Proposta di risoluzione - B8-0058/2016Proposta di risoluzione
B8-0058/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'attuazione della clausola di reciproca assistenza di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea

14.1.2016 - (2015/3034(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0043/2016

Procedura : 2015/3034(RSP)
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B8-0058/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della clausola di reciproca assistenza di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea

(2015/3034(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli attentati terroristici del 2004 a Madrid, del 2005 a Londra, del 2014 a Bruxelles e i ripetuti attacchi terroristici a Parigi del 2015,

–  visto il discorso del Presidente della Repubblica francese al Parlamento francese riunito in seduta congiunta, tenuto il 16 novembre 2015,

–  visti il titolo V del trattato dell'Unione europea (TUE) e il suo articolo 42, paragrafo 7,

–  visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 2, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la strategia europea di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione, approvata dal Consiglio europeo l'11-12 dicembre 2008,

–  vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'Unione europea: dimensioni politiche ed operative[1]

–  vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare le disposizioni racchiuse del capitolo VII e dell'articolo 51,

–  viste le conclusioni in materia di difesa e di sicurezza adottate dal Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013,

–  viste le conclusioni in materia di difesa e di sicurezza adottate dal Consiglio europeo il 25-26 giugno 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri (riunione dei ministri della Difesa) del 16 e 17 novembre 2015, presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea ha subito dal 2004 diversi attentati terroristici che hanno causato centinaia di morti e ferito diverse migliaia di persone;

B.  considerando il più recente attentato terroristico perpetrato contro l'Unione europea e i suoi cittadini verificatosi a Parigi il 13 novembre 2015, dove sono stati uccisi 130 europei e sono state ferite 368 persone;

C.  considerando che vi è una continua e crescente minaccia terroristica in tutta l'Unione europea, che sta favorendo drammatici cambiamenti per quanto riguarda le libertà di cui godono i cittadini dell'Unione;

D.  considerando che, in risposta agli attacchi terroristici di Parigi, il 13 novembre 2015 il governo francese ha ufficialmente invocato la clausola di reciproca assistenza di cui all'articolo 42, paragrafo7, del trattato sull'Unione europea;

E.  considerando che il principio della difesa collettiva sancito dall'articolo V del Trattato del Nord Atlantico (NATO) dovrebbe essere equivalente all'articolo 42, paragrafo 7, del TUE per l'Unione europea;

F.  considerando che la solidarietà, l'aiuto e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea, anche attraverso il ricorso a mezzi dell'Unione, sono tra i fondamenti dell'Unione europea;

G.  considerando che la sicurezza nazionale e la lotta contro il terrorismo sono una priorità per l'Unione europea; che è necessaria una strategia comune congiunta per tutti gli Stati membri;

H.  considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono cessare di esternalizzare le proprie strategie e capacità di sicurezza e di difesa a soggetti esterni;

I.  considerando che l'alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha la responsabilità di coordinare e di intervenire attivamente in questioni di tale importanza;

J.  considerando che la capacità di costruire la sicurezza e la difesa prevista dai Trattati è ancora irrealizzata; che è responsabilità degli Stati membri realizzare un'Unione europea della sicurezza e della difesa; che un'Unione europea della sicurezza e della difesa permetterà una più forte Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, promuovendo di conseguenza una sicurezza e una difesa europee e globali più ampie e più efficaci;

1.  esprime piena solidarietà a tutte le vittime degli attacchi terroristici che hanno avuto luogo in seno all'Unione europea a partire dal 2004, alle loro famiglie e ai loro amici;

2.  riconosce e plaude al sostegno unanime fornito alla Francia da tutti gli Stati membri dell'Unione; accoglie con favore la disponibilità di tutti gli Stati membri a fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari;

3.  osserva con soddisfazione i contributi supplementari di capacità messi a disposizione nella lotta contro il terrorismo; invita tutti gli Stati membri a mantenere il loro sostegno incondizionato e duraturo; accoglie con favore il ruolo di catalizzatore svolto dalla Francia in questo sforzo comune;

4.  richiama l'attenzione sul fatto che la clausola di reciproca assistenza (articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea) è stata invocata per la prima volta; ritiene che il caso attuale costituirà un precedente per il futuro utilizzo di tale clausola;

5.  deplora che l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE non sia stata gestita o coordinata attivamente dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il che costituisce un'occasione mancata di stabilire un parametro di riferimento per una genuina risposta europea; ricorda che sono stati affrontati numerosi vincoli operativi e che alcune istituzioni unionali, in particolare il Consiglio europeo, non stanno svolgendo un ruolo di facilitatore né sfruttando appieno il proprio potenziale per assicurare una risposta collettiva ed efficace nei confronti dell'applicazione della clausola di reciproca assistenza;

6.  invita l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in stretta collaborazione con il Consiglio europeo e con la Commissione, a individuare le modalità e le procedure unionali pertinenti nel campo di applicazione della clausola di reciproca assistenza (articolo 42, paragrafo 7, del TUE) e a coordinare e gestire tali operazioni);

7.  deplora l'inesistenza di linee guida e di analisi sull'attivazione della clausola di reciproca assistenza, che ha portato all'attuale realtà costituita da misure ad hoc, gestione ad hoc e cooperazione ad hoc;

8.  considera l'attivazione della clausola di reciproca assistenza un'opportunità unica per stabilire le basi di una Unione europea della sicurezza e della difesa forte e sostenibile; è del parere che solo con una capacità di sicurezza e di difesa autonoma, l'Unione europea sarà in grado di affrontare le enormi minacce e sfide alla sicurezza interna ed esterna e a far loro fronte;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione, all'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.