dell'UE devono sostenere tutti gli Stati membri negli sforzi da essi profusi per dare piena attuazione a tali disposizioni;
I. considerando che l'articolo 42, paragrafo 6, TUE concernente la cooperazione strutturata permanente dovrebbe essere attivato tra gli Stati membri che desiderino instaurare fra loro una stretta collaborazione;
1. accoglie con grande soddisfazione il pieno e unanime sostegno che tutti gli Stati membri hanno manifestato alla Francia; plaude in particolare alla prontezza con cui tutti gli Stati membri hanno fornito l'aiuto e l'assistenza necessari;
2. ricorda che la clausola di difesa reciproca è stata applicata per la prima volta; ritiene che il caso attuale costituirà un precedente per il futuro utilizzo della clausola di difesa reciproca ai fini del rafforzamento della sicurezza e della difesa europee;
3. osserva con grande soddisfazione che, dopo l'invocazione della clausola di difesa reciproca da parte della Francia, sono state messe a disposizione risorse ulteriori per la lotta al terrorismo; incoraggia tutti gli Stati membri a mantenere i propri contributi per tutto il tempo necessario; valuta positivamente il ruolo di catalizzatore svolto dalla Francia in questo sforzo comune; incoraggia le istituzioni competenti dell'UE a fornire e mantenere il necessario sostegno;
4. ritiene che l'invocazione delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà previste dai trattati costituisca innanzitutto una questione politica; sottolinea che, dopo l'invocazione di tali clausole, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sono le sedi in cui si deve svolgere il dibattito politico;
5. si dichiara preoccupato per il fatto che la gestione bilaterale dell'aiuto e dell'assistenza previsti dalla clausola di difesa reciproca, come in questo caso, non sarà possibile per tutti gli Stati membri e invita pertanto il Consiglio europeo a promuovere l'ulteriore sviluppo della clausola di difesa reciproca e a rafforzare il ruolo delle pertinenti istituzioni dell'UE nell'agevolare tale processo;
6. sollecita gli Stati membri ad avvalersi appieno del potenziale offerto dalle istituzioni europee; invita nuovamente il VP/AR, il Consiglio e la Commissione a fornire chiarimenti in merito ai mezzi e alle procedure dell'Unione pertinenti a tal fine; chiede che siano presentate proposte di orientamenti e dispositivi pratici per garantire una risposta collettiva ed efficace qualora uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca;
7. si rammarica tuttavia per il fatto che, al momento dell'attivazione della clausola di difesa reciproca, non fossero disponibili analisi e orientamenti, con la conseguente necessità di prevedere misure ad hoc, una gestione ad hoc e una cooperazione ad hoc nel caso attuale;
8. rileva che, in base alla clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE, sarebbe possibile mettere tutti i pertinenti mezzi dell'UE a disposizione della Francia e degli altri Stati membri direttamente impegnati nella lotta al terrorismo;
9. è convinto, alla luce delle capacità esistenti a livello di Stati membri e dell'Unione, che l'UE necessiti di quartieri generali civili-militari permanenti sul piano strategico e operativo, e che tale struttura debba essere incaricata della pianificazione di emergenza strategica e operativa, tra l'altro per quanto concerne la difesa collettiva, come previsto all'articolo 42, paragrafi 2 e 7, TUE, nonché della sua futura applicazione in stretta collaborazione con le pertinenti strutture della NATO;
10. ritiene che l'attuale attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe fungere da catalizzatore per sfruttare il potenziale di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di difesa previste dal trattato, che dovrebbero altresì essere applicate;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente degli Stati Uniti e al segretario alla Difesa degli Stati Uniti.
- [1] GU C 419 del 16.12.2015, pag. 138.