Proposta di risoluzione - B8-0253/2016Proposta di risoluzione
B8-0253/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri

17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná, Marisa Matias a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0251/2016

Procedura : 2016/2540(RSP)
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B8-0253/2016
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B8-0253/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione di sistemi compatibili per la registrazione degli animali da compagnia negli Stati membri

(2016/2540(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune,

–  visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,

–  visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario,

–  visto l'articolo 169 TFUE, relativo a misure di protezione dei consumatori,

–  visto l'articolo 13 TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

–  visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia[1], e il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013[2],

–  vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[3],

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale[4],

–  viste le conclusioni della 3050a sessione del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 29 novembre 2010 relativamente al benessere di cani e gatti,

–  visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[5],

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[6],

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-301/14, del 3 dicembre 2015, che interpreta estensivamente la nozione di "attività economica", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, nonché la nozione di "operatore che effettua scambi intracomunitari", ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio,

–  visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive[7],

–  vista la dichiarazione comune sul benessere degli animali firmata il 14 dicembre 2014 da Danimarca, Germania e Paesi Bassi,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica[8],

–  viste le conclusioni degli studi del Think tank strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare "animali da compagnia" sulle zoonosi (progetto CALLISTO),

–  visti i primi risultati dello studio UE sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali condotto in dodici Stati membri, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (UE) n. 576/2013,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i primi risultati dello studio, finanziato dalla Commissione, sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali ha evidenziato che, sebbene il commercio di cani e gatti generi entrate annue pari a, secondo le stime, 1,3 miliardi di EUR, solo il 13% degli animali da compagnia acquistati proviene da allevatori professionisti;

B.  considerando che organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari hanno dimostrato un incremento del traffico illegale degli animali da compagnia, che comporta diffuse violazioni del regime di trasporto degli animali da compagnia, l'elusione dei controlli e la falsificazione dei documenti;

C.  considerando che un numero crescente di persone abusa del sistema non commerciale per effettuare scambi di natura puramente commerciale di animali da compagnia;

D.  considerando che, dopo il traffico di stupefacenti e di armi, l'abuso del regime di trasporto degli animali da compagnia costituisce attualmente, secondo le stime, la terza forma di commercio illegale più redditizia all'interno dell'UE;

E.  considerando che le organizzazioni non governative, le agenzie responsabili dell'applicazione della legge e le autorità competenti collegano sempre più frequentemente il commercio illegale di animali da compagnia alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità;

F.  considerando che, nonostante i recenti progressi, permangono profonde preoccupazioni quanto alle informazioni fornite nei passaporti per animali da compagnia, in particolare riguardo alla possibilità di dimostrare la correttezza dell'età indicata per un determinato animale;

G.  considerando che l'assenza di frontiere nell'area Schengen non permette soltanto ai cittadini di spostarsi tra gli Stati membri senza passaporto, ma facilita anche lo spostamento all'interno dell'Unione degli animali comunemente tenuti come animali da compagnia, senza che siano sottoposti a controlli;

H.  considerando che spesso gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale da parte degli allevatori vengono allevati in cattive condizioni, hanno avuto una socializzazione scarsa e sono maggiormente esposti al rischio di malattie;

I.  considerando che il 70% delle nuove malattie umane manifestatesi negli ultimi decenni è di origine animale e che gli animali comunemente tenuti come animali da compagnia sono portatori di più di 100 zoonosi, fra cui la rabbia;

J.  considerando che gli acquisti di animali da compagnia che sono allevati in cattive condizioni o, molto spesso, hanno un'età inferiore a 15 settimane e, di conseguenza, dispongono di un sistema immunitario poco sviluppato e non devono essere obbligatoriamente vaccinati contro malattie quali il parvovirus, possono comportare costi emotivi e finanziari inaspettatamente elevati a carico dell'acquirente;

K.  considerando che la maggioranza degli Stati membri dispone già di una qualche forma di prescrizioni di armonizzazione per la registrazione e/o standardizzazione dei metodi di identificazione degli animali da compagnia; che la maggior parte di queste banche dati non è interconnessa, il che ostacola la piena tracciabilità degli animali domestici in caso di movimenti transfrontalieri;

L.  considerando che prescrizioni uniformi e obbligatorie a livello paneuropeo in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia rappresenterebbero un notevole passo avanti per la protezione del benessere degli animali e della salute pubblica e animale e assicurerebbero un'efficace tracciabilità degli animali da compagnia all'interno dell'Unione;

M.  considerando che il traffico illegale di animali selvatici costituisce a livello mondiale una delle attività più estese della criminalità organizzata transnazionale; che sempre più animali selvatici o esotici vengono tenuti comunemente come animali da compagnia nelle case europee;

N.  considerando che la fuga di animali esotici o selvatici può comportarne la diffusione incontrollata, con ripercussioni per l'ambiente, la sanità pubblica e l'economia; che la maggior parte degli animali selvatici ed esotici non si presta a una vita in cattività, il che si traduce in problemi gravissimi connessi al benessere degli animali;

O.  considerando che alcuni Stati membri (ad esempio i Paesi Bassi e il Belgio) dispongono già di elenchi positivi per il possesso e/o la vendita di animali da compagnia, circostanza che riduce il numero di animali selvatici ed esotici tenuti come animali da compagnia;

1.  evidenzia il positivo contributo che gli animali da compagnia apportano all'esistenza di milioni di singoli proprietari e famiglie nell'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter spostarsi con i propri animali in tutta l'Unione in modo sicuro e controllato;

2.  accoglie con favore i miglioramenti al regime di trasporto degli animali da compagnia introdotti dal regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare le nuove caratteristiche di sicurezza del passaporto per animali da compagnia;

3.  prende atto con preoccupazione delle prove fornite da organizzazioni non governative, agenzie responsabili dell'applicazione della legge, autorità competenti e veterinari a chiara dimostrazione dei crescenti abusi del regime di trasporto degli animali da compagnia, che viene illecitamente utilizzato a fini commerciali;

4.  rileva che l'assenza di vaccinazioni, opportuni trattamenti antivirali e cure sanitarie e veterinarie tra gli animali da compagnia oggetto di commercio illegale, che nella maggior parte dei casi è da ricondursi a metodi di allevamento senza scrupoli, comporta spesso, erroneamente, la necessità di somministrare antibiotici agli animali; sottolinea che tale pratica aumenta il rischio di resistenza antimicrobica tra gli animali da compagnia; esprime preoccupazione poiché ne deriva un fattore di rischio aggiuntivo per lo sviluppo e la trasmissione della resistenza antimicrobica negli esseri umani;

5.  riconosce che scarsi livelli di socializzazione e adattamento figurano tra i principali fattori alla base dei problemi comportamentali degli animali da compagnia, quali i problemi di separazione o il timore di oggetti di uso quotidiano, e rappresentano una minaccia persistente per il benessere degli animali;

6.  riconosce che, sebbene molti Stati membri siano dotati di sistemi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia, esistono differenze quanto al tipo di informazioni registrate, agli animali soggetti a obbligo di identificazione e registrazione e al livello amministrativo al quale tali informazioni sono detenute;

7.  invita la Commissione a favorire la creazione di un sistema di identificazione e registrazione obbligatorie degli animali da compagnia, consentendo l'accesso ai dati sugli animali da compagnia registrati a livello nazionale nell'ottica di creare, a livello dell'UE, un meccanismo di tracciabilità; sottolinea che i dati personali dei venditori e dei proprietari di animali da compagnia vanno rispettati conformemente alle pertinenti norme giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati personali;

8.  riconosce che un'armonizzazione delle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per i cani (Canis lupus familiaris) e i gatti (Felis silvestri catus) ridurrebbe le possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, migliorando in tal modo il benessere degli animali, tutelando la salute pubblica e la salute animale e assicurando un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;

9.  prende atto con preoccupazione dell'aumento del commercio illegale di animali selvatici ed esotici comunemente tenuti come animali da compagnia;

10.  riconosce che un'armonizzazione delle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per gli animali selvatici ed esotici tenuti attualmente come animali da compagnia ridurrebbe le dimensioni del fenomeno del commercio illegale, eviterebbe agli animali sofferenze gravi e migliorerebbe la protezione della salute pubblica, della salute e del benessere animale nonché della biodiversità, oltre a garantire un'efficace tracciabilità all'interno dell'Unione;

11.  riconosce che, in tale contesto, sono necessari elenchi positivi di animali selvatici ed esotici che non hanno esigenze complesse (ad esempio esigenze comportamentali, di alimentazione, trattamento o cure specializzate) e possono essere tenuti come animali da compagnia da un proprietario medio senza compromettere la salute dell'animale;

12.  invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, ad adottare senza indugio un atto delegato per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, prescrizioni dettagliate e armonizzate relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione dei cani (Canis lupus familiaris) e dei gatti (Felis silvestris catus);

13.  invita la Commissione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili, a valutare l'adozione di atti delegati per stabilire, conformemente agli articoli 108, 109 e 118 di tale regolamento, prescrizioni dettagliate e armonizzate relativamente ai mezzi e ai metodi di identificazione e registrazione dei seguenti animali da compagnia, di cui all'allegato I del regolamento medesimo: rettili, volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli domestici, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare;

14.  invita la Commissione a garantire che le prescrizioni di cui ai paragrafi 12 e 13 assicurino che le misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite nel regolamento sulle malattie animali trasmissibili siano efficacemente applicate e che promuovano la tracciabilità degli animali da compagnia, i loro movimenti all'interno degli Stati membri e tra di essi e il loro ingresso nell'Unione;

15.  esorta la Commissione a esaminare le misure aggiuntive per contrastare il commercio illegale di animali da compagnia contenute nelle conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali e a pubblicare senza indugio le conclusioni;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.