Proposta di risoluzione - B8-0057/2016Proposta di risoluzione
B8-0057/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2015/3034(RSP)
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B8-0057/2016
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B8-0057/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE)

(2015/3034(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il 13 novembre 2015 Parigi è stata teatro di una serie di attacchi terroristici sferrati dallo "Stato islamico/Daesh" che hanno provocato 130 morti e 352 feriti, di cui molti con lesioni permanenti, e a seguito dei quali molte persone necessitano di sostegno psicologico;

B.  considerando che, a seguito degli attacchi, durante la sessione del Consiglio "Affari esteri" dell'UE del 17 novembre 2015 la Francia ha chiesto l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE; che è la prima volta che viene attivato l'articolo 42, paragrafo 7;

C.  considerando che i ministri della Difesa dell'UE hanno espresso pieno e unanime sostegno alla Francia e si sono dichiarati pronti a fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, facendo notare che non è necessaria, per legge, alcuna decisione o conclusione formale del Consiglio per attivare la reciproca assistenza;

D.  considerando che le misure di follow-up sono state adottate a livello di cooperazione intergovernativa bilaterale, che non richiede il coinvolgimento del Consiglio o della Commissione; che alcuni Stati membri si sono impegnati a prestare assistenza alla Francia, mentre altri necessitano dell'approvazione del parlamento per poter procedere in tal senso e altri ancora non hanno adottato alcuna misura al riguardo;

E.  considerando che, come dimostra la cosiddetta "guerra al terrorismo" intrapresa dagli Stati Uniti, dalla NATO e dagli alleati fin dal 2001, le guerre causano solamente più terrorismo, distruzione di Stati e perdita di vite umane;

F.  considerando che, dal punto di vista giuridico, il Parlamento non può in alcun modo esercitare un controllo parlamentare sul processo di attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7;

G.  considerando che la Francia ha richiesto, da una parte, sostegno tramite la messa in comune e la condivisione delle capacità per le sue operazioni in Iraq e in Siria e, dall'altra, assistenza in altre zone in cui sono schierate le truppe francesi al fine di consentirne lo spiegamento altrove;

H.  considerando che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE, prevede che, qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli assistenza; che ciò avviene a livello di cooperazione intergovernativa bilaterale e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite;

I.  considerando che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE, non ha titolo e pertanto il termine "clausola di assistenza reciproca" non è un termine giuridico;

J.  considerando che l'articolo 42, paragrafo 7, trae origine dall'articolo 5 del trattato di Bruxelles sull'Unione europea occidentale, ed è stato inserito per la prima volta nel TUE nel 2009 mediante il trattato di Lisbona;

1.  respinge l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, e denuncia il fatto che tale iniziativa trasformi l'Unione europea in un'alleanza militare; avverte che ciò non deve costituire un procedente per il futuro;

2.  dissente fortemente dall'interpretazione dell'articolo come un obbligo di sostenere la Francia militarmente, in operazioni militari, o come un modo per motivare e legittimare azioni militari in corso o già pianificate; respinge inoltre la presentazione degli attacchi di Parigi come atti di guerra allo scopo di legittimare una risposta militare, e sottolinea che, in conformità del diritto internazionale, il cosiddetto "Stato islamico/Daesh" non è uno Stato;

3.  sottolinea che le operazioni militari non hanno mai contenuto o fermato il terrorismo, ma al contrario hanno causato più vittime e distrazioni, peggiorando le condizioni delle popolazioni colpite; chiede la cessazione della cosiddetta "guerra al terrorismo" e insiste sul fatto che le attività terroristiche siano trattate nel rispetto dello Stato di diritto mediante indagini e attività di contrasto delle forze di polizia; sottolinea il fatto che la lotta al terrorismo non dovrebbe in nessun caso servire da pretesto per limitare le libertà individuali e i diritti fondamentali, e denuncia tutte le politiche volte a discriminare parti della popolazione sulla base della loro origine o religione;

4.  chiede che sia rigorosamente rispettato il diritto internazionale, che non si intervenga militarmente o in altro modo negli affari interni degli Stati e che si proceda a una risoluzione pacifica dei conflitti;

5.  chiede una revisione generale della politica dell'UE in materia di affari esterni, che dovrebbe totalmente escludere interventi e misure militari ed essere esclusivamente orientata a misure in campo civile, alla riduzione della povertà e alla lotta contro le sue cause profonde, allo sviluppo sociale ed economico e alla cooperazione simmetrica;

6.  chiede di porre fine al commercio di armi dell'UE e all'esportazione di armi e di attrezzature militari verso le zone di conflitto;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione.