PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato (UE) …/… della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
14.1.2016 - (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Keith Taylor
B8-0067/2016
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato (UE) …/… della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia
(C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)06507),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione[1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
– visti il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1981[2] e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità, in particolare la risoluzione 63.23 del 21 maggio 2010 che invita gli Stati membri a porre fine all'inappropriata promozione di alimenti per i lattanti e per la prima infanzia e a garantire che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non siano consentite sugli alimenti per i lattanti e per la prima infanzia, tranne ove espressamente previsto dalle pertinenti norme del Codex Alimentarius o dalla legislazione nazionale,
– vista la posizione assunta dal comitato scientifico consultivo sull'alimentazione (Scientific Advisory Committee on Nutrition – SACN) del governo del Regno Unito il 24 settembre 2007[3],
– visto l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 609/2013 e il principio di precauzione in esso sancito,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione non ha presentato al Parlamento e al Consiglio la relazione sulle formule per la prima infanzia richiesta dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 609/2013, che costituisce un necessario presupposto per le strategie nazionali volte a ridurre l'obesità infantile;
B. considerando che la parte 3 dell'allegato I del regolamento delegato prevede che il 30% dell'energia fornita dagli alimenti per la prima infanzia possa provenire dallo zucchero (7,5 g di zucchero/100 kcal equivalgono a 30 kcal dallo zucchero su 100 kcal di energia);
C. considerando che quanto disposto nella parte 3 dell'allegato I è contrario a tutti i consigli per la salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)[4] e dei comitati scientifici degli Stati membri, che raccomandano una significativa riduzione dell'apporto totale di zucchero; che l'introduzione di tali alimenti – soprattutto in così tenera età – contribuisce probabilmente ai crescenti livelli di obesità infantile e può incidere sullo sviluppo delle preferenze di gusto nei bambini; che per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in particolare, i livelli di zuccheri aggiunti dovrebbero essere mantenuti al minimo;
D. considerando che, a tutt'oggi, la cattiva alimentazione rappresenta in assoluto la causa principale di malattia e morte a livello mondiale, ancor più del fumo, dell'alcool e dell'inattività fisica considerati insieme[5];
E. considerando che l'OMS raccomanda l'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita e successivamente l'integrazione del latte materno con una serie di alimenti complementari adeguati, sicuri e ricchi di nutrienti, ai quali non devono essere aggiunti sale e zuccheri[6];
F. considerando che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno adottato dall'Assemblea mondiale della sanità (AMS) nel 1981 ("il codice internazionale") e le successive pertinenti 16 risoluzioni dell'AMS volte a garantire che tutti i genitori e quanti si occupano dei lattanti ricevano informazioni obiettive e realmente indipendenti, al fine di eliminare gli ostacoli all'allattamento al seno e garantire che i sostituti del latte materno siano utilizzati, all'occorrenza, in modo sicuro;
G. considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del codice etico per il commercio internazionale di prodotti alimentari, incluse le operazioni a condizioni agevolate e di aiuti alimentari (CAC/RCP 20-1979)[7], raccomanda che le autorità nazionali assicurino che il codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e le pertinenti risoluzioni dell'AMS contenenti i principi per la protezione e promozione dell'allattamento al seno siano rispettati;
H. considerando che il regolamento (UE) n. 609/2013 è stato approvato prima della pubblicazione, il 5 agosto 2014, del parere scientifico sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)[8];
I. considerando che l'Unione europea ha l'obbligo di promuovere principi, norme e legislazioni di elevata qualità in materia di salute pubblica nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della salute pubblica nonché il dovere di creare un quadro che tuteli la salute in modo efficace;
J. considerando che, oltre alle consultazioni trasparenti con le ONG e altre parti interessate nell'ambito del gruppo consultivo per la catena alimentare e la salute animale e vegetale, si sono svolte altre riunioni bilaterali con le parti interessate di cui non è stato dato alcun riscontro pubblico;
K. considerando che i lattanti e i bambini nella prima infanzia costituiscono una fascia della popolazione particolarmente vulnerabile alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e ad altri contaminanti;
L. considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo[9];
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
Obesità
2. ritiene che il regolamento delegato non contenga sufficienti misure per proteggere i lattanti e i bambini nella prima infanzia dall'obesità e che sia necessario ridurre sostanzialmente il livello massimo di zucchero consentito in linea con le raccomandazioni dell'OMS;
Contaminanti
3. ritiene che, vista la particolare vulnerabilità del sistema endocrino dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, la tolleranza zero per i pesticidi debba applicarsi come principio generale;
4. ritiene che tutte le deroghe al principio della tolleranza zero per i pesticidi debbano essere espressamente elencate nell'allegato III, il quale dovrebbe essere periodicamente aggiornato verso livelli di residui massimi sempre più rigorosi, tenendo conto dei nuovi dati scientifici relativi agli effetti delle sostanze attive e dei loro metaboliti sulla salute; ritiene, per esempio, che il glifosato debba essere aggiunto;
Etichettatura
5. è del parere che, considerando le raccomandazioni di salute pubblica globali, comprese la risoluzione 63.23 e la strategia globale per l'alimentazione del lattante e del bambino dell'AMS, nonché l'impatto globale delle esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi, l'etichettatura e la commercializzazione degli alimenti per la prima infanzia dovrebbero indicare chiaramente che tali prodotti non sono adeguati ai lattanti al di sotto dei sei mesi di età e non dovrebbero compromettere la raccomandazione relativa all'allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita; ritiene pertanto che l'etichettatura e la commercializzazione dovrebbero essere rivedute in linea con le raccomandazioni dell'AMS relative agli alimenti per i lattanti e i bambini nella prima infanzia;
Trasparenza
6. ritiene che, ai fini della trasparenza e del rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel processo decisionale dell'UE, sia opportuno rendere pubblico l'elenco delle "riunioni bilaterali" (specificando le date e i partecipanti) che la Commissione ha tenuto con le parti interessate durante il processo di elaborazione del regolamento delegato;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
8. invita la Commissione a rimandare l'adozione dell'atto delegato in questione finché essa non avrà pubblicato la propria relazione sulle formule per la prima infanzia e finché l'EFSA non avrà pubblicato la propria analisi dei dati scientifici concernenti lo zucchero e l'introduzione precoce di alimenti in relazione alle raccomandazioni per l'alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, con particolare riferimento al rischio di compromettere l'allattamento al seno e di aggravare l'obesità infantile;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
- [2] http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
- [3] http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140507013106/http://www.sacn.gov.uk/pdfs/position_statement_2007_09_24.pdf
- [4] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
- [5] Changes in health in England, with analysis by English regions and areas of deprivation, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 (Cambiamenti nella salute in Inghilterra, con un'analisi per regioni inglesi e aree di povertà, 1990–2013: un'analisi sistematica per lo studio "Impatto globale delle patologie 2013"), Lancet 2015, 386:2257–2274, pubblicazione online il 15 settembre 2015.
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00195-6.pdf - [6] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
- [7] http://www.codexalimentarius.org/standards/list-standards/en/?no_cache=1
- [8] http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3760.pdf
- [9] http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf