PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea
14.1.2016 - (2015/3034(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a nome del gruppo EFDD
B8-0060/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la strategia antiterrorismo dell'UE,
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla nuova strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2015-2020,
– visto l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la definizione delle modalità della sua attuazione mediante la decisione del Consiglio 2014/415/UE,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la notte di venerdì 13 novembre 2015 si è verificata una serie di attentati quasi simultanei che ha causato 130 morti e 368 feriti;
B. considerando che il gruppo Daesh ha rivendicato la responsabilità di tali attentati, avvertendo che in futuro ne seguiranno altri;
C. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto l'articolo 42, paragrafo 7, TUE ("clausola di difesa reciproca") e l'articolo 222 TFUE ("clausola di solidarietà") allo scopo di rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza;
D. considerando che sette anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona non esistono ancora modalità di attuazione per mettere in pratica la clausola di difesa reciproca prevista dall'articolo 42, paragrafo 7;
E. considerando che lunedì 16 novembre 2015, nel corso di una seduta congiunta dei due rami del Parlamento a Versailles, il Presidente Hollande ha affermato che "la Francia è in guerra" e, con una mossa a sorpresa, ha invocato l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE;
F. considerando che l'articolo 42, paragrafo 7, TUE prevede che "qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso"; che si tratta della prima volta nella storia in cui venga invocata tale clausola;
G. considerando che nella riunione del 17 novembre 2015 del Consiglio Affari esteri i ministri della difesa hanno espresso il proprio sostegno pieno e unanime alla Francia e la loro disponibilità a prestargli l'aiuto e l'assistenza necessari;
H. considerando che, con la scelta di invocare l'articolo 42, paragrafo 7, TUE invece dell'articolo 222 TFUE (clausola di solidarietà dell'UE), il Presidente francese ha favorito una soluzione puramente intergovernativa (l'articolo 42, paragrafo 7, TUE) invece che un maggiore coinvolgimento delle istituzioni dell'UE (l'articolo 222 TFUE);
I. considerando che i recenti attentati terroristici compiuti sul suolo dell'UE hanno evidenziato carenze nello scambio d'informazioni e gravi lacune nella cooperazione e nel coordinamento tra i servizi d'intelligence europei;
J. considerando che l'UE non dispone ancora di strategie coerenti ed efficaci per combattere le cause profonde della radicalizzazione, segnatamente la disoccupazione, in particolare tra i giovani, l'ignoranza e l'esclusione sociale, sia all'interno che all'esterno dell'UE; rileva che, oltre al mancato riconoscimento di tali cause profonde della radicalizzazione, esiste anche una mancanza di coerenza nelle politiche esterne dell'UE nei confronti dei paesi troppo accomodanti nei confronti dei gruppi islamici estremisti, dei loro aderenti e dei loro donatori;
K. considerando che la risposta alla violenza estremista deve essere mirata, proporzionata e legale perché sia veramente efficace e che le azioni dovrebbero pertanto essere conformi alla Carta delle Nazioni Unite, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e al diritto internazionale;
1. condanna con la massima fermezza gli agghiaccianti attentati terroristici perpetrati da Daesh; esprime il suo più profondo cordoglio, solidarietà e condoglianze a tutte le vittime degli attentati terroristici e alle loro famiglie;
2. prende atto della richiesta della Francia di attivare l'articolo 42, paragrafo 7, TUE, della natura militare di tale articolo e delle sue implicazioni unicamente intergovernative;
3. ritiene che, nonostante l'estrema gravità degli attentati e sulla scorta del suo assoluto rifiuto di accettare Daesh come Stato sovrano, gli attentati di Parigi non dovrebbero essere considerati un attacco rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE;
4. plaude alla decisione unanime dei ministri della difesa dell'UE di sostenere la Francia a seguito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015; ritiene, tuttavia, che l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE invece della clausola di solidarietà dell'articolo 222 TFUE, destinato specificamente ai casi di "attentato terroristico", costituisca un'occasione mancata poiché l'attivazione di quest'ultimo avrebbe contribuito, mobilitando le istituzioni dell'UE, a potenziare il coordinamento e lo scambio di informazioni a livello dell'UE;
5. sottolinea che la lotta al terrorismo richiede, innanzitutto, di combattere le cause sottostanti che portano alla violenza e alla radicalizzazione e necessita pertanto di politiche finalizzate allo sviluppo della coesione sociale, all'inclusione, al dialogo, alla tolleranza e alla comprensione tra le varie culture e religioni nonché di una maggiore coerenza nelle politiche delle relazioni esterne dell'UE con i paesi terzi;
6. riafferma la propria convinzione che soltanto una soluzione politica alla crisi in Iraq, Siria, Yemen e Libia possa realmente nuocere alle attività dei gruppi estremisti, mentre spesso gli interventi militari possono aggravare la situazione e rafforzare i processi di radicalizzazione;
7. esorta vivamente gli Stati membri a intensificare lo scambio d'informazioni e la cooperazione operativa nei settori dell'intelligence attraverso l'interconnessione delle banche dati nazionali e sfruttando appieno i quadri esistenti quali la piattaforma protetta per lo scambio di informazioni e di dati di intelligence di Europol (SIENA) e ottimizzando il ricorso alle piattaforme e ai servizi di Europol;
8. invita il vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a proporre al Consiglio disposizioni pratiche e orientamenti che definiscano le modalità di attuazione della clausola di difesa comune, conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 7, chiarendo in particolare la portata del termine "attacco militare", le circostanze nelle quali si applica invece della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 TFUE nonché il ruolo che dovrà essere svolto dalle Istituzioni;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Segretario generale della Nazioni Unite.